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Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 gennaio 1994

Titolo 1
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Finalità
1. La Regione, nel rispetto dei principi dettati dalla Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)(139)

Parole aggiunte con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 1.

nonché della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con Sito esternolegge 24 novembre 1978, n. 812 , e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con Sito esternolegge 5 agosto 1981, n. 50 , disciplina la gestione e la tutela di tutte le specie della fauna selvatica nonché la gestione del territorio regionale ai fini faunistici, (262)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 1.

attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica.
2. Le disposizioni della presente legge, ai sensi della Sito esternolegge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), realizzano altresì l’attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. (140)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 1.

3. L’esercizio dell’attività venatoria si svolge entro i limiti e nel rispetto degli obblighi posti dalla presente legge ai fini della conservazione della fauna selvatica.
4. Il patrimonio faunistico ha carattere di risorsa limitata. Pertanto, le funzioni connesse alla sua tutela ed alla regolamentazione del prelievo venatorio seguono il metodo della programmazione e sono attivate tramite appositi piani.
Art. 1 bis
1. La Regione Toscana promuove mediante attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, la cultura della sicurezza nei confronti di quelle attività che prevedono l’uso delle armi ed altri mezzi nell’esercizio venatorio.
Art. 2
- Principi generali
1. La Regione provvede a disciplinare l’utilizzazione dei territori che presentano specifico interesse sotto l’aspetto faunistico, naturalistico e ambientale, con particolare riferimento a quelli appartenenti al patrimonio agricolo e forestale della Regione. Tale patrimonio, ai fini della presente legge, è di norma utilizzato per l’istituzione di oasi, di zone di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica. Le specifiche destinazioni sono determinate a seguito di studi tesi ad individuare le compatibilità ambientali, sentito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). (141)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 2.

2. La Regione, tenuto conto dei motivi tecnico-economici alla base del degrado del territorio, promuove lo sviluppo di specifiche iniziative, anche aventi carattere faunistico-venatorio, che favoriscano il rilancio dell’economia agricola, con particolare riguardo alle zone montane, compatibilmente con il fine di salvaguardare l’equilibrio faunistico e la biodiversità. (33)

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 3.

3. La Regione, per la realizzazione degli scopi definiti dalla presente legge, si avvale del supporto scientifico delle Università toscane, nonché di Istituti scientifici e organismi di studio, definendo i relativi, rapporti attraverso specifiche convenzioni.
Abrogato.
Titolo 2
Titolo 3
Art. 6
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria.
2. La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle loro effettive capacità produttive e al contenimento naturale di altre specie. Per quanto riguarda le altre specie, la pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata al conseguimento della densità ottimale, alla loro conservazione e a garantirne la coesistenza con le altre specie e con le attività antropiche presenti sul territorio mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
3. La pianificazione faunistico-venatoria individua i comprensori omogenei di cui all’articolo 6 bis nei quali si realizza la destinazione differenziata del territorio.
4. Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale deve essere destinata alla protezione della fauna selvatica.
5. Nelle percentuali di cui al comma 4, sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre norme, sia vietata l’attività venatoria nonché i territori di cui all'articolo 6 bis, comma 2, lettere a), b) e c), le zone di rispetto venatorio previste nel piano faunistico venatorio regionale e di dimensioni superiori a 150 ettari, i fondi chiusi e le aree sottratte alla caccia programmata di cui all’articolo 25.
6. La superficie complessiva degli istituti di cui agli articoli 18, 20 e 21 non può superare il 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale.
7. In ogni comprensorio, la parte di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti e delle strutture di cui all'articolo 6 bis, comma 2, e non soggetta ad altra destinazione, è destinata alla caccia programmata ed è gestita dagli ambiti territoriali di caccia (ATC).
8. I dati relativi all'estensione della superficie agro-silvo-pastorale del territorio regionale sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e sono aggiornati sulla base dei censimenti generali.
Art. 6 bis
1. Il comprensorio rappresenta, per aree omogenee, la base territoriale e organizzativa per la programmazione faunistico-venatoria e per la formulazione dei programmi di gestione, ed è individuato nel piano faunistico venatorio regionale.
2. All'interno del comprensorio il piano faunistico venatorio regionale individua:
a) le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna e le oasi di protezione; (264)

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 3.

b) le zone di ripopolamento e cattura e le zone di rispetto venatorio; (264)

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 3.

c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica alla stato naturale;
e) le aziende faunistico venatorie;
f) le aziende agrituristico venatorie;
g) le aree di addestramento e allenamento dei cani;
h) le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
i) per ciascuna specie di ungulati le aree ove la gestione è di tipo conservativo, denominate “aree vocate” e le aree dove la gestione è di tipo non conservativo, denominate “aree non vocate”;
j) tutte le ripartizioni del territorio necessarie per l'organizzazione del prelievo venatorio;
k) i parchi nazionali e le aree protette di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ).
Art. 6 ter
1. Il Consiglio regionale approva, previo parere obbligatorio degli ATC e sentiti i comuni, il piano faunistico venatorio regionale in cui determina la destinazione differenziata del territorio regionale nel rispetto degli atti di pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale vigenti.
2. Il piano faunistico venatorio costituisce presupposto per l’eventuale deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia ai sensi dell’Sito esternoarticolo 18, comma 2, della l. 157/1992 così come indicati nel calendario venatorio regionale.
Art. 7
1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi nell’ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ). (233)

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 1.

1 bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, le priorità per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione. (234)

Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 1.

2. La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:
a) nella misura del 40 per cento per l’espletamento dei compiti propri della Regione e per iniziative di interesse regionale;
b) nella misura del 20 per cento per contribuire al finanziamento delle funzioni di cui alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015 ); (258)

Lettera così sostituita con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 4.

c) nella misura del 32 per cento per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle produzioni agricole e per l’eventuale attivazione del fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC di cui all’articolo 12 bis; (265)

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 4.

d) nella misura dell’8 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello Nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale a parziale copertura delle spese sostenute e documentate, per le finalità e le attività dell’associazione. (265)

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 4.

3. Sono finalizzate al raggiungimento delle finalità della presente legge tutte le risorse riscosse a titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilità di cui all'articolo 13 ter e di tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio.
3 bis. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la gestione delle risorse per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi. (235)

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 1.

Art. 7 bis
1. A seguito dell’approvazione del piano stralcio di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 ), i piani faunistici venatori provinciali restano validi sino all’entrata in vigore del nuovo piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005), gli interessati presentano alla struttura regionale competente richiesta per le autorizzazioni di cui agli articoli 18, 20, 21 e 24 ai fini dell’approvazione del piano faunistico venatorio regionale di cui all’articolo 6 ter.
Art. 8
Abrogato.
Art. 9
Abrogato.
Art. 10
- Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria (40)

Articolo così sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 10.

1. Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito l’Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria al fine di supportare l'attività di pianificazione e di programmazione.
2. L’Osservatorio assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi a destinazione e utilizzazione a fini faunistico venatori del territorio regionale, danni alle produzioni agricole, impatto della fauna selvatica sulle altre attività antropiche, immissioni, censimenti, stime, abbattimenti e azioni di controllo delle popolazioni selvatiche, miglioramenti ambientali, attività venatoria e di ogni altro dato ritenuto utile per le finalità di cui al comma 1.
3. L’Osservatorio cura l’elaborazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimento.
4. L’Osservatorio assicura l’elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte almeno una volta l'anno.
5. La raccolta, l’elaborazione e la comunicazione dei dati avvengono nel rispetto degli standard informativi ed informatici previsti dalla normativa regionale in materia.
5 bis. L’Osservatorio assicura il supporto tecnico scientifico necessario per le attività previste dalla presente legge avvalendosi del Centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici (CIRSeMAF) o altri soggetti scientifici pubblici o universitari. (115)

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88, art. 1.

(237)

Parole inserite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 1.

Art. 10 bis
1. E’ istituito il comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica, al quale è attribuito il compito di analizzare le dinamiche delle popolazioni di specie di fauna selvatica sul territorio regionale.
2. Il comitato è composto da esperti nelle materie faunistiche esponenti del mondo universitario o comunque dotati di comprovata esperienza nelle materie faunistiche, così individuati:
a) quattro esperti designati dal Presidente della Giunta regionale;
b) tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio regionale. Ciascuna organizzazione designa un rappresentante;
c) tre esperti designati dalle organizzazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti in forma organizzata sul territorio e riconosciute a livello nazionale;
d) due esperti designati, secondo modalità definite con delibera di Giunta regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio regionale e riconosciute ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale);
e) due esperti designati congiuntamente dagli ATC.
3. Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale previa designazione da parte dei soggetti di cui al comma 2. Il comitato può essere nominato in presenza di più della metà delle designazioni, fatte salve le successive integrazioni.
4. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce su convocazione del Presidente della Giunta regionale.
5. Il comitato nomina il presidente e il vice presidente scegliendoli tra i propri componenti.
6. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
7. La prima seduta è convocata dal componente più anziano entro trenta giorni dal provvedimento di nomina.
8. La partecipazione al comitato non comporta oneri per l’amministrazione regionale.
Titolo 4
- DESTINAZIONI DEL TERRITORIO
Art. 11
1. Nel territorio agro-silvo-pastorale della Toscana, l’esercizio venatorio si svolge in forma programmata negli ATC individuati nell’allegato A.
2. L’allegato A è modificato con deliberazione della Giunta regionale nel caso in cui gli ATC siano modificati a seguito della istituzione di nuovi comuni e i territori ricadono nello stesso ATC, negli altri casi l’allegato A è modificato con la legge regionale di istituzione del nuovo comune.
Art. 11 bis
1. Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, regolate con proprio statuto, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all’organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio.
2. Sono organi dell’ATC:
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione;
c) il Revisore dei conti.
3. Il Presidente dell’ATC è eletto dal Comitato di gestione.
4. Il Presidente rappresenta l’ATC, convoca e presiede le riunioni del comitato di gestione.
5. Il Comitato di gestione, nominato ai sensi dell’articolo 11 ter, comma 4, approva lo statuto in conformità ad uno schema definito dalla Giunta regionale, i regolamenti, il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo secondo uno schema definito dalla Giunta regionale. (267)

Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 7.

6. Il comitato di gestione dell’ATC garantisce idonee forme di pubblicità dei principali provvedimenti approvati, compresi i bilanci e i verbali delle riunioni del comitato di gestione, mediante pubblicazione sul sito internet dell’ATC. I verbali delle riunioni sono pubblicati entro quindici giorni dalla loro approvazione. (268)

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 7.

7. La Regione esercita la vigilanza ed il controllo sull’attività dell’ATC e può impartire specifiche direttive nel rispetto delle normative regionali e nazionali. (267)

Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 7.

8. Con regolamento regionale è disciplinato il funzionamento degli ATC.
Art. 11 ter
1. Il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui:
a) tre designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio; ciascuna delle organizzazioni designa un rappresentante;
b) tre designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione alla rispettiva documentata consistenza associativa a livello di ATC;
c) due designati, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio e riconosciute ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale);
d) due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.
2. I membri del Comitato di gestione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono scelti tra la generalità dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nell'ATC, tra i cacciatori iscritti, tra gli appartenenti alle associazioni ambientali residenti nel comprensorio.
4. Il comitato di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 21, comma 6, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) ed è validamente costituito con la nomina di almeno sei componenti. (239)

Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 8.

5. Non si applica alla nomina del Comitato di gestione l’articolo 1, comma 1 bis, lettera b), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), nella parte in cui sanziona con l’inammissibilità della designazione la mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte dei soggetti designanti.
6. Il Comitato di gestione si riunisce validamente con la presenza di almeno sei componenti e adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni.
8. Il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza dalla carica:
a) in caso di assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni;
b) in caso di revoca della designazione da parte dell’organizzazione o associazione di riferimento dei membri di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
c) in caso di cessazione dalla carica di sindaco, assessore o consigliere comunale dei membri di cui al comma 1, lettera d);
d) nei casi previsti dallo schema di Statuto approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11 bis, comma 5. (255)

Comma così sostituito con l.r. 16 febbraio 2018, n. 8, art. 1.

