Legge regionale 27 giugno 1994, n. 48
Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore. (1)
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 giugno 1994
- VOCI
- Protezione della natura e dell’ambiente, fauna
- Viabilità
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Ambito di applicazione. Divieti
Art. 3 - Deroghe
Art. 4 - Motoslitte
Art. 5 - Percorsi e impianti fissi o temporanei - Divieti
Art. 6 - Percorsi fissi - Individuazione - Criteri e procedimento
Art. 7 - Impianti fissi - Individuazione - Approvazione del progetto -Autorizzazione alla gestione
Art. 8 - Gare e manifestazioni di fuori strada
Art. 8 bis - Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero
Art. 9 - Vigilanza
Art. 10 - Sanzioni amministrative
Art. 11 - Disposizioni transitorie
Art. 12 - Pubblicità e materiale informativo
Art. 13 - Segnaletica
Note del Redattore:
V. anche L.R. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".
La Corte costituzionale con sentenza n. 3 del 2021 si è espressa dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune questioni di legittimità e la non fondatezza delle residue questioni di legittimità in riferimento all’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1998 e alla l.r. 89/1998).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.