art. 23 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 , gli enti di diritto pubblico denominati "Ente-Parco Regionale della Maremma" e "Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli". Detti Enti, tramite la gestione e la programmazione, garantiscono il conseguimento delle finalità del Parco della Maremma e del Parco di Migliarino S. Rossore e Massaciuccoli, già istituiti e delimitati dalle leggi regionali 5 giugno 75, n. 65 e 13 dicembre 1979, n. 61 e successive modificazioni.V. Del. C. 25 ottobre 1994, n. 470 "Approvazione dello Statuto dell’Ente Parco Regionale di Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli" e Del. C. 25 luglio 1995, n. 306 "Integrazione allo Statuto Ente Parco Naturale di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli - Approvazione".
V. Del. C. 17 gennaio 1995, n. 6 "Approvazione dello Statuto dell’Ente Parco Regionale della Maremma".
V. L.r. 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio" art. 34 : "Norme per i Parchi della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli".
Comma prima aggiunto con l.r. 28 marzo 2000, n.43 , art.2; poi il comma è abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 125.
Rubrica prima parzialmente modificata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 44; poi la rubrica è così sostituita con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 125.
Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 44; poi il comma è così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 125.