8 bis. Nei casi di decadenza di cui al comma 8, lettere b) e c), il componente continua ad esercitare le funzioni sino all’adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale con cui si provvede alla nomina del sostituto. Ai fini della nuova nomina il soggetto designante trasmette, entro centottanta giorni dalla data in cui si è verificata la causa di decadenza, la nuova designazione al Presidente della Giunta regionale. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina entro i successivi trenta giorni. (256)

Comma inserito con l.r. 16 febbraio 2018, n. 8, art. 2.

8 ter. Le norme di cui al comma 8 bis non si applicano in caso di dimissioni volontarie. (256)

Comma inserito con l.r. 16 febbraio 2018, n. 8, art. 2.

9. Il Comitato di gestione è responsabile dell’amministrazione dell’ATC e svolge le attività di cui all’articolo 12.
10. Al Presidente e ai membri del Comitato di gestione è corrisposta un’indennità, a carico del bilancio dell’ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
11. I comitati di gestione possono attuare con gli ATC contigui forme di gestione concordata finalizzata anche all’interscambio dei cacciatori.
Art. 11 quater
1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.
2. Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
3. Al revisore è corrisposta un’indennità annua pari al 3 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con il comitato di gestione, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
5. Il revisore vigila sull'osservanza da parte dell'ATC delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'Sito esternoarticolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ).
6. Il revisore può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
Art. 11 quinquies
Abrogato.
Art. 11 sexies
1. Gli ATC svolgono le procedure per l’affidamento di servizi e forniture nel rispetto Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ricorrendo ad una centrale di committenza, oppure avvalendosi di una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
Art. 12
1. Per il perseguimento delle finalità gestionali previste nel piano faunistico venatorio regionale l’ATC svolge le seguenti attività:
a) decide, nel rispetto di quanto disposto dalle norme regionali, in ordine all'accesso all'ATC dei cacciatori richiedenti;
b) predispone programmi di intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitat;
c) determina il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscritti all'ATC, sono realizzate in territori delimitati riferibili a zone con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche ed alle aree di cui all’articolo 23;
d) svolge i compiti relativi alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
e) attua, nel rispetto di quanto disposto dalle norme generali, le misure per la gestione in sicurezza e la valorizzazione delle carni dei capi di ungulati cacciati e abbattuti;
e bis) provvede alla realizzazione di centri di sosta e alla stipula di convenzioni con centri di lavorazione delle carni; (269)

Lettera inserita con con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 10.

f) predispone programmi di miglioramento ambientale comprendenti coltivazioni per l’alimentazione della fauna selvatica, il ripristino di zone umide e fossati, la differenziazione delle colture, l’impianto di siepi, cespugli e alberature, l’adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché l’attuazione di ogni altro intervento rivolto all’incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;
g) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio regionale e può richiedere modifiche e integrazioni al piano stesso;
h) determina ed eroga, nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, i contributi per l’indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi. In casi eccezionali l’ATC può richiedere alla Regione l’attivazione del fondo di cui all’articolo 12 bis nei limiti delle risorse disponibili; (270)

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 10.

h bis) determina, anche in rapporto alle attività di cui alla lettera h), previo parere della Giunta regionale, la percentuale dei pioventi derivanti dalle quote di iscrizione all'ATC da utilizzarsi per operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all'incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria; (269)

Lettera inserita con con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 10.

i) organizza forme di collaborazione dei cacciatori per il raggiungimento delle finalità programmate;
j) propone alla Regione l’istituzione, la revoca (271)

Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 10.

e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio;
k) realizza le convenzioni per la vigilanza venatoria di cui all’articolo 53;
l) esercita ogni altra attività di gestione del territorio a fini faunistici e di organizzazione del prelievo venatorio funzionale al perseguimento degli obiettivi programmati.
l bis) collabora allo svolgimento delle attività collegate alle richieste di controllo di cui all’articolo 37; (272)

Lettera aggiunta con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 10.

1 bis. La Giunta regionale, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), può contribuire allo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, lettera e bis). (273)

Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 10.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce direttive per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. Per realizzare quanto previsto al comma 1, lettera f), l’ATC, anche in applicazione dell’Sito esternoarticolo 15, comma 1, della l. 157/1992 si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
Art. 12 bis
Fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC (274)

Articolo inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 11.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare, con deliberazione, un fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC che, per motivi eccezionali debitamente giustificati, si trovino in difficoltà finanziarie.
2. La delibera di cui al comma 1 definisce altresì le modalità per l’erogazione delle risorse agli ATC e per la relativa restituzione.
Art. 13
1. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività di cui agli articoli 12, 13 ter, comma 4 bis e 13 quater (275)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 12.

, il Presidente della Giunta regionale diffida il comitato di gestione a provvedere entro sessanta giorni. Qualora il comitato di gestione non adempia entro il termine previsto, la Regione provvede ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
Art. 13 bis
1. Il regolamento regionale determina un indice di densità venatoria minimo regionale da applicarsi per ciascun ATC, (155)

Parole prima inserite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 21, ed ora soppresse con la l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 3.

che non può in alcun caso essere in contrasto con quanto stabilito all’Sito esternoarticolo 14, comma 3, della l. 157/1992 .
Art. 13 ter
1. In ogni ATC è garantito l'accesso ad un numero di cacciatori determinato sulla base dell'indice di densità di cui all’articolo 13 bis.
2. Ogni cacciatore ha diritto ad un proprio ATC denominato, una volta accordata l’iscrizione, ATC di residenza venatoria.
3. L’ATC può ammettere un numero di cacciatori superiore a quello risultante dall'applicazione dell'indice di densità venatoria, purché siano accertate, mediante stime, modificazioni positive delle popolazioni animali selvatiche. Tali decisioni sono comunicate (129)

Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82, art. 12.

alla competente struttura della Giunta regionale.
4. I comitati di gestione decidono le quote di iscrizione agli ATC nel rispetto degli importi minimi e massimi definiti con deliberazione della Giunta regionale. (124)

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88, art. 10.

4 bis. Gli ATC versano alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il 5 per cento (276)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 13.

delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione per contribuire al finanziamento delle funzioni di cui alla l.r. 70/2019 . (130)

Comma prima inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82, art. 12, e poi così sostituito con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 5.

5. L'espletamento volontario delle attività di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), può essere considerato condizione necessaria per la riconferma dell'iscrizione all'ATC medesimo oppure costituire titolo per l'eventuale recupero di parte della quota di iscrizione versata.
6. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità di accesso agli ATC dei cacciatori residenti e non residenti in Toscana anche attraverso la mobilità venatoria.
7. I cacciatori non residenti in Toscana possono avvalersi della mobilità venatoria previo pagamento di una somma annua definita con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 13 quater
1. La Regione verifica lo svolgimento delle attività degli ATC per garantire il coordinamento delle attività di gestione faunistico venatoria su tutto il territorio regionale e l’effettivo perseguimento delle finalità programmate.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato di gestione dell’ATC trasmette alla competente struttura della Giunta regionale una dettagliata relazione dell’attività svolta sui censimenti faunistici, sulla gestione venatoria degli ungulati, sui miglioramenti ambientali, sulla prevenzione e il risarcimento dei danni alle colture agricole e su ogni ulteriore argomento richiesto dalla competente struttura della Giunta regionale. Unitamente alla relazione il Comitato di gestione dell’ATC trasmette tutti i dati faunistici di propria competenza.
3. A seguito delle verifiche di cui al comma 2, la Giunta regionale può impartire specifiche direttive al Comitato di gestione dell’ATC. In caso di mancato adeguamento alle direttive impartite, la Regione è autorizzata ad esercitare il potere sostitutivo di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
3 bis. Gli ATC costituiscono un organismo di coordinamento composto da tre membri individuati tra i presidenti e i commissari nominati ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) di cui uno con funzioni di responsabile del coordinamento. L’organismo di coordinamento degli ATC ha funzioni di raccordo e di consultazione con la Regione Toscana e resta in carica per la durata del mandato dei comitati di gestione. (277)

Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 14.

Art. 14
1. La struttura regionale competente, nel rispetto del piano faunistico-venatorio regionale e con le modalità stabilite nel regolamento regionale, istituisce zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall’ISPRA.
2. La Regione, nelle zone di protezione, interviene per il ripristino e la salvaguardia degli ecosistemi.
3. I confini delle zone di protezione sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26, recanti la scritta “Zone di protezione - Divieto di caccia.
3 bis. Per la gestione delle zone di protezione la Regione può avvalersi degli ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole. La priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nella zona. Nel caso in cui le zone ricadano in terreni demaniali, la gestione avviene d’intesa con l’ente competente. Qualora ricorrano particolari condizioni ambientali la Regione può procedere alla modifica del perimetro delle zone di protezione esistente o la revoca delle stesse o la loro trasformazione in zone di rispetto venatorio previa intesa con l’ATC competente. (278)

Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 15.

Art. 15
1. Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.
2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l’insediamento e l’irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie.
3. Per l’istituzione delle oasi di protezione viene adottato un decreto del dirigente della struttura regionale competente che ne determina il perimetro. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, sul sito istituzionale della Regione e dei comuni territorialmente interessati e comunicato alle aziende agricole presenti nell’area da vincolare.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, i proprietari o conduttori di fondi possono presentare, anche con modalità telematiche, opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali.
5. Qualora le opposizioni presentate siano superiori al 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, l’oasi di protezione non può essere istituita.
6. Le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, si applicano anche in caso di modifica del perimetro delle aree da vincolare.
7. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle oasi di protezione, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati e gli ATC, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”). (279)

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 16.

8. Per la gestione delle oasi di protezione la Regione può avvalersi attraverso specifiche convenzioni (280)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 16.

degli ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole. La priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nell’oasi. Nel caso in cui le oasi ricadano in zone di terreno demaniale la gestione avviene d’intesa con l’ente gestore.
9. Nelle oasi di protezione è vietata l’attività venatoria e ogni forma di disturbo o di nocumento alla fauna selvatica ad eccezione delle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 37. (281)

Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 16.

10. Le oasi sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scritta "Oasi di protezione - divieto di caccia". Nella segnaletica posta sulle principali vie o punti di accesso all’oasi sono altresì indicate le attività vietate o limitate.
Art. 16
1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione e il suo irradiamento sul territorio, in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.
2. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalla struttura regionale competente, sentiti gli ATC, (282)

Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 17.

in attuazione del piano faunistico venatorio regionale, con le modalità di cui all’articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6 su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non suscettibili di comportare gravi danni alle produzioni agricole.
3. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di ripopolamento e cattura, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati e gli ATC, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 della l.r. 10/2010 . (283)

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 17.

4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata agli ATC che utilizzano in via prioritaria forme associate dei conduttori dei fondi rustici inclusi per le necessarie attività gestionali. In assenza di tali forme associate l’ATC costituisce, per ogni zona di ripopolamento e cattura, una commissione di verifica e controllo composta in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione per lo svolgimento delle necessarie attività gestionali.
5. I confini delle zone di ripopolamento e cattura sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scritta “Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia.
5 bis. Le zone di ripopolamento e cattura sono considerate non vocate alla specie ungulate e ai predatori opportunisti. (284)

Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 17.

Art. 17
- Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (160)

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 26.

1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l’immissione in altri territori ai fini del ripopolamento.
2. I centri pubblici sono istituiti, in attuazione del piano faunistico-venatorio, dalla struttura regionale competente su terreni di cui siano proprietari o conduttori lo Stato o gli enti territoriali. La gestione è affidata agli enti stessi.
3. I centri pubblici sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scritta “Centro pubblico di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia”.
3 bis. I centri pubblici possono essere gestiti in collaborazione con gli enti cui è affidata la gestione e gli ATC tramite specifiche convenzioni. Le spese sostenute dagli ATC sono imputabili alle attività di immissione della fauna selvatica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c). (285)

Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 18.

Art. 17 bis
1. La Giunta regionale, (286)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 19.

su proposta degli ATC, può istituire zone di rispetto venatorio per l’attuazione dei programmi di miglioramento ambientale di cui all’articolo 12, comma 1, lettera f).
2. La Giunta regionale, nelle zone di rispetto, venatorio può autorizzare la caccia agli ungulati, alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza. (287)

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 19.

3. Le superfici interessate dalle zone di rispetto venatorio sono escluse dalla quota di territorio di cui all’articolo 6, comma 5, nel caso abbiano durata inferiore a quella del piano faunistico venatorio regionale e siano di superficie inferiore a 150 ettari.
4. Le zone di rispetto venatorio sono istituite con le modalità di cui all’articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6, su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non suscettibili di comportare gravi danni alle produzioni agricole.
5. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di rispetto venatorio, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati e gli ATC, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 della l.r. 10/2010 . (287)

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 19.

