Titolo 5
- ESERCIZIO DEL PRELIEVO VENATORIO
Art. 27
- Specie oggetto di tutela
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie dei mammiferi ed uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a) Mammiferi: Lupo, Sciacallo dorato, Orso, Martora, Puzzola, Lontra, Gatto selvatico, Lince, Foca monaca, Cervo sardo, Camoscio d’Abruzzo, tutte le specie di Cetacei;
b) Uccelli: Marangone minore, Marangone dal ciuffo, tutte le specie di Pellicani, Tarabuso, tutte le specie di Cicogne, Spatola, Mignattaio, Fenicottero, Cigno reale, Cigno selvatico, Volpoca, Fistione turco, Gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni, Pollo sultano, Otarda, Gallina prataiola, Piviere tortolino, Gru, Avocetta, Cavaliere d’Italia, Occhione, Pernice di mare, Gabbiano corso, Gabbiano corallino, Gabbiano roseo, Sterna zampenere, Sterna maggiore, tutte le specie di rapaci notturni, Ghiandaia marina, tutte le specie di Picchi, Gracchio corallino;
c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.
2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione di quelle individuate dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015 (Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell’articolo 2, comma 2 bis , della legge n. 157/1992 ), la gestione è finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall’articolo 37. (177) Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 36.
Art. 28
- Esercizio della caccia
1. La fauna selvatica in quanto ne sia consentita la caccia, come previsto dall’
art. 12, 1º comma della L. n. 157/1992 , appartiene, salvo i casi previsti dalla presente legge, a chi la uccide o la cattura ovvero a chi l’ha scovata finché non ne abbandoni l’inseguimento.
2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all’uccisione o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi di cui al successivo
art. 31 . È considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo, in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica.
3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere esercitato in via esclusiva nelle seguenti forme:
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme di tutte le forme di caccia consentite compreso l'appostamento fisso e la caccia agli ungulati;
4 bis. Il cacciatore fuori dai termini di cui al comma 4, può richiedere alla Regione di modificare l’opzione sulla forma di caccia prescelta solo per fatti gravi intervenuti che giustifichino il cambiamento. In tal caso, se l’autorizzazione viene concessa successivamente alla stampa oppure alla consegna del tesserino venatorio, il cacciatore è tenuto a provvedere presso il comune di residenza alle operazioni di modifica delle indicazioni relative alla forma di caccia e a comunicare all’ATC o agli ATC interessati la sua nuova posizione venatoria. (179) Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 37.
5. L’attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge.
6. Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza, il cacciatore può praticare l’esercizio venatorio solo se accompagnato da un altro cacciatore in possesso di regolare licenza rilasciata da almeno tre anni.
7. Per esercitare l’attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale, che può essere rilasciato sia cartaceo che in formato digitale. La Giunta regionale può prevedere l’uso obbligatorio del formato digitale per specifiche forme di caccia o categorie di cacciatori.(293) Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 23.
11. Il calendario venatorio deve indicare le zone dove l’attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l’esercizio venatorio non è consentito. Tali indicazioni possono essere sostituite da elenchi o cartografie inserite nel sito web della Regione. (178) Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 37.
Art. 28 bis
1. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l’intero territorio regionale, anche se soggetto a regime di protezione o di vincolo, persegue gli obiettivi indicati nel piano faunistico venatorio regionale ed è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto dei danneggiamenti effettivi e potenziali alle coltivazioni agricole e ai boschi ed ai fini della riduzione dell’impatto sulla biodiversità e le attività antropiche.
2. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dall’osservatorio faunistico regionale, determina le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densità di cui al comma 1, la densità regionale nelle aree vocate di cui all’articolo 6 bis, comma 2, lettera i), è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni 100 ettari.
3. La Giunta regionale adotta piani di prelievo di ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 2 nelle aree vocate.
4. Nelle aree non vocate di cui all’articolo 6 bis, comma 2, lettera i), la Giunta regionale adotta piani di prelievo con finalità di gestione non conservative delle specie.
6. Al fine di rendere efficace la realizzazione dei piani di prelievo selettivo, l’ATC attua, nelle aree non vocate sino al raggiungimento dell’80 per cento del piano per ciascuna classe di sesso e di età, il prelievo scalare, consentendo l’attivazione contemporanea di tutti gli iscritti al distretto. Per la specie cinghiale, l’attivazione del prelievo nelle aree non vocate è effettuata in considerazione degli effettivi danneggiamenti, anche potenziali, alle produzioni agricole. A tal fine la gestione dei tempi e delle modalità del prelievo per la predetta specie è svolta dagli ATC ai sensi del comma 7, lettera a). Il prelievo a scalare è altresì attuabile, a discrezione dell’ATC nelle aree vocate, o parte di esse, sino al massimo dell’80 per cento del piano assegnato per ogni singola specie.
