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Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 gennaio 1994

Titolo 5
- ESERCIZIO DEL PRELIEVO VENATORIO
Art. 27
- Specie oggetto di tutela
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie dei mammiferi ed uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a) Mammiferi: Lupo, Sciacallo dorato, Orso, Martora, Puzzola, Lontra, Gatto selvatico, Lince, Foca monaca, Cervo sardo, Camoscio d’Abruzzo, tutte le specie di Cetacei;
b) Uccelli: Marangone minore, Marangone dal ciuffo, tutte le specie di Pellicani, Tarabuso, tutte le specie di Cicogne, Spatola, Mignattaio, Fenicottero, Cigno reale, Cigno selvatico, Volpoca, Fistione turco, Gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni, Pollo sultano, Otarda, Gallina prataiola, Piviere tortolino, Gru, Avocetta, Cavaliere d’Italia, Occhione, Pernice di mare, Gabbiano corso, Gabbiano corallino, Gabbiano roseo, Sterna zampenere, Sterna maggiore, tutte le specie di rapaci notturni, Ghiandaia marina, tutte le specie di Picchi, Gracchio corallino;
c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.
2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione di quelle individuate dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015 (Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell’Sito esternoarticolo 2, comma 2 bis , della legge n. 157/1992 ), la gestione è finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall’articolo 37. (177)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 36.

Art. 28
- Esercizio della caccia
1. La fauna selvatica in quanto ne sia consentita la caccia, come previsto dall’ Sito esternoart. 12, 1º comma della L. n. 157/1992 , appartiene, salvo i casi previsti dalla presente legge, a chi la uccide o la cattura ovvero a chi l’ha scovata finché non ne abbandoni l’inseguimento.
2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all’uccisione o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi di cui al successivo art. 31 . È considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo, in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica.
3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere esercitato in via esclusiva nelle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme di tutte le forme di caccia consentite compreso l'appostamento fisso e la caccia agli ungulati;
3 bis. Il regolamento definisce i tempi e modi di esercizio della caccia nelle forme previste in via esclusiva. (14)

Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n. 20 , art. 9 ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 2.

3 ter. In deroga alla forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3, lettera b) è consentito lo svolgimento di dieci giornate annue di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani a partire dal 1 ottobre. E' consentito altresì, svolgere la caccia anticipata alla selvaggina migratoria prevista dall'articolo 30, comma 6, da appostamento temporaneo nel solo ATC di residenza venatoria. (7)

Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 4.

4. L’opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1° novembre il cacciatore non comunica (292)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 23.

alla Regione richiesta di modifica che ha comunque valore ad iniziare dalla successiva stagione venatoria. La mancata presentazione da parte del cacciatore della opzione sulla forma di caccia comporta come scelta quella prevista al comma 3, lettera c). (178)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 37.

4 bis. Il cacciatore fuori dai termini di cui al comma 4, può richiedere alla Regione di modificare l’opzione sulla forma di caccia prescelta solo per fatti gravi intervenuti che giustifichino il cambiamento. In tal caso, se l’autorizzazione viene concessa successivamente alla stampa oppure alla consegna del tesserino venatorio, il cacciatore è tenuto a provvedere presso il comune di residenza alle operazioni di modifica delle indicazioni relative alla forma di caccia e a comunicare all’ATC o agli ATC interessati la sua nuova posizione venatoria. (179)

Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 37.

5. L’attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge.
6. Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza, il cacciatore può praticare l’esercizio venatorio solo se accompagnato da un altro cacciatore in possesso di regolare licenza rilasciata da almeno tre anni.
7. Per esercitare l’attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale, che può essere rilasciato sia cartaceo che in formato digitale. La Giunta regionale può prevedere l’uso obbligatorio del formato digitale per specifiche forme di caccia o categorie di cacciatori.(293)

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 23.

8. Il tesserino di cui al comma precedente è predisposto dalla Giunta Regionale e rilasciato tramite il Comune nel quale il cacciatore è residente. (79)

Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 28.

9. Il tesserino è personale e riporta l’indicazione della forma di caccia prescelta fra quelle di cui al comma 3 del presente articolo e dell’A.T.C. a cui il cacciatore è iscritto. (180)

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 37.

9 bis. Nel tesserino è annotata, subito dopo l’abbattimento accertato, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta. (246)

Comma inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 8.

10. I Comuni compilano l’elenco dei cacciatori ai quali rilasciano il tesserino e l’elenco dei cacciatori che non hanno riconsegnato il tesserino della passata stagione venatoria e li inviano alla Regione (181)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 37.

. (80)

Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 28.

11. Il calendario venatorio deve indicare le zone dove l’attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l’esercizio venatorio non è consentito. Tali indicazioni possono essere sostituite da elenchi o cartografie inserite nel sito web della Regione. (178)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 37.