6. La gestione delle zone di rispetto venatorio è affidata agli ATC che utilizzano in via prioritaria forme associate dei conduttori dei fondi rustici inclusi per le necessarie attività gestionali. In assenza di tali forme associate l’ATC costituisce per ogni zona di rispetto venatorio una commissione di verifica e controllo composta in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari e conduttori dei fondi rustici ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione per lo svolgimento delle necessarie attività gestionali. (287)

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 19.

6 bis. Le zone di rispetto venatorio sono revocate quando nella gestione non sono rispettate le disposizioni di legge o le indicazioni contenute nel piano faunistico-venatorio regionale. (240)

Comma inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 4.

7. Le zone di rispetto venatorio sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scritta “Zone di rispetto venatorio - divieto di caccia”. Nella segnaletica posta sulle principali vie o punti di accesso alla zona (286)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 19.

sono altresì indicate le attività vietate o limitate.
7 bis. Le zone di rispetto venatorio sono considerate non vocate alla presenza degli ungulati (288)

Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 19.

Art. 18
- Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
1. I titolari di aziende agricole, organizzate in forma singola, consortile o cooperativa, possono chiedere alla struttura regionale competente (161)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

la autorizzazione relativa alla creazione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
2. La struttura regionale competente (162)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 28.

rilascia le autorizzazioni relative all’istituzione dei centri privati entro i limiti e nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento regionale. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono finalizzati alla produzione di specie selvatiche da utilizzare a fini di ripopolamento, devono essere localizzati in ambienti agroforestali idonei alle specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici.(55)

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 22.

2 bis. I capi prodotti nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, prima dell'immissione nel territorio regionale, devono essere muniti di contrassegni di riconoscimento forniti dalla struttura regionale competente (163)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 28.

e delle certificazioni sanitarie necessarie. (56)

Comma inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 22.

3. La superficie complessiva dei centri privati non può superare l’1% della superficie agro-silvo-pastorale della Provincia. Il provvedimento di autorizzazione determina il quantitativo minimo di capi appartenente a ciascuna specie in indirizzo produttivo che il centro è tenuto a produrre annualmente.
4. Nei centri privati l’esercizio dell’attività venatoria è vietato. I centri privati sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all’ art. 26 , recanti la scritta "Centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia".
5. Il titolare della autorizzazione di centro privato non può vantare alcuna pretesa al risarcimento dei danni arrecati alle colture dalle specie selvatiche prodotte all’interno del centro stesso, né di quelli eventualmente arrecati in terreni ad esso limitrofi in suo possesso.
6. La Regione ha diritto di prelazione sull’acquisto di fauna selvatica prodotta nei centri privati. A tal fine la struttura regionale competente, entro il mese di novembre di ogni anno, comunica ai centri privati il proprio fabbisogno. (164)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 28.

7. Il prelievo, tramite cattura, degli animali appartenenti alle specie in indirizzo produttivo è consentito al titolare dell’impresa agricola, ai dipendenti nonché alle persone nominativamente indicate nel provvedimento di autorizzazione.
8. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. (57)

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 22.

Art. 19
- Revoca dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica
1. La autorizzazione di centro privato di riproduzione della fauna selvatica è revocata qualora il titolare dell’impresa agricola contravvenga alle norme di cui all’ articolo 18 della presente legge, nonché alle disposizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione.
2. In particolare la revoca è disposta qualora il titolare dell’impresa agricola:
a) non rispetti il diritto di prelazione della struttura regionale competente (165)

Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 29.

;
b) eserciti nel centro privato l’attività venatoria o ne consenta a terzi l’esercizio.
3. La struttura regionale competente (166)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 29.

, prima di procedere alla revoca della autorizzazione, può assegnare all’interessato un termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.
Art. 20
1. Le aziende faunistico-venatorie sono finalizzate al mantenimento, all’organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, all’incremento della fauna selvatica e all’irradiamento nel territorio circostante. Le aziende faunistico-venatorie hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche e sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica.
2. Le aziende faunistico-venatorie sono istituite con riferimento alla fauna acquatica nelle zone umide e vallive, nonché alla tipica fauna regionale appartenente alle specie coturnice, lepre, pernice rossa, starna e fagiano.
3. La struttura regionale competente autorizza, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatorio e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale, l’istituzione di aziende faunistico-venatorie su richiesta dei soggetti interessati, previa presentazione di programmi di conservazione e di ripristino ambientale.
4. Le aziende faunistico-venatorie non possono essere confinanti e fra loro deve intercorrere la distanza di almeno metri 500. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti.
5. La superficie minima per il rilascio dell’autorizzazione di azienda faunistico-venatoria è di 400 ettari accorpati. Per una migliore perimetrazione delle aziende faunistico-venatorie, è possibile ridurre, fino ad un massimo del 5 per cento, la superficie minima.
6. Le aziende faunistico-venatorie sono delimitate da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti, oltre al nome dell’azienda, la scritta “Azienda faunistico-venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati”.
7. Nelle aziende faunistico-venatorie l'attività venatoria è consentita ai soli soggetti autorizzati nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo piani di assestamento e di prelievo elaborati dalle aziende stesse e approvati dalla struttura regionale competente. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto della presente legge con l'esclusione del limite dell’esercizio in via esclusiva in una delle forme indicate dall’articolo 28, comma 3.
7 bis. L’azienda deve conferire alla Regione un importo corrispondente al valore del 10 per cento della quantità di fauna immessa annualmente e degli ungulati abbattuti nei recinti. La competente struttura della Giunta regionale stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione dell’equivalente valore in denaro. (241)

Comma inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 5.

8. Nelle aziende faunistico–venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, salvo il caso di deroghe autorizzate dalla competente struttura della Giunta regionale in caso di condizioni climatiche sfavorevoli o epizoozie. (242)

Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 5.

9. Nelle aziende faunistico-venatorie la struttura regionale competente può autorizzare, al di fuori del periodo di caccia, il controllo ai sensi dell'articolo 37 nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.
10. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico-venatorie è affidata alle guardie a disposizione dall’azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all’articolo 51.
11. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende faunistico-venatorie.
Art. 21
1. Le aziende agrituristico-venatorie sono finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle aree agricole, in particolare di quelle montane e svantaggiate, attraverso l’organizzazione dell’attività venatoria.
2. Nei limiti fissati dal piano faunistico-venatorio e nel rispetto del regolamento, la struttura regionale competente autorizza l’istituzione di aziende agrituristico-venatorie su richiesta dei soggetti interessati previa presentazione di un programma di ripristino ambientale e di un piano economico e di gestione.
3. Non può essere autorizzata la costituzione di aziende agrituristico-venatorie nelle zone umide e vallive.
4. Le aziende agrituristico-venatorie non possono essere confinanti; fra loro deve intercorrere la distanza di almeno 500 metri. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti.
5. La superficie minima per il rilascio dell’autorizzazione di azienda agrituristico-venatoria è di 100 ettari.
6. Le aziende agrituristico-venatorie sono delimitate da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti, oltre al nome dell’azienda, la scritta “Azienda agrituristico-venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati”.
7. Nelle aziende agrituristico-venatorie è consentito per tutta la stagione venatoria, ad eccezione dei giorni di martedì e di venerdì, l’abbattimento di fauna selvatica di allevamento con l’esclusione dei limiti dell’esercizio in via esclusiva in una delle forme indicate dall’articolo 28, comma 3.
8. Le immissioni di fauna selvatica sono effettuate a discrezione del titolare in tutti i periodi dell’anno. Le specie ungulate devono essere immesse in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali.
8 bis. L’azienda deve conferire alla Regione un importo corrispondente al valore del 10 per cento dei capi abbattuti calcolato, applicando i parametri di riferimento stabiliti dalla competente struttura regionale, nel modo seguente:
a) per i galliformi il 10 per cento fino a 2000 capi; la quota è ridotta al 5 per cento per la quota eccedente le 2000 unità;
b) per gli ungulati e la lepre il 10 per cento fino a 400 capi; la percentuale è ridotta al 5 per cento sulla quota eccedente. (243)

Comma inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 6.

9. La struttura regionale competente può approvare piani di prelievo degli ungulati, delle specie predatrici e opportuniste da attuare nel corso della stagione venatoria. La struttura regionale competente può autorizzare il controllo ai sensi dell'articolo 37, nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.
10. La vigilanza venatoria nelle aziende agrituristico-venatorie è affidata alle guardie a disposizione dall’azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all’articolo 51.
11. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende agrituristico-venatorie nonché le modalità per l’esercizio del prelievo. (244)

Parole aggiunte con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 6.

Art. 22
- Revoca di azienda faunistico venatoria e di azienda agrituristico-venatoria
1. L’autorizzazione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agrituristico-venatoria è revocata quando non siano rispettate le disposizioni di legge o quelle del provvedimento di autorizzazione. In luogo del provvedimento di revoca della autorizzazione, la struttura regionale competente, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può sospendere per un periodo, fino a due mesi, l’attività venatoria. (170)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 32.

2. Trascorsi 30 giorni dal provvedimento di revoca, la struttura regionale competente (171)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 32.

può, qualora non sia stato interposto ricorso giurisdizionale, prelevare dall’azienda faunistico-venatoria o dall’azienda agrituristico-venatoria, a scopo di ripopolamento, la fauna selvatica catturabile.
3. Il prelievo di fauna selvatica può essere effettuato anche in caso di rinuncia alla autorizzazione.
Art. 23
- Aree contigue a parchi naturali e regionali
1. L’esercizio venatorio nelle aree contigue a parchi naturali e regionali, individuate dalla Regione ai sensi dell’ Sito esternoart. 3, 2º comma, della L. 6 dicembre 1991, n. 394 , si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all’accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l’area contigua all’area naturale protetta.
2. La struttura regionale competente, (172)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 33.

d’intesa con gli organi di gestione del parco, sentiti gli enti locali interessati, stabilisce (173)

Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 33.

piani e programmi di prelievo.
3. Nelle aree contigue, individuate ai sensi del 1º comma del presente articolo, la gestione dei piani e programmi di prelievo è affidata al comitato di gestione dell’A.T.C. in cui ricadono le aree interessate, d’intesa con l’organismo di gestione del Parco.
Art. 24
1. La struttura regionale competente, sentiti i comuni interessati, autorizza le aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani, individuate nel piano faunistico venatorio, e ne affida la gestione prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, ovvero a imprenditori agricoli, singoli o associati, che ne facciano richiesta. Le aree di addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di autorizzazione di azienda agrituristico-venatoria devono ricadere all’interno dell’azienda stessa. (174)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 34.

1 bis. Le autorizzazioni delle aree di cui al comma 1, costituite sul territorio degli ATC, su domanda puntualmente motivata da parte degli ATC, possono essere sospese e temporaneamente restituite alla caccia programmata. (289)

Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 20.

3. Le aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani devono insistere su terreni idonei, per specifiche condizioni ambientali, agli scopi della cinofilia venatoria. Qualora sia previsto l’abbattimento di selvaggina, tali aree devono essere costituite in territori di scarso rilievo faunistico. (27)

Comma così sostituito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17, art. 1.

4. L’emanazione del provvedimento di cui al comma 1 è condizionata al consenso del proprietario o del conduttore del fondo interessato. Il provvedimento fissa tempi e modalità di esercizio nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica, nell’arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. (27)

Comma così sostituito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17, art. 1.

5. L’accesso alle aree addestramento cani è consentito ai soli soggetti autorizzati.
5 bis. La struttura regionale competente (175)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 34.

può autorizzare il controllo ai sensi dell'articolo 37 nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.(72)

Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 25.

6. La superficie complessiva di territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia destinato all’istituto di cui al presente articolo non può risultare superiore al 2% di cui lo 0,5% può essere destinato ad aree in cui è consentito l’abbattimento ai sensi del successivo comma. Le autorizzazioni concesse all’interno delle aziende agrituristico-venatorie non concorrono al raggiungimento delle percentuali di cui al presente comma.
7. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale. (27)

Comma così sostituito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17, art. 1.

7 bis. Nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani con abbattimento può essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, anatra germanata. (73)

Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 25.

(28)

Comma inserito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17, art. 1.