7. Nelle aree non vocate contigue alle aree protette i piani di prelievo selettivo possono individuare le zone in cui l'attuazione del prelievo a scalare è effettuata anche oltre il raggiungimento dell'80 per cento del piano per ciascuna classe di sesso e di età.
8. Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati gli ATC provvedono:
a) ad attuare le attività logistiche ed organizzative necessarie per svolgere l'attività di prelievo, ivi compresa la distribuzione a titolo gratuito dei contrassegni inamovibili e delle schede di prelievo da distribuire per il territorio del comprensorio nonché il ritiro delle schede di prelievo e la prima elaborazione dei dati;
b) a rendicontare alla Regione il numero dei cacciatori partecipanti al prelievo, il numero di fascette distribuite e l'esito dei prelievi effettuati mediante sistema informatico con accesso diretto da parte degli uffici regionali;
c) a dividere il proprio territorio in unità di gestione.
9. Con regolamento regionale sono stabilite:
a) ulteriori funzioni degli ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati;
b) le regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati;
c) le modalità per l'esercizio della caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo degli altri ungulati;
d) i criteri per l’abilitazione all'esercizio venatorio e al prelievo degli ungulati.
10. Nelle aree di cui all’articolo 6 bis, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), la Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 37, piani di controllo degli ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 1.
11. Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla l.r. 30/2015 , il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati che tengono conto delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale interviene ai sensi dell’articolo 37. Art. 28 ter
1. Ai soggetti gestori delle aree protette di cui alla l.r. 30/2015 e degli istituti pubblici e privati compete la determinazione dell’indennizzo, e la relativa liquidazione, dei danni alle produzioni agricole causate dalle specie ungulate. 2. Ai soggetti gestori di cui al comma 1 che non abbiano posto in essere i piani di prelievo e di controllo approvati dalla Giunta regionale è ulteriormente imputato l’indennizzo dei danni causati dalle specie ungulate entro la fascia di 200 metri circostanti i confini.
Art. 28 quater
2. L’abilitazione alla caccia di selezione per il cinghiale richiede la frequenza ad un corso ed il superamento di un esame finale comprendente una prova scritta e una prova di tiro con carabina. Per i cacciatori già abilitati al controllo del cinghiale è sufficiente il superamento di una prova scritta e di una prova di tiro con carabina. Per i cacciatori già abilitati al prelievo selettivo di altre specie è sufficiente il superamento della sola prova scritta.
3. L’articolazione territoriale e le regole per il funzionamento delle commissioni d’esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. In via di prima applicazione confluiscono nel registro regionale di cui al comma 1 i cacciatori già abilitati dalle province toscane o da altre regioni.
Art. 28 quinquies
1. Per lo svolgimento delle attività faunistico-venatorie e venatorie i comuni possono individuare nel proprio territorio percorsi fissi, in deroga a quanto stabilito all’articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore) nei quali sia consentita la circolazione fuori strada dei veicoli a motore. 3. I comuni individuano i percorsi previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore.
4. Il comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui al comma 1, apposito contrassegno di autorizzazione al transito.
Art. 29
1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni ed è rilasciata dalla competente autorità in conformità alle leggi di pubblica sicurezza tramite apposita concessione dopo il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di esame pubblico da sostenere di fronte ad una commissione nominata dalla Regione.
2. La composizione, l’articolazione territoriale e le regole per il funzionamento delle commissioni d’esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per sostenere l’esame il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.
4. L’abilitazione all’esercizio venatorio è necessaria oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l’esercizio della caccia mediante l’uso dell’arco e del falco.
6. Il regolamento regionale indica i contenuti e le modalità di svolgimento dell’esame per l'abilitazione all’esercizio venatorio e degli altri esami di abilitazione previsti dalla presente legge.
7. Gli esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio, alla caccia di selezione e alle altre abilitazioni venatorie sono svolti almeno una volta l’anno.
Art. 30
2. L’esercizio della caccia è consentito fino a tre giorni per ogni settimana che il titolare della licenza può scegliere fra Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato, Domenica.
3. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio.
7. Per motivate e rilevanti ragioni connesse alla consistenza faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie o per altre calamità, il calendario venatorio può recare disposizioni riduttive per l’esercizio della caccia.
8. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, e solo per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria, il calendario venatorio, può prevedere, nel periodo compreso fra il 1º ottobre e il 30 novembre, l’utilizzazione, anche continua, delle giornate di caccia complessivamente a disposizione del titolare di licenza di caccia.
Art. 31
- Mezzi di caccia consentiti
1. La caccia è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. È consentito, altresì, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.
3. È consentito inoltre usare l’arco ed il falco.
4. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
5. Sono vietati le armi e i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare di licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, durante l’esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
6 bis. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce durante l’esercizio dell’attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale. (190) Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 41.
Art. 32
- Divieti
1. È vietato:
a) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
b) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti non ancorati saldamente e stabilmente o da aeromobili;
c) cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione;
d) praticare qualsiasi forma di uccellagione, prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all’
art. 36 della presente legge o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi e nelle zone di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte purché, se ne dia pronto avviso nelle 24 ore successive
alla Regione (191) Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 42.
;
e) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dalla legislazione vigente;
f) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
g) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o sottoposti ad altre mutilazioni ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
i) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
l) usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari;
m) fare impiego di civette vive;
n) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
o) fare impiego di balestre;
q) produrre, vendere e detenere trappole e tagliole atte alla cattura della fauna selvatica; l'uso di trappole selettive è consentito unicamente per gli interventi autorizzati dalla Regione (295) Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 27.
da parte del personale di vigilanza di cui all’articolo 51, comma 1, dei proprietari e conduttori degli allevamenti e da altri soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 37, purché autorizzati dalla Regione (191) Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 42.
; (88) Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 33.
r) l’esercizio in qualunque forma del tiro a volo su uccelli, salvo quanto previsto dall’
art. 24 ;
s) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti, ferma restando l’applicazione dell’art. 635 del codice penale;
t) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori delle modalità previste dalla presente legge e delle disposizioni nazionali vigenti;
z) fare la posta alla beccaccia;
bb) l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi destinati ad uso pubblico e privato, nei parchi storici ed archeologici e nelle aree interessate da impianti sportivi, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nei fondi chiusi. Nelle proprietà demaniali la
caccia (294) Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 27.
è consentita solo in conformità a quanto previsto dall’
art. 2 della presente legge;
cc) cacciare nei parchi nazionali, nei parchi regionali naturali e nelle riserve naturali regionali;
dd) cacciare nelle località ove siano opere di difesa dello Stato o in quelle dove il divieto sia richiesto dalle autorità militari o dove esistano beni monumentali. Le località di cui al presente comma debbono essere delimitate da tabelle esenti da tasse portanti la scritta "Zona militare" o monumento nazionale - divieto di caccia" conformi ai requisiti prescritti dall’
art. 26 della presente legge;
ee) detenere fauna autoctona al di fuori dei casi autorizzati dalla presente legge;
gg) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
hh) l’esercizio della caccia nei fondi e nelle aree di cui all’
art. 25 della presente legge;
ii) esercitare l’attività venatoria negli specchi d’acqua dove si eserciti l’industria della pesca o dell’acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore, previa autorizzazione del Comune, vi apponga tabelle perimetrali esenti da tasse recanti la scritta "Valle da pesca - Divieto di caccia" conformi a quanto indicato dall’
art. 26 della presente legge;
ll) l’uso di armi ad aria compressa o gas compressi;
mm) al di fuori dei periodi e degli orari fissati dal calendario venatorio l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia è consentito esclusivamente nelle aree di cui all’
art. 24 della presente legge. È altresì consentito nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agrituristico-venatorie, previa autorizzazione del responsabile della gestione, in altri istituti faunistici o faunistico-venatori, previa autorizzazione
della Regione sentito l’ISPRA (191) Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 42.
;
Art. 33
- Divieti speciali di caccia
1. L’esercizio della caccia è vietato nelle zone distanti meno di 100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.
2. È parimenti vietato sparare, in direzione di detti immobili e vie di comunicazione, da distanza minore di metri 150 con fucile da caccia ad anima liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricate a palla, nonché in direzione di funivie, filovie ed altri sistemi di trasporto a sospensione, di stabbi o stazzi ed altri recinti destinati al ricovero e all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione.