Art. 28 bis
1. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l’intero territorio regionale, anche se soggetto a regime di protezione o di vincolo, persegue gli obiettivi indicati nel piano faunistico venatorio regionale ed è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto dei danneggiamenti effettivi e potenziali alle coltivazioni agricole e ai boschi ed ai fini della riduzione dell’impatto sulla biodiversità e le attività antropiche.
2. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dall’osservatorio faunistico regionale, determina le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densità di cui al comma 1, la densità regionale nelle aree vocate di cui all’articolo 6 bis, comma 2, lettera i), è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni 100 ettari.
3. La Giunta regionale adotta piani di prelievo di ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 2 nelle aree vocate.
4. Nelle aree non vocate di cui all’articolo 6 bis, comma 2, lettera i), la Giunta regionale adotta piani di prelievo con finalità di gestione non conservative delle specie.
5. Qualora i piani di prelievo degli ungulati siano adottati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 2 dicembre 2005, n. 48 , è richiesto il parere preventivo dell’ISPRA.
6. Al fine di rendere efficace la realizzazione dei piani di prelievo selettivo, l’ATC attua, nelle aree non vocate sino al raggiungimento dell’80 per cento del piano per ciascuna classe di sesso e di età, il prelievo scalare, consentendo l’attivazione contemporanea di tutti gli iscritti al distretto. Per la specie cinghiale, l’attivazione del prelievo nelle aree non vocate è effettuata in considerazione degli effettivi danneggiamenti, anche potenziali, alle produzioni agricole. A tal fine la gestione dei tempi e delle modalità del prelievo per la predetta specie è svolta dagli ATC ai sensi del comma 7, lettera a). Il prelievo a scalare è altresì attuabile, a discrezione dell’ATC nelle aree vocate, o parte di esse, sino al massimo dell’80 per cento del piano assegnato per ogni singola specie.
7. Nelle aree non vocate contigue alle aree protette i piani di prelievo selettivo possono individuare le zone in cui l'attuazione del prelievo a scalare è effettuata anche oltre il raggiungimento dell'80 per cento del piano per ciascuna classe di sesso e di età.
8. Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati gli ATC provvedono:
a) ad attuare le attività logistiche ed organizzative necessarie per svolgere l'attività di prelievo, ivi compresa la distribuzione a titolo gratuito dei contrassegni inamovibili e delle schede di prelievo da distribuire per il territorio del comprensorio nonché il ritiro delle schede di prelievo e la prima elaborazione dei dati;
b) a rendicontare alla Regione il numero dei cacciatori partecipanti al prelievo, il numero di fascette distribuite e l'esito dei prelievi effettuati mediante sistema informatico con accesso diretto da parte degli uffici regionali;
c) a dividere il proprio territorio in unità di gestione.
9. Con regolamento regionale sono stabilite:
a) ulteriori funzioni degli ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati;
b) le regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati;
c) le modalità per l'esercizio della caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo degli altri ungulati;
d) i criteri per l’abilitazione all'esercizio venatorio e al prelievo degli ungulati.
10. Nelle aree di cui all’articolo 6 bis, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), la Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 37, piani di controllo degli ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 1.
11. Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla l.r. 30/2015 , il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati che tengono conto delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale interviene ai sensi dell’articolo 37.
Art. 28 ter
1. Ai soggetti gestori delle aree protette di cui alla l.r. 30/2015 e degli istituti pubblici e privati compete la determinazione dell’indennizzo, e la relativa liquidazione, dei danni alle produzioni agricole causate dalle specie ungulate.
2. Ai soggetti gestori di cui al comma 1 che non abbiano posto in essere i piani di prelievo e di controllo approvati dalla Giunta regionale è ulteriormente imputato l’indennizzo dei danni causati dalle specie ungulate entro la fascia di 200 metri circostanti i confini.
Art. 28 quater
1. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia al cinghiale in braccata e girata è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti in apposito registro regionale. La competente struttura regionale può riconoscere l’equipollenza delle abilitazioni rilasciate da altre regioni a seguito della valutazione dei percorsi formativi e delle prove abilitative. (248)

Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 26.

2. L’abilitazione alla caccia di selezione per il cinghiale richiede la frequenza ad un corso ed il superamento di un esame finale comprendente una prova scritta e una prova di tiro con carabina. Per i cacciatori già abilitati al controllo del cinghiale è sufficiente il superamento di una prova scritta e di una prova di tiro con carabina. Per i cacciatori già abilitati al prelievo selettivo di altre specie è sufficiente il superamento della sola prova scritta.
3. L’articolazione territoriale e le regole per il funzionamento delle commissioni d’esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. In via di prima applicazione confluiscono nel registro regionale di cui al comma 1 i cacciatori già abilitati dalle province toscane o da altre regioni.
Art. 28 quinquies
- Circolazione fuori strada dei veicoli a motore per attività faunistico-venatorie e venatorie(257)

Articolo inserito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 54.