7 ter. Nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani con abbattimento ricadenti all’interno di aziende agrituristico-venatorie può essere utilizzata anche fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cinghiale e lepre. L’immissione deve essere effettuata in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali e deve riguardare soggetti dello stesso sesso. (28)

Comma inserito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17, art. 1.

(74)

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 25.

7 quater. Fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree di cui al comma 7 bis, l’abbattimento può essere effettuato in superfici non superiori a 15 ettari non confinanti, fatta eccezione per le aziende agrituristico-venatorie all’interno delle quali possono essere individuate aree di abbattimento di superficie non superiore a 50 ettari a corpo, non confinanti fra loro, per una superficie massima di 100 ettari. I soggetti devono essere immessi immediatamente prima dell’utilizzazione, muniti di anello o contrassegno di riconoscimento di colore arancione. (75)

Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 25.

7 quinquies. Il titolare dell’area addestramento cani con abbattimento deve conferire alla Regione un importo massimo pari al 10 per cento del valore della fauna immessa annualmente, escluse le quaglie. La competente struttura della Giunta regionale stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione dell’equivalente valore in denaro. (245)

Comma inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 7.

8. I soggetti cui spetta la gestione delle aree sono tenuti alla cartellazione perimetrale delle stesse. Le relative tabelle, recanti la scritta "Area addestramento cani" devono essere conformi ai requisiti prescritti dall’ art. 26 della presente legge.
9. L’irregolare gestione o le violazioni del provvedimento di autorizzazione comportano la decadenza dell’autorizzazione stessa.
9 bis. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani. (75)

Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 25.

Art. 25
- Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata
1. I fondi chiusi sono delimitati da muro o da rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno mt. 3.
2. La nuova istituzione di fondi chiusi e di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere notificata al Comune e all’ATC (290)

Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 21.

. Qualora la superficie dei fondi chiusi di nuova istituzione sia superiore a 3 ettari la notifica deve essere fatta anche alla struttura regionale competente (176)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 35.

.
3. I proprietari o i conduttori dei fondi cui ai commi precedenti provvedono ad apporre tabelle esenti da tasse, recanti la scritta "Fondo chiuso" nei modi previsti dall’ art. 26 della presente legge.
4. In detti fondi, su richiesta dei proprietari o dei conduttori interessati, la struttura regionale competente può (176)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 35.

effettuare catture di fauna selvatica ovvero autorizzare i richiedenti a provvedere alle catture della stessa definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.
5. Nell’eventualità della riapertura del fondo, il proprietario o conduttore dovrà darne comunicazione alla struttura regionale competente (176)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 35.

affinché sia possibile catturare la fauna selvatica ivi esistente ai fini del ripopolamento.
6. La superficie dei fondi di ampiezza superiore a 3 ettari entra a far parte della quota di territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica di cui all’articolo 6, comma 5. (76)

Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 26.

7. Il conduttore o il proprietario che intende vietare la caccia nel proprio fondo rustico presenta alla struttura regionale competente richiesta motivata entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio o delle eventuali modifiche. (77)

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 26; ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 35.

8. La struttura regionale competente (176)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 35.

entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, comunica l’accoglimento o il rifiuto della stessa sulla base dei criteri definiti nel regolamento regionale. (76)

Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 26.

9. La superficie dei fondi sottratti alla gestione della caccia di cui al precedente comma entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 6, comma 5 (76)

Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 26.

. La Regione (176)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 35.

può aggregare tali fondi ad uno degli Istituti faunistici di protezione previsti dal Piano faunistico-venatorio.
10. Il divieto per i fondi di cui al precedente comma è reso noto mediante l’apposizione, o da parte dell’organo gestore dell’Istituto o da parte del proprietario o conduttore del fondo, di tabelle, esenti da tasse, recanti la scritta "Divieto di caccia ai sensi dell’art. 25 della l.r.12 gennaio 1994, n.3 ." conformi a quanto indicato dall’ art. 26 della presente legge.
Art. 26
- Tabelle di segnalazione
1. Le tabelle di segnalazione prescritte ai sensi della presente legge, devono avere le dimensioni di centimetri 20 per centimetri 30. Le tabelle recano scritta nera su fondo bianco e sono collocate su tutto il perimetro dei territori interessati e lungo le strade che li attraversano, fatta eccezione per le strade vicinali e poderali, su pali o alberi tinteggiati di bianco. Nel caso di utilizzo di alberi le tabelle sono appese con fascette di plastica. (78)

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 27.

2. Le tabelle sono poste (291)

Parole soppresse con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 22.

in modo tale che dalla posizione di ciascuna di esse siano visibili le due tabelle contigue.
3. Le tabelle devono in ogni caso essere visibili frontalmente da una distanza di almeno 30 metri.
4. Le tabelle perimetrali di segnalazione dei divieti di caccia devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
Titolo 5
- ESERCIZIO DEL PRELIEVO VENATORIO
Art. 27
- Specie oggetto di tutela
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie dei mammiferi ed uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a) Mammiferi: Lupo, Sciacallo dorato, Orso, Martora, Puzzola, Lontra, Gatto selvatico, Lince, Foca monaca, Cervo sardo, Camoscio d’Abruzzo, tutte le specie di Cetacei;
b) Uccelli: Marangone minore, Marangone dal ciuffo, tutte le specie di Pellicani, Tarabuso, tutte le specie di Cicogne, Spatola, Mignattaio, Fenicottero, Cigno reale, Cigno selvatico, Volpoca, Fistione turco, Gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni, Pollo sultano, Otarda, Gallina prataiola, Piviere tortolino, Gru, Avocetta, Cavaliere d’Italia, Occhione, Pernice di mare, Gabbiano corso, Gabbiano corallino, Gabbiano roseo, Sterna zampenere, Sterna maggiore, tutte le specie di rapaci notturni, Ghiandaia marina, tutte le specie di Picchi, Gracchio corallino;
c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.
2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione di quelle individuate dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015 (Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell’Sito esternoarticolo 2, comma 2 bis , della legge n. 157/1992 ), la gestione è finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall’articolo 37. (177)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 36.

Art. 28
- Esercizio della caccia
1. La fauna selvatica in quanto ne sia consentita la caccia, come previsto dall’ Sito esternoart. 12, 1º comma della L. n. 157/1992 , appartiene, salvo i casi previsti dalla presente legge, a chi la uccide o la cattura ovvero a chi l’ha scovata finché non ne abbandoni l’inseguimento.
2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all’uccisione o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi di cui al successivo art. 31 . È considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo, in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica.
3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere esercitato in via esclusiva nelle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme di tutte le forme di caccia consentite compreso l'appostamento fisso e la caccia agli ungulati;
3 bis. Il regolamento definisce i tempi e modi di esercizio della caccia nelle forme previste in via esclusiva. (14)

Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n. 20 , art. 9 ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 2.

3 ter. In deroga alla forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3, lettera b) è consentito lo svolgimento di dieci giornate annue di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani a partire dal 1 ottobre. E' consentito altresì, svolgere la caccia anticipata alla selvaggina migratoria prevista dall'articolo 30, comma 6, da appostamento temporaneo nel solo ATC di residenza venatoria. (7)

Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 4.

4. L’opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1° novembre il cacciatore non comunica (292)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 23.

alla Regione richiesta di modifica che ha comunque valore ad iniziare dalla successiva stagione venatoria. La mancata presentazione da parte del cacciatore della opzione sulla forma di caccia comporta come scelta quella prevista al comma 3, lettera c). (178)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 37.

4 bis. Il cacciatore fuori dai termini di cui al comma 4, può richiedere alla Regione di modificare l’opzione sulla forma di caccia prescelta solo per fatti gravi intervenuti che giustifichino il cambiamento. In tal caso, se l’autorizzazione viene concessa successivamente alla stampa oppure alla consegna del tesserino venatorio, il cacciatore è tenuto a provvedere presso il comune di residenza alle operazioni di modifica delle indicazioni relative alla forma di caccia e a comunicare all’ATC o agli ATC interessati la sua nuova posizione venatoria. (179)

Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 37.

5. L’attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge.
6. Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza, il cacciatore può praticare l’esercizio venatorio solo se accompagnato da un altro cacciatore in possesso di regolare licenza rilasciata da almeno tre anni.
7. Per esercitare l’attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale, che può essere rilasciato sia cartaceo che in formato digitale. La Giunta regionale può prevedere l’uso obbligatorio del formato digitale per specifiche forme di caccia o categorie di cacciatori.(293)

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 23.

8. Il tesserino di cui al comma precedente è predisposto dalla Giunta Regionale e rilasciato tramite il Comune nel quale il cacciatore è residente. (79)

Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 28.

9. Il tesserino è personale e riporta l’indicazione della forma di caccia prescelta fra quelle di cui al comma 3 del presente articolo e dell’A.T.C. a cui il cacciatore è iscritto. (180)

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 37.

9 bis. Nel tesserino è annotata, subito dopo l’abbattimento accertato, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta. (246)

Comma inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 8.

10. I Comuni compilano l’elenco dei cacciatori ai quali rilasciano il tesserino e l’elenco dei cacciatori che non hanno riconsegnato il tesserino della passata stagione venatoria e li inviano alla Regione (181)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 37.

. (80)

Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 28.

11. Il calendario venatorio deve indicare le zone dove l’attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l’esercizio venatorio non è consentito. Tali indicazioni possono essere sostituite da elenchi o cartografie inserite nel sito web della Regione. (178)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 37.

Art. 28 bis
1. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l’intero territorio regionale, anche se soggetto a regime di protezione o di vincolo, persegue gli obiettivi indicati nel piano faunistico venatorio regionale ed è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto dei danneggiamenti effettivi e potenziali alle coltivazioni agricole e ai boschi ed ai fini della riduzione dell’impatto sulla biodiversità e le attività antropiche.
2. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dall’osservatorio faunistico regionale, determina le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densità di cui al comma 1, la densità regionale nelle aree vocate di cui all’articolo 6 bis, comma 2, lettera i), è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni 100 ettari.
3. La Giunta regionale adotta piani di prelievo di ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 2 nelle aree vocate.
4. Nelle aree non vocate di cui all’articolo 6 bis, comma 2, lettera i), la Giunta regionale adotta piani di prelievo con finalità di gestione non conservative delle specie.
5. Qualora i piani di prelievo degli ungulati siano adottati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 2 dicembre 2005, n. 48 , è richiesto il parere preventivo dell’ISPRA.
6. Al fine di rendere efficace la realizzazione dei piani di prelievo selettivo, l’ATC attua, nelle aree non vocate sino al raggiungimento dell’80 per cento del piano per ciascuna classe di sesso e di età, il prelievo scalare, consentendo l’attivazione contemporanea di tutti gli iscritti al distretto. Per la specie cinghiale, l’attivazione del prelievo nelle aree non vocate è effettuata in considerazione degli effettivi danneggiamenti, anche potenziali, alle produzioni agricole. A tal fine la gestione dei tempi e delle modalità del prelievo per la predetta specie è svolta dagli ATC ai sensi del comma 7, lettera a). Il prelievo a scalare è altresì attuabile, a discrezione dell’ATC nelle aree vocate, o parte di esse, sino al massimo dell’80 per cento del piano assegnato per ogni singola specie.
7. Nelle aree non vocate contigue alle aree protette i piani di prelievo selettivo possono individuare le zone in cui l'attuazione del prelievo a scalare è effettuata anche oltre il raggiungimento dell'80 per cento del piano per ciascuna classe di sesso e di età.
8. Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati gli ATC provvedono:
a) ad attuare le attività logistiche ed organizzative necessarie per svolgere l'attività di prelievo, ivi compresa la distribuzione a titolo gratuito dei contrassegni inamovibili e delle schede di prelievo da distribuire per il territorio del comprensorio nonché il ritiro delle schede di prelievo e la prima elaborazione dei dati;
b) a rendicontare alla Regione il numero dei cacciatori partecipanti al prelievo, il numero di fascette distribuite e l'esito dei prelievi effettuati mediante sistema informatico con accesso diretto da parte degli uffici regionali;
c) a dividere il proprio territorio in unità di gestione.
9. Con regolamento regionale sono stabilite:
a) ulteriori funzioni degli ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati;
b) le regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati;
c) le modalità per l'esercizio della caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo degli altri ungulati;
d) i criteri per l’abilitazione all'esercizio venatorio e al prelievo degli ungulati.
10. Nelle aree di cui all’articolo 6 bis, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), la Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 37, piani di controllo degli ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 1.
11. Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla l.r. 30/2015 , il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati che tengono conto delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale interviene ai sensi dell’articolo 37.
Art. 28 ter
1. Ai soggetti gestori delle aree protette di cui alla l.r. 30/2015 e degli istituti pubblici e privati compete la determinazione dell’indennizzo, e la relativa liquidazione, dei danni alle produzioni agricole causate dalle specie ungulate.
2. Ai soggetti gestori di cui al comma 1 che non abbiano posto in essere i piani di prelievo e di controllo approvati dalla Giunta regionale è ulteriormente imputato l’indennizzo dei danni causati dalle specie ungulate entro la fascia di 200 metri circostanti i confini.
Art. 28 quater
1. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia al cinghiale in braccata e girata è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti in apposito registro regionale. La competente struttura regionale può riconoscere l’equipollenza delle abilitazioni rilasciate da altre regioni a seguito della valutazione dei percorsi formativi e delle prove abilitative. (248)

Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 26.

