Titolo 7
- VIGILANZA E SANZIONI
Art. 51
- Vigilanza venatoria
a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale e le guardie venatorie dipendenti dalla Regione;
c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali;
d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria;
2. I soggetti di cui al 1º comma non possono esercitare la caccia durante l’espletamento delle loro funzioni e nell’ambito del territorio in cui svolgono prevalentemente il servizio di vigilanza venatoria, fatto salvo le guardie private di cui alla lettera g) in possesso di specifica autorizzazione dell’azienda.
3. Alle guardie venatorie volontarie di cui alla lettera f) l’esercizio venatorio è vietato soltanto durante l’espletamento delle loro funzioni. Fatta eccezione per gli interventi di cui all’
articolo 37 , durante lo svolgimento del loro servizio, alle stesse è vietato l’impiego dei mezzi di cui all’
articolo 31 Art. 52
4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dal direttore della competente direzione della Giunta regionale e composta da massimo sei membri. La composizione, l'articolazione territoriale e le regole per il funzionamento della commissione d'esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma. Nella composizione della commissione è assicurata la presenza paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste. (102) Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 43, poi sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 55, ed ora così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 11.
7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria, continuano a svolgere le funzioni di vigilanza, senza necessità di conseguire l’abilitazione prevista dal presente articolo. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge detti soggetti devono partecipare, con frequenza obbligatoria per almeno 2/3 dei giorni previsti, ad un corso di aggiornamento approvato dalla
Regione.(306) Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 34.
Art. 53
1. Gli ATC, al fine di assicurare sul territorio di propria competenza un adeguato livello di vigilanza, possono stipulare con le associazioni di cui all’articolo 51, comma 1, lettera f), apposite convenzioni che devono prevedere:
a) l’indicazione nominativa dei volontari da adibire alle funzioni di vigilanza;
b) l’impegno per l’associazione alla copertura assicurativa degli stessi, che deve concernere tutti i rischi che potrebbero derivare ai medesimi e ai terzi a causa e in occasione dell’attività svolta;
c) le modalità di verifica della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi;
d) le modalità di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività;
e) la durata della convenzione, con la possibilità per l’ATC di recedere dall’accordo in ogni momento e la decadenza automatica in caso di mancanza della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi.
2. Nella stipula delle convenzioni di cui al comma 1, è garantita a tutte le associazioni richiedenti una quota di partecipazione proporzionale al numero delle guardie disponibili per ogni associazione.
Art. 54
- Poteri di vigilanza venatoria
1. I soggetti proposti alla vigilanza venatoria, ai sensi dell’
art. 51 , possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all’
art. 28 , del contrassegno della polizia di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei casi previsti dall’
art. 30 della legge 157/92 , gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla Regione la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la Regione provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l’infrazione ove si accerti successivamente che l’illecito non sussiste; nell’ipotesi di illecito riconosciuto, l’importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione per essere destinato a finalità faunistiche-venatorie. (213) Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 57.
4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant’altro possa avere rilievo ai fini penali.
Art. 55
- Poteri di vigilanza venatoria: accertamento e contestazioni
1. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull’attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all’ente da cui dipendono ed alla
Regione (214) Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 58.
ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. I soggetti di cui al comma precedente provvedono, se possibile, alla immediata contestazione delle infrazioni amministrative con le modalità e gli effetti previsti dall’
art. 14 della L. 24 novembre
1981, n. 689 .
Art. 56
Abrogato.
Art. 57
- Sanzioni penali
1. Le infrazioni alla presente legge previste dall’
art. 30 della L. n. 157/1992 sono punite con le sanzioni penali disposte nel medesimo articolo.
2. Gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono all’accertamento degli illeciti di cui al comma 1 nonché al sequestro penale nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Art. 58
1. Salvo quanto previsto dall' articolo 57 , comma 1, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) sanzione amministrativa da euro 210,00 a euro 1260,00 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 28;
b) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 210,00 a euro 1260,00;
c) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi esercita la caccia senza licenza ovvero senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;
d) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 365,00 a euro 2190,00. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;
f) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;
g) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia per quantitativi, modalità, periodi e specie, in difformità da quanto stabilito dalle disposizioni regionali, ovvero in violazione degli orari consentiti, o abbatte, cattura e detiene fringillidi, appartenenti a specie per le quali non è consentita la caccia ai sensi dell'
articolo 18 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da euro 210,00 a euro 1260,00; h) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi si avvale di richiami non autorizzati; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;
i) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00 per ciascun capo per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;
n) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 ai proprietari di fondi che non ottemperano alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all'articolo 26 e la sanzione amministrativa di euro 15,00 per ogni tabella apposta abusivamente;
o) sanzione amministrativa da euro 1.030,00 a euro 6.180,00 per ogni capo abbattuto delle specie: cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone al di fuori dei tempi e dei modi previsti nelle leggi e nei regolamenti regionali; qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata. La stessa sanzione si applica per chi acquisisce, somministra o commercia carne appartenente alle specie cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone non proveniente da abbattimenti autorizzati o sprovvista dei documenti accompagnatori attestanti la legittima provenienza e per chi immette ungulati al di fuori dei recinti autorizzati; (138) Lettera così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 17.
p) sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00 per chi immette selvaggina in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole; nel caso in cui i soggetti immessi appartengano alle specie ungulate la sanzione amministrativa è da euro 260,00 a euro 1560,00 per ciascun capo immesso. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;
r bis) sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ogni capo appartenente alla specie beccaccia (Scolopax rusticola) abbattuto al di fuori dei periodi, degli orari e delle modalità espressamente indicate nel calendario venatorio e nel regolamento regionale. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata. (251) Lettera aggiunta con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 12.
Art. 59
- Sanzioni principali non pecuniarie
1. Per le violazioni di cui all’
art. 58 , lett. a), oltre la sanzione pecuniaria, è altresì disposta la sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni.
2. La sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia per un anno è altresì disposta, qualora siano nuovamente commesse, le violazioni di cui all’
art. 58 , 1º comma, lett. b), d), f) e g).
3. Le sanzioni di cui al 1º e 2º comma sono disposte dal questore del luogo di residenza del trasgressore. A tal fine
la Regione (221) Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 62.
comunica al questore l’avvenuto pagamento in misura ridotta ovvero trasmette copia dell’ordinanza ingiunzione divenuta inoppugnabile o del provvedimento del giudice che definisce il procedimento di opposizione.
3 bis. Per le violazioni di cui all’articolo 58, comma 1, lettera r bis), oltre la sanzione pecuniaria, è altresì disposta la sospensione per un anno del tesserino venatorio di cui all'articolo 28, comma 7. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni. La sanzione è disposta dalla competente struttura della Giunta regionale. (252) Comma aggiunto con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 13.
Art. 60
- Confisca
1. Salvo che le infrazioni costituiscano illecito penale, è sempre disposta la confisca amministrativa della fauna selvatica appartenente a specie protette o comunque non cacciabili ovvero non detenibili o commerciabili, nonché dei mezzi di caccia e delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento.
2. La confisca di cui al precedente comma è disposta con l’ordinanza-ingiunzione di pagamento ovvero, qualora si sia proceduto al pagamento in misura ridotta, tramite apposita ordinanza.
Art. 61
- Annotazione delle infrazioni
1. Ai fini dell’aumento dell’ammontare delle sanzioni pecuniarie nonché dell’applicazione delle altre sanzioni di cui all’
art. 58 , le infrazioni amministrative si intendono nuovamente commesse qualora siano compiute entro 5 anni dalla precedente infrazione.
2. Le infrazioni amministrative si intendono compiute, per le finalità di cui al precedente comma, quando sono accertate con ordinanza-ingiunzione divenuta inoppugnabile o con sentenza passata in giudicato nonché quando si sia proceduto per le medesime al pagamento in misura ridotta.
3. Nei casi di cui al precedente comma le infrazioni sono annotate nell’allegato alla licenza di caccia distribuito dal Comune di residenza a ciascun cacciatore in possesso della licenza medesima.
Nel caso di utilizzazione del tesserino elettronico, le annotazioni sono riportate sull’applicativo regionale.(308) Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 36.
5. Qualora il trasgressore non si presenti, senza legittimo motivo, al Comune nel termine comunicato, per l’annotazione, il Comune trasmette gli atti all’autorità giudiziaria competente per la violazione dell’art. 650 c.p.
Art. 62
- Obbligo di ripristino
1. In caso di danneggiamento provocato a specie selvatiche da scarichi inquinanti industriali o urbani, dall’uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o di altre sostanze nocive, in violazione alle vigenti disposizioni di legge, i responsabili sono tenuti oltre al pagamento delle sanzioni previste dalla vigente normativa, ad effettuare immissioni di fauna selvatica al fine di ricostituire il patrimonio faunistico. La quantità, la qualità di fauna selvatica e le modalità di immissione, vengono determinate
dalla Regione (224) Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 65.
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