1. Per lo svolgimento delle attività faunistico-venatorie e venatorie i comuni possono individuare nel proprio territorio percorsi fissi, in deroga a quanto stabilito all’articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore) nei quali sia consentita la circolazione fuori strada dei veicoli a motore.
2. L’individuazione è fatta secondo i criteri di cui all’articolo 6, comma 2, della l.r. 48/1994 .
3. I comuni individuano i percorsi previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore.
4. Il comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui al comma 1, apposito contrassegno di autorizzazione al transito.
Art. 29
- Licenza di porto di fucile per uso caccia e altre abilitazioni (189)

Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 40.

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni ed è rilasciata dalla competente autorità in conformità alle leggi di pubblica sicurezza tramite apposita concessione dopo il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di esame pubblico da sostenere di fronte ad una commissione nominata dalla Regione.
2. La composizione, l’articolazione territoriale e le regole per il funzionamento delle commissioni d’esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per sostenere l’esame il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.
4. L’abilitazione all’esercizio venatorio è necessaria oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l’esercizio della caccia mediante l’uso dell’arco e del falco.
6. Il regolamento regionale indica i contenuti e le modalità di svolgimento dell’esame per l'abilitazione all’esercizio venatorio e degli altri esami di abilitazione previsti dalla presente legge.
7. Gli esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio, alla caccia di selezione e alle altre abilitazioni venatorie sono svolti almeno una volta l’anno.
Art. 30
1. La Giunta regionale, sentito l’ISPRA, approva il calendario venatorio. (110)

Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 8.

2. L’esercizio della caccia è consentito fino a tre giorni per ogni settimana che il titolare della licenza può scegliere fra Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato, Domenica.
3. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio.
4. Sono oggetto di caccia le specie di cui all’ Sito esternoart. 18 della legge 11-02-1992 n. 157 .
5. Il calendario venatorio regionale deve contenere le disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modi di caccia e alla durata della giornata venatoria. (8)

Comma così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.10.

7. Per motivate e rilevanti ragioni connesse alla consistenza faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie o per altre calamità, il calendario venatorio può recare disposizioni riduttive per l’esercizio della caccia.
8. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, e solo per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria, il calendario venatorio, può prevedere, nel periodo compreso fra il 1º ottobre e il 30 novembre, l’utilizzazione, anche continua, delle giornate di caccia complessivamente a disposizione del titolare di licenza di caccia.
10. L’allenamento e l’addestramento dei cani si svolge nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica. Il calendario venatorio fissa gli orari giornalieri. (6)

Comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7 , art. 1.

Art. 31
- Mezzi di caccia consentiti
1. La caccia è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. È consentito, altresì, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.
3. È consentito inoltre usare l’arco ed il falco.
4. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
5. Sono vietati le armi e i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare di licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, durante l’esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
6 bis. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce durante l’esercizio dell’attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale. (190)

Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 41.

Art. 32
- Divieti
1. È vietato:
a) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
b) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti non ancorati saldamente e stabilmente o da aeromobili;
c) cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione;
d) praticare qualsiasi forma di uccellagione, prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all’ art. 36 della presente legge o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi e nelle zone di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte purché, se ne dia pronto avviso nelle 24 ore successive alla Regione (191)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 42.

;
e) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dalla legislazione vigente;
f) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
g) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o sottoposti ad altre mutilazioni ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
h) commerciare fauna selvatica morta, fatta eccezione per quella proveniente da allevamenti o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; (88)

Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 33.

i) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
l) usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari;
m) fare impiego di civette vive;
n) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
o) fare impiego di balestre;
p) vendere a privati o detenere parte di queste reti atte all’esercizio dell’uccellagione. Il presente divieto non si applica ai soggetti abilitati dall’ISPRA (294)

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 27.

e autorizzati ai sensi dell’ art. 34 e 36 della presente legge;
q) produrre, vendere e detenere trappole e tagliole atte alla cattura della fauna selvatica; l'uso di trappole selettive è consentito unicamente per gli interventi autorizzati dalla Regione (295)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 27.

da parte del personale di vigilanza di cui all’articolo 51, comma 1, dei proprietari e conduttori degli allevamenti e da altri soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 37, purché autorizzati dalla Regione (191)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 42.

; (88)

Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 33.

r) l’esercizio in qualunque forma del tiro a volo su uccelli, salvo quanto previsto dall’ art. 24 ;
s) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti, ferma restando l’applicazione dell’art. 635 del codice penale;
t) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori delle modalità previste dalla presente legge e delle disposizioni nazionali vigenti;
u) l’uso dei segugi per la caccia agli ungulati, fatta eccezione di particolari programmi approvati dalla Regione (191)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 42.

e per la caccia al cinghiale;
v) cacciare da appostamento sotto qualsiasi forma la beccaccia e (296)

Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 27.

il beccaccino;
z) fare la posta alla beccaccia;
aa) cacciare la selvaggina migratoria per una distanza pari a mille metri dai valichi montani interessati da rotte di migrazione individuati dalla Regione; (20)

Lettera così sostituita con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art 5.

bb) l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi destinati ad uso pubblico e privato, nei parchi storici ed archeologici e nelle aree interessate da impianti sportivi, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nei fondi chiusi. Nelle proprietà demaniali la caccia (294)

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 27.

