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Legge regionale 4 aprile 1995, n. 36

Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima del 7 aprile 1995

Art. 3
1. La Regione concede contributi ad Artigiancredito Toscano per l’attività istituzionale dello stesso, ed in particolare:
a) per garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie primarie e sussidiarie a fronte di operazioni di credito o di leasing o di factoring o di altri prodotti finanziari o fidejussori innovativi alle imprese associate alle Cooperative e Consorzi aderenti ad Artigiancredito Toscano. Tali contributi dovranno essere contabilizzati in apposito fondo di riserva indivisibile tra i soci;
b) per i programmi di attività diretti all’assistenza tecnica, all’informazione tecnico-finanziaria, all’aggiornamento dei soci delle Cooperative e Consorzi, all’attività di qualificazione professionale e aggiornamento dei loro addetti e per il supporto amministrativo connesso all’incentivazione dell’artigianato nonché all’elaborazione, in collaborazione con gli Enti Locali interessati, ed anche su iniziativa di questi, di programmi di sviluppo dell’artigianato e di azioni di ingegneria finanziaria nell’ambito dei Sistemi Economici Locali, dei patti territoriali, dei contratti di area e degli accordi di programma;
c) per programmi di consolidamento e fusione delle strutture proposti da Artigiancredito Toscano, a favore delle Cooperative e dei Consorzi.
2. La Regione Toscana concede contributi all’Artigiancredito Toscano per l’incentivazione delle imprese, finalizzati all’erogazione dei contributi in conto capitale, in conto canoni di leasing e in conto interesse ed altri prodotti finanziari, a favore dei soci delle Cooperative e dei Consorzi nonché a favore delle imprese artigiane sulla base di specifici programmi di sviluppo articolati territorialmente e settorialmente.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 3.

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Comma sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 8.

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Lettera abrogata con l.r. 20 marzo 2000, n. 35 , art. 11.

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Parole soppresse con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 31.

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Lettera abrogata con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 31.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.