Legge regionale 4 aprile 1995, n. 36
Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima del 7 aprile 1995
Art. 1
- Finalità
1. La presente legge ha lo scopo di favorire il consolidamento e lo sviluppo dell’artigianato e dell’associazionismo artigiano di garanzia in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 e, nell’ambito della programmazione regionale, costituisce il quadro organico degli incentivi finanziari regionali alle imprese artigiane di cui agli articoli 12 e 49 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 .(1)
2. La Regione Toscana a tal fine individua come strumento funzionale di intervento il Consorzio Regionale fra le Cooperative Artigiane di Garanzia, che assume la denominazione "Artigiancredito Toscano", e riconosce il carattere di mutualità delle Cooperative Artigiane di Garanzia e dei Consorzi Artigiani Fidi, iscritti nella apposita sezione dell’Albo delle Imprese Artigiane, che negli articoli successivi della presente legge sono rispettivamente denominati "Cooperative" e "Consorzi".
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.