è consentita solo in conformità a quanto previsto dall’ art. 2 della presente legge;
cc) cacciare nei parchi nazionali, nei parchi regionali naturali e nelle riserve naturali regionali;
dd) cacciare nelle località ove siano opere di difesa dello Stato o in quelle dove il divieto sia richiesto dalle autorità militari o dove esistano beni monumentali. Le località di cui al presente comma debbono essere delimitate da tabelle esenti da tasse portanti la scritta "Zona militare" o monumento nazionale - divieto di caccia" conformi ai requisiti prescritti dall’ art. 26 della presente legge;
ee) detenere fauna autoctona al di fuori dei casi autorizzati dalla presente legge;
ff) l’immissione di fauna selvatica sul territorio regionale, salvo autorizzazione della Regione (191)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 42.

;
gg) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
hh) l’esercizio della caccia nei fondi e nelle aree di cui all’ art. 25 della presente legge;
ii) esercitare l’attività venatoria negli specchi d’acqua dove si eserciti l’industria della pesca o dell’acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore, previa autorizzazione del Comune, vi apponga tabelle perimetrali esenti da tasse recanti la scritta "Valle da pesca - Divieto di caccia" conformi a quanto indicato dall’ art. 26 della presente legge;
ll) l’uso di armi ad aria compressa o gas compressi;
mm) al di fuori dei periodi e degli orari fissati dal calendario venatorio l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia è consentito esclusivamente nelle aree di cui all’ art. 24 della presente legge. È altresì consentito nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agrituristico-venatorie, previa autorizzazione del responsabile della gestione, in altri istituti faunistici o faunistico-venatori, previa autorizzazione della Regione sentito l’ISPRA (191)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 42.

;
Art. 33
- Divieti speciali di caccia
1. L’esercizio della caccia è vietato nelle zone distanti meno di 100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.
2. È parimenti vietato sparare, in direzione di detti immobili e vie di comunicazione, da distanza minore di metri 150 con fucile da caccia ad anima liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricate a palla, nonché in direzione di funivie, filovie ed altri sistemi di trasporto a sospensione, di stabbi o stazzi ed altri recinti destinati al ricovero e all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione.
3. Nell’attraversamento delle zone di divieto indicate nel comma 1 è consentito il trasporto di armi da fuoco scariche.
4. È vietato il trasporto, all’interno di centri abitati e delle altre zone dove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni e nei periodi non consentiti per l’esercizio venatorio dalle disposizioni vigenti, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; tale divieto si applica anche negli istituti faunistici e nelle strutture faunistico-venatorie ai soggetti non autorizzati.
5. La Giunta regionale, sentiti i comuni interessati o su richiesta degli stessi, può vietare per periodi non superiori ad un anno, l’esercizio venatorio in zone determinate, quando ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica per insufficiente consistenza faunistica, per la salvaguardia dell’ambiente e/o delle produzioni agricole, per la tutela della incolumità delle persone, per sopravvenute particolari condizioni stagionali, climatiche, di malattie ed altre calamità. Le zone in cui è vietato l’esercizio venatorio sono segnalate con tabelle perimetrali conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26. (192)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 43.

6. È fatto divieto cacciare quando il terreno sia in tutto o nella maggior parte ricoperto di neve (89)

Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 34.

salvo che per l’attuazione della caccia di selezione agli ungulati. (126)

Parole aggiunte con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88, art. 13.

.
7. È inoltre vietata la caccia negli stagni, nei corsi d’acqua, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali coperti in tutto o nella maggior parte da ghiaccio e su terreni sommersi da piene di fiume.
8. I comuni hanno la facoltà di vietare la caccia per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l’esercizio di caccia per la pubblica incolumità.
9. I divieti di cui al precedente comma sono comunicati alla Regione (193)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 43.

competente e sono segnalati con cartelli recanti la scritta "Divieto di caccia fino al ..." conformi a quanto indicato dall’ art. 26 della presente legge.
Art. 34
1. La detenzione di uccelli di cattura, ai fini di richiamo, è consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.
2. Ogni cacciatore può detenere un numero massimo complessivo di dieci uccelli di cattura. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso possono detenere complessivamente fino a quaranta uccelli di cattura con il limite massimo di dieci per ognuna delle specie di cui al comma 1.
3. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato e registrati nel portale di cui al comma 3 bis. (298)

Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 28.

3 bis. Gli uccelli da richiamo per uso di caccia sono muniti di anello inamovibile numerato predisposto dalla Regione. Tali anelli hanno validità stabilita in anni dieci dalla data di primo inanellamento, come riportata sulla documentazione di origine del soggetto. (299)

Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 28.

3 ter. Presso la competente struttura della Giunta regionale è realizzato un portale nel quale sono registrati gli anelli rilasciati, con evidenziato il numero dell’anello, il nominativo del detentore, la provenienza del soggetto inanellato e la specie. Il portale contiene, per un periodo massimo di anni dieci dalla data di primo inanellamento, i soggetti legittimamente detenuti posteriormente al primo gennaio 2011. (299)

Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 28.