2. L’abilitazione alla caccia di selezione per il cinghiale richiede la frequenza ad un corso ed il superamento di un esame finale comprendente una prova scritta e una prova di tiro con carabina. Per i cacciatori già abilitati al controllo del cinghiale è sufficiente il superamento di una prova scritta e di una prova di tiro con carabina. Per i cacciatori già abilitati al prelievo selettivo di altre specie è sufficiente il superamento della sola prova scritta.
3. L’articolazione territoriale e le regole per il funzionamento delle commissioni d’esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. In via di prima applicazione confluiscono nel registro regionale di cui al comma 1 i cacciatori già abilitati dalle province toscane o da altre regioni.
Art. 28 quinquies
- Circolazione fuori strada dei veicoli a motore per attività faunistico-venatorie e venatorie(257)

Articolo inserito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 54.

1. Per lo svolgimento delle attività faunistico-venatorie e venatorie i comuni possono individuare nel proprio territorio percorsi fissi, in deroga a quanto stabilito all’articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore) nei quali sia consentita la circolazione fuori strada dei veicoli a motore.
2. L’individuazione è fatta secondo i criteri di cui all’articolo 6, comma 2, della l.r. 48/1994 .
3. I comuni individuano i percorsi previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore.
4. Il comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui al comma 1, apposito contrassegno di autorizzazione al transito.
Art. 29
- Licenza di porto di fucile per uso caccia e altre abilitazioni (189)

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 40.

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni ed è rilasciata dalla competente autorità in conformità alle leggi di pubblica sicurezza tramite apposita concessione dopo il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di esame pubblico da sostenere di fronte ad una commissione nominata dalla Regione.
2. La composizione, l’articolazione territoriale e le regole per il funzionamento delle commissioni d’esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per sostenere l’esame il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.
4. L’abilitazione all’esercizio venatorio è necessaria oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l’esercizio della caccia mediante l’uso dell’arco e del falco.
6. Il regolamento regionale indica i contenuti e le modalità di svolgimento dell’esame per l'abilitazione all’esercizio venatorio e degli altri esami di abilitazione previsti dalla presente legge.
7. Gli esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio, alla caccia di selezione e alle altre abilitazioni venatorie sono svolti almeno una volta l’anno.
Art. 30
1. La Giunta regionale, sentito l’ISPRA, approva il calendario venatorio. (110)

Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 8.

2. L’esercizio della caccia è consentito fino a tre giorni per ogni settimana che il titolare della licenza può scegliere fra Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato, Domenica.
3. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio.
4. Sono oggetto di caccia le specie di cui all’ Sito esternoart. 18 della legge 11-02-1992 n. 157 .
5. Il calendario venatorio regionale deve contenere le disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modi di caccia e alla durata della giornata venatoria. (8)

Comma così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.10.

7. Per motivate e rilevanti ragioni connesse alla consistenza faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie o per altre calamità, il calendario venatorio può recare disposizioni riduttive per l’esercizio della caccia.
8. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, e solo per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria, il calendario venatorio, può prevedere, nel periodo compreso fra il 1º ottobre e il 30 novembre, l’utilizzazione, anche continua, delle giornate di caccia complessivamente a disposizione del titolare di licenza di caccia.
10. L’allenamento e l’addestramento dei cani si svolge nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica. Il calendario venatorio fissa gli orari giornalieri. (6)

Comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7 , art. 1.

Art. 31
- Mezzi di caccia consentiti
1. La caccia è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. È consentito, altresì, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.
3. È consentito inoltre usare l’arco ed il falco.
4. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
5. Sono vietati le armi e i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare di licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, durante l’esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
6 bis. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce durante l’esercizio dell’attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale. (190)

Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 41.

Art. 32
- Divieti
1. È vietato:
a) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
b) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti non ancorati saldamente e stabilmente o da aeromobili;
c) cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione;
d) praticare qualsiasi forma di uccellagione, prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all’ art. 36 della presente legge o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi e nelle zone di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte purché, se ne dia pronto avviso nelle 24 ore successive alla Regione (191)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 42.

;
e) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dalla legislazione vigente;
f) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
g) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o sottoposti ad altre mutilazioni ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
h) commerciare fauna selvatica morta, fatta eccezione per quella proveniente da allevamenti o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; (88)

Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 33.

i) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
l) usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari;
m) fare impiego di civette vive;
n) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
o) fare impiego di balestre;
p) vendere a privati o detenere parte di queste reti atte all’esercizio dell’uccellagione. Il presente divieto non si applica ai soggetti abilitati dall’ISPRA (294)

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 27.

e autorizzati ai sensi dell’ art. 34 e 36 della presente legge;
q) produrre, vendere e detenere trappole e tagliole atte alla cattura della fauna selvatica; l'uso di trappole selettive è consentito unicamente per gli interventi autorizzati dalla Regione (295)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 27.

da parte del personale di vigilanza di cui all’articolo 51, comma 1, dei proprietari e conduttori degli allevamenti e da altri soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 37, purché autorizzati dalla Regione (191)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 42.

; (88)

Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 33.

r) l’esercizio in qualunque forma del tiro a volo su uccelli, salvo quanto previsto dall’ art. 24 ;
s) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti, ferma restando l’applicazione dell’art. 635 del codice penale;
t) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori delle modalità previste dalla presente legge e delle disposizioni nazionali vigenti;
u) l’uso dei segugi per la caccia agli ungulati, fatta eccezione di particolari programmi approvati dalla Regione (191)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 42.

e per la caccia al cinghiale;
v) cacciare da appostamento sotto qualsiasi forma la beccaccia e (296)

Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 27.

il beccaccino;
z) fare la posta alla beccaccia;
aa) cacciare la selvaggina migratoria per una distanza pari a mille metri dai valichi montani interessati da rotte di migrazione individuati dalla Regione; (20)

Lettera così sostituita con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art 5.

bb) l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi destinati ad uso pubblico e privato, nei parchi storici ed archeologici e nelle aree interessate da impianti sportivi, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nei fondi chiusi. Nelle proprietà demaniali la caccia (294)

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 27.

è consentita solo in conformità a quanto previsto dall’ art. 2 della presente legge;
cc) cacciare nei parchi nazionali, nei parchi regionali naturali e nelle riserve naturali regionali;
dd) cacciare nelle località ove siano opere di difesa dello Stato o in quelle dove il divieto sia richiesto dalle autorità militari o dove esistano beni monumentali. Le località di cui al presente comma debbono essere delimitate da tabelle esenti da tasse portanti la scritta "Zona militare" o monumento nazionale - divieto di caccia" conformi ai requisiti prescritti dall’ art. 26 della presente legge;
ee) detenere fauna autoctona al di fuori dei casi autorizzati dalla presente legge;
ff) l’immissione di fauna selvatica sul territorio regionale, salvo autorizzazione della Regione (191)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 42.

;
gg) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
hh) l’esercizio della caccia nei fondi e nelle aree di cui all’ art. 25 della presente legge;
ii) esercitare l’attività venatoria negli specchi d’acqua dove si eserciti l’industria della pesca o dell’acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore, previa autorizzazione del Comune, vi apponga tabelle perimetrali esenti da tasse recanti la scritta "Valle da pesca - Divieto di caccia" conformi a quanto indicato dall’ art. 26 della presente legge;
ll) l’uso di armi ad aria compressa o gas compressi;
mm) al di fuori dei periodi e degli orari fissati dal calendario venatorio l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia è consentito esclusivamente nelle aree di cui all’ art. 24 della presente legge. È altresì consentito nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agrituristico-venatorie, previa autorizzazione del responsabile della gestione, in altri istituti faunistici o faunistico-venatori, previa autorizzazione della Regione sentito l’ISPRA (191)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 42.

;
Art. 33
- Divieti speciali di caccia
1. L’esercizio della caccia è vietato nelle zone distanti meno di 100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.
2. È parimenti vietato sparare, in direzione di detti immobili e vie di comunicazione, da distanza minore di metri 150 con fucile da caccia ad anima liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricate a palla, nonché in direzione di funivie, filovie ed altri sistemi di trasporto a sospensione, di stabbi o stazzi ed altri recinti destinati al ricovero e all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione.
3. Nell’attraversamento delle zone di divieto indicate nel comma 1 è consentito il trasporto di armi da fuoco scariche.
4. È vietato il trasporto, all’interno di centri abitati e delle altre zone dove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni e nei periodi non consentiti per l’esercizio venatorio dalle disposizioni vigenti, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; tale divieto si applica anche negli istituti faunistici e nelle strutture faunistico-venatorie ai soggetti non autorizzati.
5. La Giunta regionale, sentiti i comuni interessati o su richiesta degli stessi, può vietare per periodi non superiori ad un anno, l’esercizio venatorio in zone determinate, quando ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica per insufficiente consistenza faunistica, per la salvaguardia dell’ambiente e/o delle produzioni agricole, per la tutela della incolumità delle persone, per sopravvenute particolari condizioni stagionali, climatiche, di malattie ed altre calamità. Le zone in cui è vietato l’esercizio venatorio sono segnalate con tabelle perimetrali conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26. (192)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 43.

6. È fatto divieto cacciare quando il terreno sia in tutto o nella maggior parte ricoperto di neve (89)

Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 34.

salvo che per l’attuazione della caccia di selezione agli ungulati. (126)

Parole aggiunte con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88, art. 13.

.
7. È inoltre vietata la caccia negli stagni, nei corsi d’acqua, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali coperti in tutto o nella maggior parte da ghiaccio e su terreni sommersi da piene di fiume.
8. I comuni hanno la facoltà di vietare la caccia per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l’esercizio di caccia per la pubblica incolumità.
9. I divieti di cui al precedente comma sono comunicati alla Regione (193)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 43.

competente e sono segnalati con cartelli recanti la scritta "Divieto di caccia fino al ..." conformi a quanto indicato dall’ art. 26 della presente legge.
Art. 34
1. La detenzione di uccelli di cattura, ai fini di richiamo, è consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.
2. Ogni cacciatore può detenere un numero massimo complessivo di dieci uccelli di cattura. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso possono detenere complessivamente fino a quaranta uccelli di cattura con il limite massimo di dieci per ognuna delle specie di cui al comma 1.
3. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato e registrati nel portale di cui al comma 3 bis. (298)

Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 28.

3 bis. Gli uccelli da richiamo per uso di caccia sono muniti di anello inamovibile numerato predisposto dalla Regione. Tali anelli hanno validità stabilita in anni dieci dalla data di primo inanellamento, come riportata sulla documentazione di origine del soggetto. (299)

Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 28.

3 ter. Presso la competente struttura della Giunta regionale è realizzato un portale nel quale sono registrati gli anelli rilasciati, con evidenziato il numero dell’anello, il nominativo del detentore, la provenienza del soggetto inanellato e la specie. Il portale contiene, per un periodo massimo di anni dieci dalla data di primo inanellamento, i soggetti legittimamente detenuti posteriormente al primo gennaio 2011. (299)

Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 28.

3 quater. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli anelli inamovibili, le modalità di consegna e, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 5 bis, le modalità di avvalimento delle associazioni venatorie per la gestione del portale ed il rilascio degli anelli inamovibili. (299)

Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 28.

