Legge regionale 27 giugno 1994, n. 48
Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore. (1)
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 giugno 1994
Art. 6
- Percorsi fissi - Individuazione - Criteri e procedimento
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia può individuare nel proprio territorio, escluse le aree di cui all’ articolo 2 , percorsi fissi nei quali sia consentita la circolazione fuori strada di veicoli a motore nello svolgimento di attività ricreative e agonistiche.
2. L’individuazione è fatta secondo criteri che minimizzino il disturbo alla quiete pubblica e gli eventuali danni all’ambiente, tenuto conto della vocazione e situazione idrogeologica dei terreni interessati.
3. La Provincia individua i percorsi previo parere vincolante dei Comuni interessati e previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. Sono altresì sentite le Comunità montane, se interessate.
Note del Redattore:
V. anche L.R. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".
La Corte costituzionale con sentenza n. 3 del 2021 si è espressa dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune questioni di legittimità e la non fondatezza delle residue questioni di legittimità in riferimento all’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1998 e alla l.r. 89/1998).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.