3 quater. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli anelli inamovibili, le modalità di consegna e, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 5 bis, le modalità di avvalimento delle associazioni venatorie per la gestione del portale ed il rilascio degli anelli inamovibili. (299)

Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 28.

3 quinquies. Nelle more dell’iscrizione al portale di cui al comma 3 ter, per la legittima detenzione e l’utilizzo venatorio dei richiami fa fede la documentazione in possesso dei cacciatori. (299)

Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 28.

4. Entro il 31 agosto 2007 le province provvedono a distribuire ai cacciatori toscani anelli inamovibili e numerati, forniti dalla competente struttura della Giunta regionale, da apporre agli uccelli da richiamo legittimamente detenuti e che non siano già identificati mediante anello FOI o altro anello inamovibile e numerato riconosciuto dalla provincia per i richiami di allevamento. Per la legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la provincia e, per i richiami di allevamento, la documentazione propria del cacciatore.
5. I dati riguardanti gli uccelli di cattura relativi alla specie, alla data della cessione, al numero identificativo, al proprietario e tutte le successive variazioni devono essere riportati (194)

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 44.

in un apposito sistema informativo regionale, secondo le modalità definite dalla competente struttura della Giunta regionale. In fase di prima applicazione i soggetti abilitati all'inserimento dei dati sono individuati dalla competente struttura della Giunta regionale.
6. La Regione autorizza gli appostamenti fissi per l’esercizio dell’attività venatoria in un determinato sito, in conformità al regolamento regionale. Gli appostamenti fissi collocati all’interno delle aziende faunistico venatorie sono soggetti al rispetto delle distanze previste dal regolamento esclusivamente in riferimento agli appostamenti autorizzati all’esterno dell’azienda, fermo restando il rispetto del limite di densità di cacciatori all’interno delle aziende definito nel regolamento regionale. (112)

Comma prima sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 28.

6 bis. La realizzazione di eventuali manufatti nel sito in cui è stato autorizzato l’appostamento fisso nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) (195)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 44.

che disciplinano l’attività edilizia, è consentita a condizione che i manufatti stessi:
a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi;
b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione;
c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;
d) non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo. (90)

Comma prima inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 35, ed ora così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65, art. 1.

6 ter. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti di cui al comma 6 bis, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale. (113)

Comma inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65, art. 1.

6 quater. I manufatti realizzati con caratteristiche diverse dalle disposizioni del comma 6 bis (194)

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 44.

, sono sottoposti a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) ed a procedimento di autorizzazione paesaggistica. (113)

Comma inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65, art. 1.

7. La cattura di uccelli da richiamo per la cessione ai cacciatori richiedenti è disciplinata dal regolamento regionale. La Regione assegna i richiami catturati negli impianti ai cacciatori che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità stabilite nel regolamento. (196)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 44.

Art. 34 bis
1. Per il ritrovo e l’organizzazione delle attività delle squadre di caccia al cinghiale nel territorio rurale possono essere realizzati:
a) manufatti secondo quanto previsto dall’ articolo 78 della l.r. 65/2014 ;
b) interventi edilizi sul patrimonio esistente secondo quanto previsto dall’articolo 79 della l.r. 65/2014.
2. I manufatti di cui al comma 1 non costituiscono appostamenti fissi ai sensi dell’articolo 34.
Art. 35
- Giornata venatoria
1. L’esercizio venatorio è consentito da un’ora prima della levata del sole fino al tramonto; la caccia di selezione agli Ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto. La Regione nell’emanazione del calendario venatorio determina l’orario effettivo d’inizio e termine della giornata venatoria.
2. Le operazioni destinate a preparare e ritirare i richiami possono effettuarsi rispettivamente un’ora prima ed un ora dopo l’orario effettivo di caccia.
Art. 36
- Cattura di fauna selvatica a scopo scientifico
1. Il Presidente della Giunta Regionale può autorizzare, con proprio decreto, su parere dell'ISPRA (197)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 45.

, gli istituti scientifici delle Università o del Consiglio Nazionale delle Ricerche e i Musei di storia naturale, ad effettuare la cattura e l’utilizzazione di fauna selvatica e a prelevare nidi, uova e piccoli nati, a scopo di studio.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su parere dell'ISPRA (197)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 45.

, rilascia l’autorizzazione per la cattura temporanea al fine dell’inanellamento degli uccelli a scopo di studio, ai soggetti che abbiano superato l’esame finale di specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto.
3. I decreti di autorizzazione prevedono tempi, modi, luoghi e i mezzi consentiti.
4. Chiunque venga in possesso di fauna selvatica contrassegnata deve trasmettere i contrassegni, indicando il luogo e l’ora di rinvenimento all'ISPRA (197)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 45.

o alla struttura regionale competente che provvede (197)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 45.

ad informare il predetto istituto.
Art. 37
- Controllo della fauna selvatica
1. Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’ Sito esternoarticolo 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. La Regione (135)

Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede (136)

Parola così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’ISPRA (135)

Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

.
2 bis . Ai fini del controllo delle popolazioni di fauna selvatica, la Regione utilizza (135)

Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

i metodi e le caratteristiche degli interventi ecologici come definiti dall’ISPRA. (91)

Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 36.

