Legge regionale 4 aprile 1995, n. 36
Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima del 7 aprile 1995
Art. 2
- Artigiancredito Toscano
1. L’Artigiancredito Toscano, costituito dalle Cooperative e dai Consorzi, nonché da altri soggetti di diritto pubblico o privato, ha finalità di garanzia, informazione, consulenza, assistenza e fornitura di servizi finanziari a favore delle Cooperative e Consorzi nonché dei soci delle medesime.
2. La Giunta regionale si avvale dell’Artigiancredito Toscano quale strumento funzionale e di supporto dell’attività amministrativa connessa alla incentivazione dell’artigianato, attraverso la stipula di convenzioni che definiscono l’ambito e le procedure di svolgimento dei compiti tecnici ed istruttori.
3. L’Artigiancredito Toscano, l’Artigiancassa S.p.A.(2)e la Fidi Toscana S.p.A., nell’ambito delle reciproche autonomie, coordinano anche attraverso rapporti convenzionali, la rispettiva attività per ottimizzare l’intervento a favore dell’economia e dell’artigianato toscano.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.