3 quinquies. Nelle more dell’iscrizione al portale di cui al comma 3 ter, per la legittima detenzione e l’utilizzo venatorio dei richiami fa fede la documentazione in possesso dei cacciatori. (299)

Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 28.

4. Entro il 31 agosto 2007 le province provvedono a distribuire ai cacciatori toscani anelli inamovibili e numerati, forniti dalla competente struttura della Giunta regionale, da apporre agli uccelli da richiamo legittimamente detenuti e che non siano già identificati mediante anello FOI o altro anello inamovibile e numerato riconosciuto dalla provincia per i richiami di allevamento. Per la legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la provincia e, per i richiami di allevamento, la documentazione propria del cacciatore.
5. I dati riguardanti gli uccelli di cattura relativi alla specie, alla data della cessione, al numero identificativo, al proprietario e tutte le successive variazioni devono essere riportati (194)

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 44.

in un apposito sistema informativo regionale, secondo le modalità definite dalla competente struttura della Giunta regionale. In fase di prima applicazione i soggetti abilitati all'inserimento dei dati sono individuati dalla competente struttura della Giunta regionale.
6. La Regione autorizza gli appostamenti fissi per l’esercizio dell’attività venatoria in un determinato sito, in conformità al regolamento regionale. Gli appostamenti fissi collocati all’interno delle aziende faunistico venatorie sono soggetti al rispetto delle distanze previste dal regolamento esclusivamente in riferimento agli appostamenti autorizzati all’esterno dell’azienda, fermo restando il rispetto del limite di densità di cacciatori all’interno delle aziende definito nel regolamento regionale. (112)

Comma prima sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 28.

6 bis. La realizzazione di eventuali manufatti nel sito in cui è stato autorizzato l’appostamento fisso nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) (195)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 44.

che disciplinano l’attività edilizia, è consentita a condizione che i manufatti stessi:
a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi;
b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione;
c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;
d) non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo. (90)

Comma prima inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 35, ed ora così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65, art. 1.

6 ter. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti di cui al comma 6 bis, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale. (113)

Comma inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65, art. 1.

6 quater. I manufatti realizzati con caratteristiche diverse dalle disposizioni del comma 6 bis (194)

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 44.

, sono sottoposti a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) ed a procedimento di autorizzazione paesaggistica. (113)

Comma inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65, art. 1.

7. La cattura di uccelli da richiamo per la cessione ai cacciatori richiedenti è disciplinata dal regolamento regionale. La Regione assegna i richiami catturati negli impianti ai cacciatori che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità stabilite nel regolamento. (196)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 44.

Art. 34 bis
1. Per il ritrovo e l’organizzazione delle attività delle squadre di caccia al cinghiale nel territorio rurale possono essere realizzati:
a) manufatti secondo quanto previsto dall’ articolo 78 della l.r. 65/2014 ;
b) interventi edilizi sul patrimonio esistente secondo quanto previsto dall’articolo 79 della l.r. 65/2014.
2. I manufatti di cui al comma 1 non costituiscono appostamenti fissi ai sensi dell’articolo 34.
Art. 35
- Giornata venatoria
1. L’esercizio venatorio è consentito da un’ora prima della levata del sole fino al tramonto; la caccia di selezione agli Ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto. La Regione nell’emanazione del calendario venatorio determina l’orario effettivo d’inizio e termine della giornata venatoria.
2. Le operazioni destinate a preparare e ritirare i richiami possono effettuarsi rispettivamente un’ora prima ed un ora dopo l’orario effettivo di caccia.
Art. 36
- Cattura di fauna selvatica a scopo scientifico
1. Il Presidente della Giunta Regionale può autorizzare, con proprio decreto, su parere dell'ISPRA (197)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 45.

, gli istituti scientifici delle Università o del Consiglio Nazionale delle Ricerche e i Musei di storia naturale, ad effettuare la cattura e l’utilizzazione di fauna selvatica e a prelevare nidi, uova e piccoli nati, a scopo di studio.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su parere dell'ISPRA (197)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 45.

, rilascia l’autorizzazione per la cattura temporanea al fine dell’inanellamento degli uccelli a scopo di studio, ai soggetti che abbiano superato l’esame finale di specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto.
3. I decreti di autorizzazione prevedono tempi, modi, luoghi e i mezzi consentiti.
4. Chiunque venga in possesso di fauna selvatica contrassegnata deve trasmettere i contrassegni, indicando il luogo e l’ora di rinvenimento all'ISPRA (197)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 45.

o alla struttura regionale competente che provvede (197)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 45.

ad informare il predetto istituto.
Art. 37
- Controllo della fauna selvatica
1. Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’ Sito esternoarticolo 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. La Regione (135)

Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede (136)

Parola così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’ISPRA (135)

Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

.
2 bis . Ai fini del controllo delle popolazioni di fauna selvatica, la Regione utilizza (135)

Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

i metodi e le caratteristiche degli interventi ecologici come definiti dall’ISPRA. (91)

Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 36.

3. La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2 bis, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all’articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia. (92)

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10, art. 16.

(314)

La Corte costituzionale con sentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate in merito ai commi 3 e 4 del presente articolo.

4. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la Regione può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con l’ISPRA. Tali corsi dovranno fornire una idonea preparazione circa l’ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo. (137)

Comma così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

(314)

La Corte costituzionale con sentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate in merito ai commi 3 e 4 del presente articolo.

4 bis. Sono abilitati all’abbattimento delle specie storno (Sturnus vulgaris), tortora orientale dal collare (Streptopelia decaocto) e piccione di città (Columba livia forma domestica), qualora autorizzato dalla Regione (135)

Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

per la tutela della produzione agricola e zootecnica, i cacciatori che hanno frequentato appositi corsi della durata di almeno due ore per specie organizzati dalla Regione. (135)

Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

(93)

Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 36.

4 quater. La Regione (135)

Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell’anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 4, i soggetti di cui all’articolo 51, i proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall’ATC, al controllo dei cinghiali. (93)

Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 36.

(315)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione sollevata in merito al comma 4-quater del presente articolo.

5. I comitati di gestione degli A.T.C. dovranno predisporre programmi annuali di controllo dei predatori appartenenti a specie di cui all’ Sito esternoart. 18 della L. n. 157/1992 a attuarsi in periodo di caccia aperta mediante l’ausilio dei cacciatori iscritti.
6. La Regione (135)

Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

, anche su richiesta dei Comuni, o dei comitati degli A.T.C., corredata di parere favorevole dell’ISPRA. (300)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 29.

può autorizzare, in qualsiasi tempo, la cattura di fauna selvatica in tutti quei territori vietati alla caccia per i quali non siano previste dalla presente legge specifiche disposizioni relative alla cattura, definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.
6 bis. La Regione può (135)

Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

predisporre piani di controllo del piccione di città (Columba livia forma domestica) per prevenire i danni alle coltivazioni agricole. (93)

Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 36.

6 ter. I capi provenienti da interventi di controllo appartenenti alle specie cinghiale, daino, cervo, muflone e capriolo, qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l’intervento, devono essere inviati ai centri di lavorazione abilitati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale). (91)

Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 36.

Art. 37 bis
1. Nel corso della stagione venatoria le deroghe di cui all’articolo 9 della dir. 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono consentite, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della dir. 2009/147/CE, esclusivamente per le ragioni indicate all'articolo 9, comma 1, della dir. 2009/147/CE, in conformità all’Sito esternoarticolo 19 bis della l. 157/1992 . (199)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 46.

2. Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, in base all’accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall’articolo 9, comma 1, della dir. 2009/147/CE (198)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 46.

.
2 bis. Le autorizzazioni per il prelievo dello storno (Sturnus vulgaris) con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e circostanze di luogo, consentono l’esercizio dell’attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali. (200)

Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 46.

2 ter. Il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 -Recepimento della Sito esternoLegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). (301)

Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 30.

Art. 37 ter
- Procedure per l’attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9 della dir. 2009/147/CE (201)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 47.

(94)

Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 38.

1. La Giunta regionale adotta la deliberazione per il prelievo venatorio in deroga, sentito l’ISPRA oppure, se istituito, l’istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.
3. La deliberazione della Giunta regionale di applicazione delle deroghe si applica per periodi determinati e deve indicare:
a) le specie oggetto del regime di deroga;
a bis) le ragioni e i motivi che giustificano il provvedimento; (108)

Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 38.

a ter) l’esame delle altre soluzioni possibili; (108)

Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 38.

a quater) l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate; (108)

Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 38.

b) i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati;
c) le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per l’esercizio della deroga;
d) il numero di capi giornalmente e complessivamente prelevabili di ciascuna specie;
e) i soggetti abilitati al prelievo, individuati d’intesa con gli ATC;
f) i controlli, le forme e gli organi incaricati della vigilanza;
g) ogni altra prescrizione necessaria per una puntuale disciplina dell’esercizio della deroga.
4. La deliberazione di applicazione delle deroghe è articolata per ATC.
Art. 37 quater
- Procedure specifiche per l’attuazione delle deroghe di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 2009/147/CE (95)

Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 48.

1. La Giunta regionale adotta le deliberazioni per il prelievo in deroga per perseguire le finalità specificate all’articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 2009/147/CE.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 devono essere specificate:
a) le colture danneggiate da ogni singola specie e l’importo dei danni accertati l’anno precedente;
b) la localizzazione dei danni;
c) il periodo di concentrazione dei medesimi;
d) l’esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione e controllo.
Art. 37 quinquies
- Condizioni e limitazioni per l’attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9 della dir. 299/147/CE (202)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 49.

(96)

Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 40.

1. Le deliberazioni per il prelievo venatorio in deroga non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
2. La Giunta regionale può modificare o sospendere il prelievo qualora si verifichino, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1.
3. I prelievi effettuati in applicazione dei provvedimenti di deroga sono indicati sul tesserino venatorio regionale.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'ISPRA, alle competenti commissioni parlamentari e al Consiglio regionale, una relazione sull'attuazione delle deroghe in cui sono indicati anche i dati di prelievo derivanti dalla lettura sistematica dei tesserini venatori consegnati dai cacciatori.
Art. 38
1. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione o al comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento. La Regione provvede al ricovero della suddetta fauna selvatica presso centri specializzati di recupero o servizi veterinari e provvede alla successiva liberazione, una volta accertata la completa guarigione. La struttura regionale competente può stipulare apposite convenzioni con centri specializzati per il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, anche al fine di favorirne il funzionamento per gli scopi di cui al presente articolo.
2. Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata comunicazione al comune entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento.
3. Per motivi di protezione della fauna selvatica minacciata da operazioni colturali, gli enti pubblici e gli ATC (302)

Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 31.

richiedono l’intervento del personale di vigilanza venatoria per attuare i provvedimenti ritenuti opportuni.
Art. 39
- Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento
1. La Regione autorizza gli allevamenti di fauna selvatica in stato di cattività, a scopo di ripopolamento, la cui attività è disciplinata con apposito regolamento regionale tenuto conto dei criteri formulati da ISPRA. (204)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 51.

2. Qualora l’interessato all’esercizio di allevamento di cui al comma precedente sia titolare di un’impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Regione (205)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 51.

e a gestirlo nel rispetto del regolamento regionale di cui al comma precedente.
3. La Regione può (205)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 51.

istituire allevamenti pubblici finalizzati alla sperimentazione di tecniche di allevamento ed alla selezione dei riproduttori.
Art. 40
- Allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l’utilizzazione come richiami vivi
1. L’istituzione di allevamenti a fini amatoriali ed ornamentali di fauna autoctona e per l’utilizzazione come richiami vivi è autorizzata dalla Regione (206)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 52.

nel rispetto del regolamento regionale.
Art. 41
- Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari (10)

Articolo così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.12.

1. Ai fini dello sviluppo di attività zootecniche alternative, anche per il recupero di potenzialità produttive in aree marginali, è consentito l'allevamento di specie selvatiche destinate all'alimentazione.
2. Il titolare dell'allevamento a scopo alimentare è tenuto alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali.
3. La costituzione degli allevamenti a fini alimentari è autorizzata dalla struttura regionale competente. Qualora l'allevamento sia esercitato dal titolare di una impresa agricola, questo è tenuto a darne semplice comunicazione alla Regione. (207)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 53.

4. Il titolare dell'allevamento è tenuto a riportare su apposito registro a pagine numerate il movimento dei capi. (207)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 53.