3. La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2 bis, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all’articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia. (92)

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10, art. 16.

(314)

La Corte costituzionale con sentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate in merito ai commi 3 e 4 del presente articolo.

4. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la Regione può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con l’ISPRA. Tali corsi dovranno fornire una idonea preparazione circa l’ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo. (137)

Comma così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

(314)

La Corte costituzionale con sentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate in merito ai commi 3 e 4 del presente articolo.

4 bis. Sono abilitati all’abbattimento delle specie storno (Sturnus vulgaris), tortora orientale dal collare (Streptopelia decaocto) e piccione di città (Columba livia forma domestica), qualora autorizzato dalla Regione (135)

Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

per la tutela della produzione agricola e zootecnica, i cacciatori che hanno frequentato appositi corsi della durata di almeno due ore per specie organizzati dalla Regione. (135)

Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

(93)

Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 36.

4 quater. La Regione (135)

Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell’anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 4, i soggetti di cui all’articolo 51, i proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall’ATC, al controllo dei cinghiali. (93)

Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 36.

(315)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione sollevata in merito al comma 4-quater del presente articolo.

5. I comitati di gestione degli A.T.C. dovranno predisporre programmi annuali di controllo dei predatori appartenenti a specie di cui all’ Sito esternoart. 18 della L. n. 157/1992 a attuarsi in periodo di caccia aperta mediante l’ausilio dei cacciatori iscritti.
6. La Regione (135)

Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

, anche su richiesta dei Comuni, o dei comitati degli A.T.C., corredata di parere favorevole dell’ISPRA. (300)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 29.

può autorizzare, in qualsiasi tempo, la cattura di fauna selvatica in tutti quei territori vietati alla caccia per i quali non siano previste dalla presente legge specifiche disposizioni relative alla cattura, definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.
6 bis. La Regione può (135)

Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

predisporre piani di controllo del piccione di città (Columba livia forma domestica) per prevenire i danni alle coltivazioni agricole. (93)

Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 36.

6 ter. I capi provenienti da interventi di controllo appartenenti alle specie cinghiale, daino, cervo, muflone e capriolo, qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l’intervento, devono essere inviati ai centri di lavorazione abilitati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale). (91)

Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 36.

Art. 37 bis
1. Nel corso della stagione venatoria le deroghe di cui all’articolo 9 della dir. 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono consentite, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della dir. 2009/147/CE, esclusivamente per le ragioni indicate all'articolo 9, comma 1, della dir. 2009/147/CE, in conformità all’Sito esternoarticolo 19 bis della l. 157/1992 . (199)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 46.

2. Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, in base all’accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall’articolo 9, comma 1, della dir. 2009/147/CE (198)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 46.

.
2 bis. Le autorizzazioni per il prelievo dello storno (Sturnus vulgaris) con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e circostanze di luogo, consentono l’esercizio dell’attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali. (200)

Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 46.

2 ter. Il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 -Recepimento della Sito esternoLegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). (301)

Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 30.

Art. 37 ter
- Procedure per l’attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9 della dir. 2009/147/CE (201)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 47.

(94)

Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 38.

1. La Giunta regionale adotta la deliberazione per il prelievo venatorio in deroga, sentito l’ISPRA oppure, se istituito, l’istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.
3. La deliberazione della Giunta regionale di applicazione delle deroghe si applica per periodi determinati e deve indicare:
a) le specie oggetto del regime di deroga;
a bis) le ragioni e i motivi che giustificano il provvedimento; (108)

Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 38.

a ter) l’esame delle altre soluzioni possibili; (108)

Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 38.

a quater) l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate; (108)

Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 38.

b) i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati;
c) le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per l’esercizio della deroga;
d) il numero di capi giornalmente e complessivamente prelevabili di ciascuna specie;
e) i soggetti abilitati al prelievo, individuati d’intesa con gli ATC;
f) i controlli, le forme e gli organi incaricati della vigilanza;
g) ogni altra prescrizione necessaria per una puntuale disciplina dell’esercizio della deroga.
4. La deliberazione di applicazione delle deroghe è articolata per ATC.
Art. 37 quater
- Procedure specifiche per l’attuazione delle deroghe di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 2009/147/CE (95)

Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 48.

1. La Giunta regionale adotta le deliberazioni per il prelievo in deroga per perseguire le finalità specificate all’articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 2009/147/CE.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 devono essere specificate:
a) le colture danneggiate da ogni singola specie e l’importo dei danni accertati l’anno precedente;
b) la localizzazione dei danni;
c) il periodo di concentrazione dei medesimi;
d) l’esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione e controllo.
Art. 37 quinquies
- Condizioni e limitazioni per l’attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9 della dir. 299/147/CE (202)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 49.

(96)

Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 40.

