Menù di navigazione

Legge regionale 4 aprile 1995, n. 36

Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima del 7 aprile 1995

Art. 4
- Determinazione dei contributi, modalità di erogazione e procedimento
1. Nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo e degli stanziamenti del bilancio annuale di previsione nonché di eventuali direttive del Consiglio regionale, la Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, entro il mese di aprile di ciascun anno:
a) l’importo, per singole annualità del contributo previsto dalla lett. a) comma 1 dell’art. 3, tenendo conto dei volumi di credito che la Regione intende promuovere tramite Artigiancredito Toscano;
b) l’importo del contributo previsto dalla lett. b), comma 1, dell’art. 3, tenendo conto:
1. dei programmi di attività di cui alla lett. b) del comma 1., art. 3, svolte anche in collaborazione con gli Enti Locali, che l’Artigiancredito Toscano presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale;
2. delle attività tecniche, e/o istruttorie che l’Artigiancredito Toscano è chiamato a svolgere sulla base delle convenzioni indicate dal comma 2 del precedente art. 2;
c) l’importo dei contributi di cui alla lett. c) del 1 comma dell’art. 3 in base ai programmi presentati da Artigiancredito Toscano e diretti al consolidamento del sistema artigiano di garanzia anche tramite fusioni tra Cooperative e/o Consorzi. In tale caso i contributi saranno finalizzati alla copertura, anche parziale, delle spese di fusione e delle spese di gestione del primo anno di attività, nonché al consolidamento del patrimonio risultante dalla fusione qualora quest’ultimo costituisca l’unico elemento insufficiente fra quelli determinati dalla Giunta regionale in attuazione dell’atto di cui alla lett. c), del 1 comma dell’art. 3; (4)

Comma sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 4.

2. La Giunta regionale, con l’atto di cui al comma precedente, stabilisce il procedimento di presentazione delle domande e della relativa documentazione, il procedimento di impegno, liquidazione ed erogazione dei contributi. La Giunta regionale stabilisce inoltre gli obblighi di periodica comunicazione e rendicontazione:
a) dello stato di utilizzo dei contributi;
b) delle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito da parte dell’Artigiancredito Toscano conformemente a quanto previsto dal successivo art. 6 ;
c) del corretto adempimento da parte dell’Artigiancredito Toscano e delle Cooperative e Consorzi associati di tutti gli obblighi di legge previsti per le forme associative e per le specifiche funzioni svolte in ambito creditizio.
3. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione contenente i dati informativi, contabili e statistici sull’attività svolta nell’anno precedente dall’Artigiancredito Toscano.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 20 marzo 2000, n. 35 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.