5. Gli animali allevati a scopo alimentare possono essere commercializzati anche in periodo di caccia chiusa.
6. Ogni animale deve essere munito di contrassegno predisposto dal titolare dell'allevamento e approvato dalla struttura regionale competente (208)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 53.

; inoltre i soggetti sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare.
7. Negli allevamenti di fauna selvatica ai fini alimentari la caccia è vietata. L'esercizio di tale attività comporta la revoca dell'autorizzazione.
8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono segnalati da tabelle recanti la scritta "Allevamento di fauna selvatica a fini alimentari" conformi a quanto indicato dall'articolo 26 della presente legge.
9. La struttura regionale competente può autorizzare persone, nominativamente indicate dal titolare dell'allevamento, all’abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili. L’abbattimento deve essere eseguito alla presenza del personale di vigilanza. (207)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 53.

Art. 42
1. La caccia vagante e da appostamento temporaneo è vietata nei terreni in attualità di coltivazione.
2. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, gli impianti vivaistici, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto, i terreni coltivati da soia e riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto e i terreni rimboschiti da un periodo di tempo inferiore a tre anni.
3. La Regione, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, provvede a disciplinare, con apposita deliberazione, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’esercizio venatorio nelle superfici dove si svolga attività zootecnica, o in presenza di colture specializzate od intensive individuandone anche le caratteristiche.
4. I divieti di cui ai commi precedenti si intendono operativi in presenza di tabelle esenti da tasse recanti la scritta "Divieto di caccia - colture in atto fino al ..." conformi a quanto indicato dall’ art. 26 della presente legge.
Art. 43
- Commercio di fauna selvatica
1. È vietato a chiunque vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: Germano reale; Pernice rossa; Starna; Fagiano; Colombaccio, e i soggetti provenienti dagli allevamenti di cui agli art. 39, 40, 41 e da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
2. La fauna selvatica morta non assoggettata a processi di lunga conservazione, utilizza per fini alimentari, appartenente alle specie: Germano reale; Pernice rossa; Starna; Fagiano; Colombaccio; Lepre; Coniglio selvatico; Cervo; Daino; Capriolo; Cinghiale nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, può essere commercializzata, solo durante il periodo di caccia previsto per ciascuna delle suddette specie e per i cinque giorni successivi. Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori cinque giorni dal comune competente per territorio su istanza degli interessati.
3. Il commercio di fauna selvatica morta proveniente dagli allevamenti a fini alimentari di cui ai commi precedenti art. 41 o dall’estero, non è sottoposto alle limitazioni temporali di cui ai commi precedenti.
4. Sono vietate la detenzione ed il commercio della fauna selvatica catturata o uccisa illegalmente.
Art. 44
- Introduzione di specie di fauna selvatica dall’estero
1. L’introduzione dall’estero di fauna selvatica viva appartenente alle specie già presenti sul territorio regionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento.
2. I permessi d’importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici al fine di avere le opportune garanzie per verifiche, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
3. Le autorizzazioni per le attività di cui al 1º comma sono rilasciate dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali su parere dell’ISPRA (303)

Sigla così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 32.

nel rispetto delle convenzioni internazionali.
4. La fauna selvatica abbattuta da cacciatori fuori del territorio nazionale può essere dagli stessi introdotta, ai sensi delle normative vigenti, qualora se ne dimostri la legittima provenienza.
Art. 45
- Cani e gatti vaganti
1. I cani e i gatti trovati a vagare nelle campagne, tenuto conto delle disposizioni della Sito esternolegge 14 agosto 1991 , possono essere catturati dagli agenti di vigilanza, di cui all’ art. 51 della presente legge.
2. I cani da guardia delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dall’abitazione o dal bestiame medesimo.
Titolo 6
Titolo 7
- VIGILANZA E SANZIONI
Art. 51
- Vigilanza venatoria
1. Alla vigilanza sull’applicazione della presente legge nonché della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 provvedono:
a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale e le guardie venatorie dipendenti dalla Regione;
b) le guardie, i sottoufficiali e gli ufficiali dei Carabinieri Forestali;(304)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 33.

c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali;
d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria;
e) il personale appartenente ai corpi di polizia municipale, le guardie giurate e le guardie forestali e campestri delle unioni dei comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) (209)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 54.

;(98)

Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 42.

g) le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezzapurché adeguatamente preparate sulla normativa di riferimento.(99)

Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 42.

2. I soggetti di cui al 1º comma non possono esercitare la caccia durante l’espletamento delle loro funzioni e nell’ambito del territorio in cui svolgono prevalentemente il servizio di vigilanza venatoria, fatto salvo le guardie private di cui alla lettera g) in possesso di specifica autorizzazione dell’azienda.
3. Alle guardie venatorie volontarie di cui alla lettera f) l’esercizio venatorio è vietato soltanto durante l’espletamento delle loro funzioni. Fatta eccezione per gli interventi di cui all’ articolo 37 , durante lo svolgimento del loro servizio, alle stesse è vietato l’impiego dei mezzi di cui all’ articolo 31
4. La polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze coordinano (259)

Parole così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 6.

l'attività delle guardie volontarie di cui al comma 1, lettera f).(101)

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 42, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 54.

Art. 52
1. La qualifica di guardia volontaria è concessa, ai sensi dell’articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'Sito esternoarticolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) (250)

Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 11.

ai cittadini in possesso di attestato di idoneità rilasciato ai sensi del presente articolo.
2. L’abilitazione è rilasciata dalla struttura regionale competente (210)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 55.

, previo superamento di un esame di idoneità.
3. L’esame di idoneità concerne le materie previste per l’esame di abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 29, nonché le nozioni di diritto amministrativo e penale necessarie per l’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria. (211)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 55.

4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dal direttore della competente direzione della Giunta regionale e composta da massimo sei membri. La composizione, l'articolazione territoriale e le regole per il funzionamento della commissione d'esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma. Nella composizione della commissione è assicurata la presenza paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste. (102)

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 43, poi sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 55, ed ora così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 11.

5. Per la preparazione all’esame di idoneità la Regione può istituire appositi corsi nonché corsi di aggiornamento, aventi ad oggetto le materie di cui al comma 3. (211)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 55.

6. I corsi di cui al comma 5 possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui all’articolo 51, comma 1, lettera f), previo nulla osta della Regione. (211)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 55.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria, continuano a svolgere le funzioni di vigilanza, senza necessità di conseguire l’abilitazione prevista dal presente articolo. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge detti soggetti devono partecipare, con frequenza obbligatoria per almeno 2/3 dei giorni previsti, ad un corso di aggiornamento approvato dalla Regione.(306)

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 34.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio di guardia giurata volontaria. (18)

Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 5; poi il comma è così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 55.

Art. 53
1. Gli ATC, al fine di assicurare sul territorio di propria competenza un adeguato livello di vigilanza, possono stipulare con le associazioni di cui all’articolo 51, comma 1, lettera f), apposite convenzioni che devono prevedere:
a) l’indicazione nominativa dei volontari da adibire alle funzioni di vigilanza;
b) l’impegno per l’associazione alla copertura assicurativa degli stessi, che deve concernere tutti i rischi che potrebbero derivare ai medesimi e ai terzi a causa e in occasione dell’attività svolta;
c) le modalità di verifica della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi;
d) le modalità di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività;
e) la durata della convenzione, con la possibilità per l’ATC di recedere dall’accordo in ogni momento e la decadenza automatica in caso di mancanza della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi.
2. Nella stipula delle convenzioni di cui al comma 1, è garantita a tutte le associazioni richiedenti una quota di partecipazione proporzionale al numero delle guardie disponibili per ogni associazione.
2 bis. Le convenzioni sono stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale. (260)

Comma inserito con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 7.

3. Copia delle convenzioni viene inviata alla polizia provinciale e alla polizia della Città metropolitana di Firenze (307)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 35.

ai fini del coordinamento delle attività previsto all’articolo 51, comma 4.
Art. 54
- Poteri di vigilanza venatoria
1. I soggetti proposti alla vigilanza venatoria, ai sensi dell’ art. 51 , possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all’ art. 28 , del contrassegno della polizia di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei casi previsti dall’ Sito esternoart. 30 della legge 157/92 , gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla Regione la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la Regione provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l’infrazione ove si accerti successivamente che l’illecito non sussiste; nell’ipotesi di illecito riconosciuto, l’importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione per essere destinato a finalità faunistiche-venatorie. (213)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 57.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant’altro possa avere rilievo ai fini penali.
Art. 55
- Poteri di vigilanza venatoria: accertamento e contestazioni
1. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull’attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all’ente da cui dipendono ed alla Regione (214)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 58.

ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. I soggetti di cui al comma precedente provvedono, se possibile, alla immediata contestazione delle infrazioni amministrative con le modalità e gli effetti previsti dall’ Sito esternoart. 14 della L. 24 novembre Sito esterno1981, n. 689 .
2 bis. I verbali di accertamento e contestazione sono trasmessi immediatamente alla Regione la quale provvede, quando necessario, alla notificazione dei medesimi. (215)

Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 58.

Art. 56
Abrogato.
Art. 57
- Sanzioni penali
1. Le infrazioni alla presente legge previste dall’ Sito esternoart. 30 della L. n. 157/1992 sono punite con le sanzioni penali disposte nel medesimo articolo.
2. Gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono all’accertamento degli illeciti di cui al comma 1 nonché al sequestro penale nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
3. I soggetti di cui al 1º comma dell’ art. 51 , qualora accertino una delle violazioni amministrative di cui al successivo art. 58 , connessa ad un illecito penale trasmettono il verbale di accertamento e contestazione all’autorità giudiziaria competente, ai sensi dell’ Sito esternoart. 24 della L. 24 novembre 1981, n. 689 . Copia del verbale è trasmessa alla Regione (217)

Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 60.

ai fini delle segnalazioni di cui al successivo art. 61 .
4. Fuori dei casi di connessione di cui al comma precedente, i verbali relativi alle infrazioni amministrative, sono trasmessi alla Regione (217)

Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 60.

, ancorché, siano state accertate contestualmente ad illeciti penali.
Art. 58
- Violazioni amministrative - Sanzioni pecuniarie (19)

Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 6.

1. Salvo quanto previsto dall' articolo 57 , comma 1, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da euro 210,00 a euro 1260,00 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 28;
b) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 210,00 a euro 1260,00;
c) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi esercita la caccia senza licenza ovvero senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;
d) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 365,00 a euro 2190,00. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;
f) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;
g) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia per quantitativi, modalità, periodi e specie, in difformità da quanto stabilito dalle disposizioni regionali, ovvero in violazione degli orari consentiti, o abbatte, cattura e detiene fringillidi, appartenenti a specie per le quali non è consentita la caccia ai sensi dell' Sito esternoarticolo 18 della legge 11 febbraio Sito esterno1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da euro 210,00 a euro 1260,00;
h) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi si avvale di richiami non autorizzati; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;
i) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00 per ciascun capo per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;
n) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 ai proprietari di fondi che non ottemperano alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all'articolo 26 e la sanzione amministrativa di euro 15,00 per ogni tabella apposta abusivamente;
o) sanzione amministrativa da euro 1.030,00 a euro 6.180,00 per ogni capo abbattuto delle specie: cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone al di fuori dei tempi e dei modi previsti nelle leggi e nei regolamenti regionali; qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata. La stessa sanzione si applica per chi acquisisce, somministra o commercia carne appartenente alle specie cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone non proveniente da abbattimenti autorizzati o sprovvista dei documenti accompagnatori attestanti la legittima provenienza e per chi immette ungulati al di fuori dei recinti autorizzati; (138)

Lettera così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 17.

p) sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00 per chi immette selvaggina in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole; nel caso in cui i soggetti immessi appartengano alle specie ungulate la sanzione amministrativa è da euro 260,00 a euro 1560,00 per ciascun capo immesso. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;
q) sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00 per chi viola le disposizioni della presente legge ovvero dei regolamenti regionali (218)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 61.

o del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo;
r) sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.000,00 per chi foraggia cinghiali sul territorio regionale dove non consentito da autorizzazione regionale (219)

Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 61.

rilasciata sentite le organizzazioni agricole.(30)

Lettera aggiunta con l.r. 9 aprile 2009, n. 17, art. 3.

r bis) sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ogni capo appartenente alla specie beccaccia (Scolopax rusticola) abbattuto al di fuori dei periodi, degli orari e delle modalità espressamente indicate nel calendario venatorio e nel regolamento regionale. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata. (251)

Lettera aggiunta con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 12.