1. Le deliberazioni per il prelievo venatorio in deroga non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
2. La Giunta regionale può modificare o sospendere il prelievo qualora si verifichino, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1.
3. I prelievi effettuati in applicazione dei provvedimenti di deroga sono indicati sul tesserino venatorio regionale.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'ISPRA, alle competenti commissioni parlamentari e al Consiglio regionale, una relazione sull'attuazione delle deroghe in cui sono indicati anche i dati di prelievo derivanti dalla lettura sistematica dei tesserini venatori consegnati dai cacciatori.
Art. 38
1. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione o al comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento. La Regione provvede al ricovero della suddetta fauna selvatica presso centri specializzati di recupero o servizi veterinari e provvede alla successiva liberazione, una volta accertata la completa guarigione. La struttura regionale competente può stipulare apposite convenzioni con centri specializzati per il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, anche al fine di favorirne il funzionamento per gli scopi di cui al presente articolo.
2. Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata comunicazione al comune entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento.
3. Per motivi di protezione della fauna selvatica minacciata da operazioni colturali, gli enti pubblici e gli ATC (302)

Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 31.

richiedono l’intervento del personale di vigilanza venatoria per attuare i provvedimenti ritenuti opportuni.
Art. 39
- Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento
1. La Regione autorizza gli allevamenti di fauna selvatica in stato di cattività, a scopo di ripopolamento, la cui attività è disciplinata con apposito regolamento regionale tenuto conto dei criteri formulati da ISPRA. (204)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 51.

2. Qualora l’interessato all’esercizio di allevamento di cui al comma precedente sia titolare di un’impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Regione (205)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 51.

e a gestirlo nel rispetto del regolamento regionale di cui al comma precedente.
3. La Regione può (205)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 51.

istituire allevamenti pubblici finalizzati alla sperimentazione di tecniche di allevamento ed alla selezione dei riproduttori.
Art. 40
- Allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l’utilizzazione come richiami vivi
1. L’istituzione di allevamenti a fini amatoriali ed ornamentali di fauna autoctona e per l’utilizzazione come richiami vivi è autorizzata dalla Regione (206)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 52.

nel rispetto del regolamento regionale.
Art. 41
- Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari (10)

Articolo così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.12.

1. Ai fini dello sviluppo di attività zootecniche alternative, anche per il recupero di potenzialità produttive in aree marginali, è consentito l'allevamento di specie selvatiche destinate all'alimentazione.
2. Il titolare dell'allevamento a scopo alimentare è tenuto alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali.
3. La costituzione degli allevamenti a fini alimentari è autorizzata dalla struttura regionale competente. Qualora l'allevamento sia esercitato dal titolare di una impresa agricola, questo è tenuto a darne semplice comunicazione alla Regione. (207)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 53.

4. Il titolare dell'allevamento è tenuto a riportare su apposito registro a pagine numerate il movimento dei capi. (207)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 53.

5. Gli animali allevati a scopo alimentare possono essere commercializzati anche in periodo di caccia chiusa.
6. Ogni animale deve essere munito di contrassegno predisposto dal titolare dell'allevamento e approvato dalla struttura regionale competente (208)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 53.

; inoltre i soggetti sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare.
7. Negli allevamenti di fauna selvatica ai fini alimentari la caccia è vietata. L'esercizio di tale attività comporta la revoca dell'autorizzazione.
8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono segnalati da tabelle recanti la scritta "Allevamento di fauna selvatica a fini alimentari" conformi a quanto indicato dall'articolo 26 della presente legge.
9. La struttura regionale competente può autorizzare persone, nominativamente indicate dal titolare dell'allevamento, all’abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili. L’abbattimento deve essere eseguito alla presenza del personale di vigilanza. (207)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 53.

Art. 42
1. La caccia vagante e da appostamento temporaneo è vietata nei terreni in attualità di coltivazione.
2. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, gli impianti vivaistici, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto, i terreni coltivati da soia e riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto e i terreni rimboschiti da un periodo di tempo inferiore a tre anni.
3. La Regione, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, provvede a disciplinare, con apposita deliberazione, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’esercizio venatorio nelle superfici dove si svolga attività zootecnica, o in presenza di colture specializzate od intensive individuandone anche le caratteristiche.
4. I divieti di cui ai commi precedenti si intendono operativi in presenza di tabelle esenti da tasse recanti la scritta "Divieto di caccia - colture in atto fino al ..." conformi a quanto indicato dall’ art. 26 della presente legge.
Art. 43
- Commercio di fauna selvatica
1. È vietato a chiunque vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: Germano reale; Pernice rossa; Starna; Fagiano; Colombaccio, e i soggetti provenienti dagli allevamenti di cui agli art. 39, 40, 41 e da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
2. La fauna selvatica morta non assoggettata a processi di lunga conservazione, utilizza per fini alimentari, appartenente alle specie: Germano reale; Pernice rossa; Starna; Fagiano; Colombaccio; Lepre; Coniglio selvatico; Cervo; Daino; Capriolo; Cinghiale nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, può essere commercializzata, solo durante il periodo di caccia previsto per ciascuna delle suddette specie e per i cinque giorni successivi. Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori cinque giorni dal comune competente per territorio su istanza degli interessati.
3. Il commercio di fauna selvatica morta proveniente dagli allevamenti a fini alimentari di cui ai commi precedenti art. 41 o dall’estero, non è sottoposto alle limitazioni temporali di cui ai commi precedenti.
4. Sono vietate la detenzione ed il commercio della fauna selvatica catturata o uccisa illegalmente.
Art. 44
- Introduzione di specie di fauna selvatica dall’estero
1. L’introduzione dall’estero di fauna selvatica viva appartenente alle specie già presenti sul territorio regionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento.
2. I permessi d’importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici al fine di avere le opportune garanzie per verifiche, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
3. Le autorizzazioni per le attività di cui al 1º comma sono rilasciate dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali su parere dell’ISPRA (303)