3. Nell’attraversamento delle zone di divieto indicate nel comma 1 è consentito il trasporto di armi da fuoco scariche.
4. È vietato il trasporto, all’interno di centri abitati e delle altre zone dove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni e nei periodi non consentiti per l’esercizio venatorio dalle disposizioni vigenti, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; tale divieto si applica anche negli istituti faunistici e nelle strutture faunistico-venatorie ai soggetti non autorizzati.
5. La Giunta regionale, sentiti i comuni interessati o su richiesta degli stessi, può vietare per periodi non superiori ad un anno, l’esercizio venatorio in zone determinate, quando ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica per insufficiente consistenza faunistica, per la salvaguardia dell’ambiente e/o delle produzioni agricole, per la tutela della incolumità delle persone, per sopravvenute particolari condizioni stagionali, climatiche, di malattie ed altre calamità. Le zone in cui è vietato l’esercizio venatorio sono segnalate con tabelle perimetrali conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26. (192) Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 43.
7. È inoltre vietata la caccia negli stagni, nei corsi d’acqua, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali coperti in tutto o nella maggior parte da ghiaccio e su terreni sommersi da piene di fiume.
8. I comuni hanno la facoltà di vietare la caccia per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l’esercizio di caccia per la pubblica incolumità.
Art. 34
1. La detenzione di uccelli di cattura, ai fini di richiamo, è consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.
2. Ogni cacciatore può detenere un numero massimo complessivo di dieci uccelli di cattura. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso possono detenere complessivamente fino a quaranta uccelli di cattura con il limite massimo di dieci per ognuna delle specie di cui al comma 1.
3 bis. Gli uccelli da richiamo per uso di caccia sono muniti di anello inamovibile numerato predisposto dalla Regione. Tali anelli hanno validità stabilita in anni dieci dalla data di primo inanellamento, come riportata sulla documentazione di origine del soggetto. (299) Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 28.
3 ter. Presso la competente struttura della Giunta regionale è realizzato un portale nel quale sono registrati gli anelli rilasciati, con evidenziato il numero dell’anello, il nominativo del detentore, la provenienza del soggetto inanellato e la specie. Il portale contiene, per un periodo massimo di anni dieci dalla data di primo inanellamento, i soggetti legittimamente detenuti posteriormente al primo gennaio 2011. (299) Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 28.
3 quater. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli anelli inamovibili, le modalità di consegna e, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 5 bis, le modalità di avvalimento delle associazioni venatorie per la gestione del portale ed il rilascio degli anelli inamovibili. (299) Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 28.
4. Entro il 31 agosto 2007 le province provvedono a distribuire ai cacciatori toscani anelli inamovibili e numerati, forniti dalla competente struttura della Giunta regionale, da apporre agli uccelli da richiamo legittimamente detenuti e che non siano già identificati mediante anello FOI o altro anello inamovibile e numerato riconosciuto dalla provincia per i richiami di allevamento. Per la legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la provincia e, per i richiami di allevamento, la documentazione propria del cacciatore.
5. I dati riguardanti gli uccelli di cattura relativi alla specie, alla data della cessione, al numero identificativo, al proprietario e tutte le successive variazioni devono essere riportati (194) Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 44.
in un apposito sistema informativo regionale, secondo le modalità definite dalla competente struttura della Giunta regionale. In fase di prima applicazione i soggetti abilitati all'inserimento dei dati sono individuati dalla competente struttura della Giunta regionale. a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi;
b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione;
c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;
7. La cattura di uccelli da richiamo per la cessione ai cacciatori richiedenti è disciplinata dal regolamento regionale. La Regione assegna i richiami catturati negli impianti ai cacciatori che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità stabilite nel regolamento. (196) Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 44.
Art. 34 bis
1. Per il ritrovo e l’organizzazione delle attività delle squadre di caccia al cinghiale nel territorio rurale possono essere realizzati:
b) interventi edilizi sul patrimonio esistente secondo quanto previsto dall’articolo 79 della l.r. 65/2014.
2. I manufatti di cui al comma 1 non costituiscono appostamenti fissi ai sensi dell’articolo 34.
Art. 35
- Giornata venatoria
1. L’esercizio venatorio è consentito da un’ora prima della levata del sole fino al tramonto; la caccia di selezione agli Ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto. La Regione nell’emanazione del calendario venatorio determina l’orario effettivo d’inizio e termine della giornata venatoria.
