Legge regionale 4 aprile 1995, n. 36
Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima del 7 aprile 1995
Art. 9
- Norme finanziarie
1. Agli oneri della presente legge decorrenti dall’anno 1995 si fa fronte per tale anno con gli stanziamenti iscritti nei cap. 13348, 13350 e 13351 del Bilancio 1995 e, per gli anni successivi, con leggi di bilancio.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.