Sigla così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 32.

nel rispetto delle convenzioni internazionali.
4. La fauna selvatica abbattuta da cacciatori fuori del territorio nazionale può essere dagli stessi introdotta, ai sensi delle normative vigenti, qualora se ne dimostri la legittima provenienza.
Art. 45
- Cani e gatti vaganti
1. I cani e i gatti trovati a vagare nelle campagne, tenuto conto delle disposizioni della Sito esternolegge 14 agosto 1991 , possono essere catturati dagli agenti di vigilanza, di cui all’ art. 51 della presente legge.
2. I cani da guardia delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dall’abitazione o dal bestiame medesimo.

Note del Redattore:

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V. Delib. C. 20 dicembre 1994, n. 588: "Norme per la salvaguardia delle produzioni agricole".

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Periodi aggiunti con l.r. 4 agosto 1997, n. 58 , art. 2.

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V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante: "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".

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La l.r. 23 gennaio 1998, n. 7 , all’art. 13 , comma 2, così recita: " Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge i compiti di polizia amministrativa attribuiti alle Guardie volontarie di cui alle ll.rr. 25/84 e 3/94 sono limitati al rispetto delle disposizioni delle leggi suddette".

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Comma prima aggiunto con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 37. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua abrogazione con l'art. 37, comma 1, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.11 ed ora così sostituito con l.r. 4 aprile 2007 , n. 19 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.12.

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Articolo prima aggiunto con l.r. 11 ottobre 2002, n. 36 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 37.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 2.

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Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n. 20 , art. 9 ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 2.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 5; poi il comma è così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art 5.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 1.

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Lettera prima aggiunta con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 2; poi la lettera è così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 42.

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Lettera aggiunta con l.r. 9 aprile 2009, n. 17 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 6.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 7, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 68, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 11.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 10.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 10.

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Articolo così sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 10.

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Articolo prima inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020 , n. 61, art. 5.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 12, poi sostituito con l.r. 30 dicembre 2014 , n. 88 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016 , n. 20 , art. 19.

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Articolo prima sostituito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 16.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 11.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 21, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 22.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Comma inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 26.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 26; ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 28.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 29 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 24.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

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Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 31.

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Comma abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 32.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 33.

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Parole soppresse con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 34.

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Comma prima inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 35, ed ora così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Comma inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 36.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 38.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 48.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 40.

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Titolo abrogato con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 41.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

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Lettera abrogata con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 42, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 54.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 43, poi sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55, ed ora così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 11 .

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 36.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 38.

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Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 38.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 8.

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Comma abrogato con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 8.

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Comma prima sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 28.

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Comma inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 2.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 3.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 16.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 7, poi così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 17. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 4.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 8, poi sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 18, poi sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 5. Infine l'articolo è nuovamente così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88 , art. 13.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 12.

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Comma prima inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 12, e poi così sostituito con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 5 .

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 13.

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Nota soppressa.

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L'efficacia di questo articolo è sospesa per il periodo di vigenza della l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 .

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Articolo inserito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 2.

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Titolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 3.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 12.

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Note soppresse.

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Parole prima inserite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 21, ed ora soppresse con la l.r. 28 luglio 2017 , n. 37, art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 23.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 25.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 30.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 33.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 39.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 40.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 43.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 51.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 51.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 52.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 55.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 58.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 58.

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Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 59.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

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Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

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Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 61.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 62.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 63.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 64.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 65.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 66.

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Note soppresse.

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Comma prima aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 6, ed ora abrogato con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 12.

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Allegato prima inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 13 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 2 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 5 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 9 .

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Comma prima sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 9 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 10 ; e ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 67 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37 , art. 11 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 66 .

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 9 , ed ora così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 16 febbraio 2018, n. 8 , art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 29.

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Sigla così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 33.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61 , art. 37 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 3 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma 4-ter dell'articolo 37 della presente legge.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate in merito ai commi 3 e 4 del presente articolo.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 21 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione sollevata in merito al comma 4-quater del presente articolo.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione sollevata in merito agli artt. 24 e 3l della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.