2. Le operazioni destinate a preparare e ritirare i richiami possono effettuarsi rispettivamente un’ora prima ed un ora dopo l’orario effettivo di caccia.
Art. 36
- Cattura di fauna selvatica a scopo scientifico
1. Il Presidente della Giunta Regionale può autorizzare, con proprio decreto, su parere
dell'ISPRA (197) Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 45.
, gli istituti scientifici delle Università o del Consiglio Nazionale delle Ricerche e i Musei di storia naturale, ad effettuare la cattura e l’utilizzazione di fauna selvatica e a prelevare nidi, uova e piccoli nati, a scopo di studio.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su parere
dell'ISPRA (197) Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 45.
, rilascia l’autorizzazione per la cattura temporanea al fine dell’inanellamento degli uccelli a scopo di studio, ai soggetti che abbiano superato l’esame finale di specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto.
3. I decreti di autorizzazione prevedono tempi, modi, luoghi e i mezzi consentiti.
Art. 37
- Controllo della fauna selvatica
1. Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’
articolo 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. La Regione (135) Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.
, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche,
provvede (136) Parola così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.
al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere
dell’ISPRA (135) Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.
.
3. La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2 bis, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all’articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia. (92) Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10, art. 16.
(314)La Corte costituzionale con sentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate in merito ai commi 3 e 4 del presente articolo.
4 quater. La Regione (135) Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.
per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell’anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 4, i soggetti di cui all’articolo 51, i proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall’ATC, al controllo dei cinghiali. (93) Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 36.
(315) La Corte costituzionale, con sentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione sollevata in merito al comma 4-quater del presente articolo.
5. I comitati di gestione degli A.T.C. dovranno predisporre programmi annuali di controllo dei predatori appartenenti a specie di cui all’
art. 18 della L. n. 157/1992 a attuarsi in periodo di caccia aperta mediante l’ausilio dei cacciatori iscritti.
6. La Regione (135) Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.
, anche su richiesta dei Comuni, o dei comitati degli A.T.C., corredata di parere favorevole
dell’ISPRA.
(300) Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 29.
può autorizzare, in qualsiasi tempo, la cattura di fauna selvatica in tutti quei territori vietati alla caccia per i quali non siano previste dalla presente legge specifiche disposizioni relative alla cattura, definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.
6 ter. I capi provenienti da interventi di controllo appartenenti alle specie cinghiale, daino, cervo, muflone e capriolo, qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l’intervento, devono essere inviati ai centri di lavorazione abilitati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale). (91) Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 36.
Art. 37 bis
2. Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, in base all’accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall’articolo 9, comma 1, della dir. 2009/147/CE (198) Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 46.
. 2 bis. Le autorizzazioni per il prelievo dello storno (Sturnus vulgaris) con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e circostanze di luogo, consentono l’esercizio dell’attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali. (200) Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 46.
Art. 37 ter
1. La Giunta regionale adotta la deliberazione per il prelievo venatorio in deroga, sentito l’ISPRA oppure, se istituito, l’istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.
3. La deliberazione della Giunta regionale di applicazione delle deroghe si applica per periodi determinati e deve indicare:
a) le specie oggetto del regime di deroga;
b) i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati;
c) le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per l’esercizio della deroga;
d) il numero di capi giornalmente e complessivamente prelevabili di ciascuna specie;
e) i soggetti abilitati al prelievo, individuati d’intesa con gli ATC;
f) i controlli, le forme e gli organi incaricati della vigilanza;
g) ogni altra prescrizione necessaria per una puntuale disciplina dell’esercizio della deroga.
4. La deliberazione di applicazione delle deroghe è articolata per ATC.
Art. 37 quater
1. La Giunta regionale adotta le deliberazioni per il prelievo in deroga per perseguire le finalità specificate all’articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 2009/147/CE.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 devono essere specificate:
a) le colture danneggiate da ogni singola specie e l’importo dei danni accertati l’anno precedente;
b) la localizzazione dei danni;
c) il periodo di concentrazione dei medesimi;
d) l’esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione e controllo.
Art. 37 quinquies
1. Le deliberazioni per il prelievo venatorio in deroga non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
2. La Giunta regionale può modificare o sospendere il prelievo qualora si verifichino, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1.
3. I prelievi effettuati in applicazione dei provvedimenti di deroga sono indicati sul tesserino venatorio regionale.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'ISPRA, alle competenti commissioni parlamentari e al Consiglio regionale, una relazione sull'attuazione delle deroghe in cui sono indicati anche i dati di prelievo derivanti dalla lettura sistematica dei tesserini venatori consegnati dai cacciatori.