1 bis. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni Sito esternodella Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). (220)

Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 61.

Art. 59
- Sanzioni principali non pecuniarie
1. Per le violazioni di cui all’ art. 58 , lett. a), oltre la sanzione pecuniaria, è altresì disposta la sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni.
2. La sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia per un anno è altresì disposta, qualora siano nuovamente commesse, le violazioni di cui all’ art. 58 , 1º comma, lett. b), d), f) e g).
3. Le sanzioni di cui al 1º e 2º comma sono disposte dal questore del luogo di residenza del trasgressore. A tal fine la Regione (221)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 62.

comunica al questore l’avvenuto pagamento in misura ridotta ovvero trasmette copia dell’ordinanza ingiunzione divenuta inoppugnabile o del provvedimento del giudice che definisce il procedimento di opposizione.
3 bis. Per le violazioni di cui all’articolo 58, comma 1, lettera r bis), oltre la sanzione pecuniaria, è altresì disposta la sospensione per un anno del tesserino venatorio di cui all'articolo 28, comma 7. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni. La sanzione è disposta dalla competente struttura della Giunta regionale. (252)

Comma aggiunto con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 13.

Art. 60
- Confisca
1. Salvo che le infrazioni costituiscano illecito penale, è sempre disposta la confisca amministrativa della fauna selvatica appartenente a specie protette o comunque non cacciabili ovvero non detenibili o commerciabili, nonché dei mezzi di caccia e delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento.
2. La confisca di cui al precedente comma è disposta con l’ordinanza-ingiunzione di pagamento ovvero, qualora si sia proceduto al pagamento in misura ridotta, tramite apposita ordinanza.
3. Qualora sia emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento la Regione (222)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 63.

dispone, con il medesimo provvedimento, la confisca della fauna selvatica morta sequestrata ai sensi dell’ art. 55 . Può inoltre disporre la confisca dei mezzi di caccia che servirono o furono destinati a commettere le violazioni.
Art. 61
- Annotazione delle infrazioni
1. Ai fini dell’aumento dell’ammontare delle sanzioni pecuniarie nonché dell’applicazione delle altre sanzioni di cui all’ art. 58 , le infrazioni amministrative si intendono nuovamente commesse qualora siano compiute entro 5 anni dalla precedente infrazione.
2. Le infrazioni amministrative si intendono compiute, per le finalità di cui al precedente comma, quando sono accertate con ordinanza-ingiunzione divenuta inoppugnabile o con sentenza passata in giudicato nonché quando si sia proceduto per le medesime al pagamento in misura ridotta.
3. Nei casi di cui al precedente comma le infrazioni sono annotate nell’allegato alla licenza di caccia distribuito dal Comune di residenza a ciascun cacciatore in possesso della licenza medesima.Nel caso di utilizzazione del tesserino elettronico, le annotazioni sono riportate sull’applicativo regionale.(308)

Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 36.

4. Alla annotazione provvede il Comune di residenza del trasgressore a seguito di segnalazione da parte della Regione (223)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 64.

.
5. Qualora il trasgressore non si presenti, senza legittimo motivo, al Comune nel termine comunicato, per l’annotazione, il Comune trasmette gli atti all’autorità giudiziaria competente per la violazione dell’art. 650 c.p.
Art. 62
- Obbligo di ripristino
1. In caso di danneggiamento provocato a specie selvatiche da scarichi inquinanti industriali o urbani, dall’uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o di altre sostanze nocive, in violazione alle vigenti disposizioni di legge, i responsabili sono tenuti oltre al pagamento delle sanzioni previste dalla vigente normativa, ad effettuare immissioni di fauna selvatica al fine di ricostituire il patrimonio faunistico. La quantità, la qualità di fauna selvatica e le modalità di immissione, vengono determinate dalla Regione (224)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 65.

.
2. Gli agenti accertatori delle violazioni di legge di cui al comma precedente trasmettono copia dei verbali relativi alla Regione (224)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 65.

per i provvedimenti di competenza.
Titolo 8
- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 63
- Disposizioni transitorie
1. Le concessioni relative alle aziende faunistico-venatorie disciplinate dall’ art. 10 della legge regionale 15 marzo 1980 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni sono confermate fino alla loro naturale scadenza. Le aziende faunistico-venatorie a preminente vocazione venatoria, di cui alla delibera del 20 marzo 1985, n. 213 , del Consiglio regionale, sono equiparate alle aziende agrituristico-venatorie di cui al precedente art. 21 .
2. Su richiesta del concessionario la struttura regionale competente può autorizzare la trasformazione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agrituristico-venatorie e viceversa, fermi restando i limiti minimi di superficie previsti per ciascuna tipologia di istituto. (225)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 66.

3. Le distanze di cui all’articolo 20, comma 4 e all’articolo 21, comma 4, non si applicano nel caso di aziende faunistico-venatorie o agrituristico-venatorie già costituite all’entrata in vigore della presente legge, o nel caso che queste si dividano in più autorizzazioni. Qualora si proceda al frazionamento di una azienda faunistico-venatoria con variazione del tipo di azienda in agrituristico-venatoria l’onere del rispetto della distanza di almeno 500 metri è a carico dell’azienda agrituristico-venatoria. La Giunta regionale, valutate le specifiche esigenze, può derogare dal rispetto di tale distanza; in tal caso le strutture derivate dovranno comunque prevedere lungo i confini coincidenti una fascia, segnalata, di 100 metri a carico di ciascuna struttura dove l’attività venatoria è vietata. (225)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 66.

4. Fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina la cattura degli uccelli per la cessione a fine di richiamo di cui al comma 6 dell’ art. 34 ogni forma di cattura a tale scopo è vietata.
5. Fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina gli appostamenti fissi di cui all’ art. 34 , 5º comma, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’ art. 43 della l.r. 15 marzo 1980, n. 17 .
6. Le tabelle di segnalazione legittimamente apposte a delimitare gli Istituti faunistici e faunistico-venatori alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate alla presente legge entro 5 anni dalla approvazione del piano faunistico venatorio regionale.
7. Per le attività la cui disciplina è demandata alla approvazione di appositi regolamenti fino alla loro emanazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
8. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge coloro che detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia territorialmente competente.
9. I termini di scadenza degli Istituti faunistici e faunistico-venatori, indicati nella proposta del piano provinciale, sono prorogati fino alla scadenza del piano regionale, salvo contraria manifestazione di volontà, espressa nel termine di 60 giorni, dagli interessati nel rispetto delle regole che disciplinano i singoli Istituti.
Le nuove autorizzazioni sono riconducibili alla data di scadenza del medesimo piano regionale.
Art. 63 bis
1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite nel DEFR (236)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 2.

in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all’articolo 7.
2. Agli oneri relativi all’attuazione dell’articolo 10, stimati in euro 125.000,00 per il 2010 e per il 2011, si fa fronte con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) 551 “Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica – Spese correnti” del bilancio di previsione 2010 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011.
2 bis. A decorrere dal 2016 le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 13 ter, comma 4 bis, stimate per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in euro 900.000,00 annue sono previste nell'ambito degli stanziamenti della Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del Titolo 3 “Entrate extratributarie” del bilancio di previsione 2016 – 2018 e successivi. (131)

Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82, art. 13.

2 ter. A decorrere dal 2020 le entrate di cui al comma 2 bis sono ridotte dell’importo di euro 450.000,00 annuo ed alla copertura di tali minori entrate si fa fronte con le seguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2020-2022, rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:
anno 2020
- in diminuzione, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del Titolo 3 “Entrate extratributarie”, per euro 450.000,00;
- in diminuzione, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “ Spese correnti”, per euro 450.000,00;
anno 2021
- in diminuzione, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del Titolo 3 “Entrate extratributarie”, per euro 450.000,00;
- in diminuzione, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “ Spese correnti”, per euro 450.000,00;
anno 2022
- in diminuzione, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del Titolo 3 “Entrate extratributarie”, per euro 450.000,00;
-in diminuzione, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “ Spese correnti”, per euro 450.000,00. (254)

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 37.

2 quater. Per l’attuazione di quanto previsto agli articoli 5 bis e 12, comma 1bis, è autorizzata la spesa di euro 75.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022. (309)

Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 37.

2 quinquies. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 12 bis è autorizzata la spesa di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2021 – 2023. (309)

Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 37.

(311)

Comma prima inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 37; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 3.

2 sexies. Per la realizzazione del portale di cui all’articolo 34, comma 3 ter, è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, mentre per la sua manutenzione ordinaria, a partire dall’anno 2021, è stimata una spesa annua di euro 5.000,00 cui si fa fronte con le risorse già disponibili nell’ambito della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021 e 2022. (309)

Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 37.

2 septies. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies al bilancio di previsione 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo, rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:
anno 2020
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;
- in diminuzione, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “ Spese in conto capitale”, euro 40.000,00;”
- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 75.000,00;
- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, per euro 25.000,00;
- in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 40.000,00;
anno 2021
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;
- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 75.000,00;
- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, per euro 25.000,00;
anno 2022
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;
- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 75.000,00;
- in aumento, Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, per euro 25.000,00; (309)

Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 37.

3. Agli oneri per gli esercizi, con l’esclusione dell’articolo 12 bis, (310)

Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 37.

successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 64
- Norma Finale
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla Sito esternoLegge 11 febbraio 1992, n. 157 .

Allegati:


Note del Redattore:

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V. Delib. C. 20 dicembre 1994, n. 588: "Norme per la salvaguardia delle produzioni agricole".

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Periodi aggiunti con l.r. 4 agosto 1997, n. 58 , art. 2.

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V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".

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La l.r. 23 gennaio 1998, n. 7 , all’art. 13 , comma 2, così recita: " Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge i compiti di polizia amministrativa attribuiti alle Guardie volontarie di cui alle ll.rr. 25/84 e 3/94 sono limitati al rispetto delle disposizioni delle leggi suddette".

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Comma prima aggiunto con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 37. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua abrogazione con l'art. 37, comma 1, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.11 ed ora così sostituito con l.r. 4 aprile 2007 , n. 19 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.12.

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Articolo prima aggiunto con l.r. 11 ottobre 2002, n. 36 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 37.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 2.

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Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n. 20 , art. 9 ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 2.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 5; poi il comma è così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art 5.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 1.

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Lettera prima aggiunta con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 2; poi la lettera è così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 42.

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Lettera aggiunta con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 6.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 7, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 68, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 10.

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Articolo prima inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020 , n. 61, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 12, poi sostituito con l.r. 30 dicembre 2014 , n. 88 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 16.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 21, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Comma inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 26.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 26; ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 29 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 24.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

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Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

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Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 32.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 33.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 34.

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Comma prima inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 35, ed ora così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 38.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 48.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 40.

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Titolo abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 41.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

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Lettera abrogata con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 54.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 43, poi sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55, ed ora così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 11 .

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 36.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 38.

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Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 38.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 8.

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Comma abrogato con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 8.

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Comma prima sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 28.

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Comma inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 2.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 3.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 16.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 7, poi così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 17. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 4.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 8, poi sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 18, poi sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 5. Infine l'articolo è nuovamente così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 13.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 12.

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Comma prima inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 12, e poi così sostituito con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 5 .

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 13.

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Nota soppressa.

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L'efficacia di questo articolo è sospesa per il periodo di vigenza della l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 .

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Articolo inserito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 2.

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Titolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 3.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 12.

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Note soppresse.

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Parole prima inserite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 21, ed ora soppresse con la l.r. 28 luglio 2017 , n. 37, art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 23.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 25.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 30.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 33.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 39.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 40.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 43.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 51.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 52.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 58.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 58.

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Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 59.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

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Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 62.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 63.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 64.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 65.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 66.

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Note soppresse.

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Comma prima aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 6, ed ora abrogato con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 12.

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Allegato prima inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 13 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 2 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 5 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 9 .

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Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 9 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 10 ; e ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 67 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 11 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 66 .

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 9 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 16 febbraio 2018, n. 8 , art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 29.

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Sigla così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 33.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 35.

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Comma prima inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 37 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 3 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma 4-ter dell'articolo 37 della presente legge.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate in merito ai commi 3 e 4 del presente articolo.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione sollevata in merito al comma 4-quater del presente articolo.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione sollevata in merito agli artt. 24 e 3l della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.