Art. 38
1. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione o al comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento. La Regione provvede al ricovero della suddetta fauna selvatica presso centri specializzati di recupero o servizi veterinari e provvede alla successiva liberazione, una volta accertata la completa guarigione. La struttura regionale competente può stipulare apposite convenzioni con centri specializzati per il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, anche al fine di favorirne il funzionamento per gli scopi di cui al presente articolo.
2. Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata comunicazione al comune entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento.
Art. 39
- Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento
Art. 40
- Allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l’utilizzazione come richiami vivi
Art. 41
1. Ai fini dello sviluppo di attività zootecniche alternative, anche per il recupero di potenzialità produttive in aree marginali, è consentito l'allevamento di specie selvatiche destinate all'alimentazione.
2. Il titolare dell'allevamento a scopo alimentare è tenuto alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali.
5. Gli animali allevati a scopo alimentare possono essere commercializzati anche in periodo di caccia chiusa.
6. Ogni animale deve essere munito di contrassegno predisposto dal titolare dell'allevamento e approvato dalla struttura regionale competente (208) Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 53.
; inoltre i soggetti sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare. 7. Negli allevamenti di fauna selvatica ai fini alimentari la caccia è vietata. L'esercizio di tale attività comporta la revoca dell'autorizzazione.
8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono segnalati da tabelle recanti la scritta "Allevamento di fauna selvatica a fini alimentari" conformi a quanto indicato dall'articolo 26 della presente legge.
9. La struttura regionale competente può autorizzare persone, nominativamente indicate dal titolare dell'allevamento, all’abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili. L’abbattimento deve essere eseguito alla presenza del personale di vigilanza. (207) Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 53.
Art. 42
1. La caccia vagante e da appostamento temporaneo è vietata nei terreni in attualità di coltivazione.
2. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, gli impianti vivaistici, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto, i terreni coltivati da soia e riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto e i terreni rimboschiti da un periodo di tempo inferiore a tre anni.
3. La Regione, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, provvede a disciplinare, con apposita deliberazione, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’esercizio venatorio nelle superfici dove si svolga attività zootecnica, o in presenza di colture specializzate od intensive individuandone anche le caratteristiche.
4. I divieti di cui ai commi precedenti si intendono operativi in presenza di tabelle esenti da tasse recanti la scritta "Divieto di caccia - colture in atto fino al ..." conformi a quanto indicato dall’
art. 26 della presente legge.
Art. 43
- Commercio di fauna selvatica
1. È vietato a chiunque vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: Germano reale; Pernice rossa; Starna; Fagiano; Colombaccio, e i soggetti provenienti dagli allevamenti di cui agli
art. 39, 40, 41 e da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
2. La fauna selvatica morta non assoggettata a processi di lunga conservazione, utilizza per fini alimentari, appartenente alle specie: Germano reale; Pernice rossa; Starna; Fagiano; Colombaccio; Lepre; Coniglio selvatico; Cervo; Daino; Capriolo; Cinghiale nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, può essere commercializzata, solo durante il periodo di caccia previsto per ciascuna delle suddette specie e per i cinque giorni successivi. Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori cinque giorni dal comune competente per territorio su istanza degli interessati.
3. Il commercio di fauna selvatica morta proveniente dagli allevamenti a fini alimentari di cui ai commi precedenti
art. 41 o dall’estero, non è sottoposto alle limitazioni temporali di cui ai commi precedenti.
4. Sono vietate la detenzione ed il commercio della fauna selvatica catturata o uccisa illegalmente.
Art. 44
- Introduzione di specie di fauna selvatica dall’estero
1. L’introduzione dall’estero di fauna selvatica viva appartenente alle specie già presenti sul territorio regionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento.
2. I permessi d’importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici al fine di avere le opportune garanzie per verifiche, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
4. La fauna selvatica abbattuta da cacciatori fuori del territorio nazionale può essere dagli stessi introdotta, ai sensi delle normative vigenti, qualora se ne dimostri la legittima provenienza.
Art. 45
- Cani e gatti vaganti
1. I cani e i gatti trovati a vagare nelle campagne, tenuto conto delle disposizioni della
legge 14 agosto 1991 , possono essere catturati dagli agenti di vigilanza, di cui all’
art. 51 della presente legge.
2. I cani da guardia delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dall’abitazione o dal bestiame medesimo.