Titolo 4
- DESTINAZIONI DEL TERRITORIO
Art. 11
1. Nel territorio agro-silvo-pastorale della Toscana, l’esercizio venatorio si svolge in forma programmata negli ATC individuati nell’allegato A.
2. L’allegato A è modificato con deliberazione della Giunta regionale nel caso in cui gli ATC siano modificati a seguito della istituzione di nuovi comuni e i territori ricadono nello stesso ATC, negli altri casi l’allegato A è modificato con la legge regionale di istituzione del nuovo comune.
Art. 11 bis
1. Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, regolate con proprio statuto, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all’organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio.
2. Sono organi dell’ATC:
b) il Comitato di gestione;
c) il Revisore dei conti.
3. Il Presidente dell’ATC è eletto dal Comitato di gestione.
4. Il Presidente rappresenta l’ATC, convoca e presiede le riunioni del comitato di gestione.
5. Il Comitato di gestione, nominato ai sensi dell’articolo 11 ter, comma 4, approva lo statuto in conformità ad uno schema definito dalla Giunta regionale, i regolamenti, il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo secondo uno schema definito dalla Giunta regionale. (267) Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 7.
6. Il comitato di gestione dell’ATC garantisce idonee forme di pubblicità dei principali provvedimenti approvati, compresi i bilanci e i verbali delle riunioni del comitato di gestione, mediante pubblicazione sul sito internet dell’ATC. I verbali delle riunioni sono pubblicati entro quindici giorni dalla loro approvazione. (268) Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 7.
8. Con regolamento regionale è disciplinato il funzionamento degli ATC.
Art. 11 ter
1. Il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui:
a) tre designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio; ciascuna delle organizzazioni designa un rappresentante;
b) tre designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione alla rispettiva documentata consistenza associativa a livello di ATC;
c) due designati, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio e riconosciute ai sensi dell’ articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale); d) due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.
2. I membri del Comitato di gestione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono scelti tra la generalità dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nell'ATC, tra i cacciatori iscritti, tra gli appartenenti alle associazioni ambientali residenti nel comprensorio.
5. Non si applica alla nomina del Comitato di gestione l’articolo 1, comma 1 bis, lettera b), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), nella parte in cui sanziona con l’inammissibilità della designazione la mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte dei soggetti designanti. 6. Il Comitato di gestione si riunisce validamente con la presenza di almeno sei componenti e adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni.
8. Il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza dalla carica:
a) in caso di assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni;
b) in caso di revoca della designazione da parte dell’organizzazione o associazione di riferimento dei membri di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
c) in caso di cessazione dalla carica di sindaco, assessore o consigliere comunale dei membri di cui al comma 1, lettera d);
8 bis. Nei casi di decadenza di cui al comma 8, lettere b) e c), il componente continua ad esercitare le funzioni sino all’adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale con cui si provvede alla nomina del sostituto. Ai fini della nuova nomina il soggetto designante trasmette, entro centottanta giorni dalla data in cui si è verificata la causa di decadenza, la nuova designazione al Presidente della Giunta regionale. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina entro i successivi trenta giorni. (256) Comma inserito con l.r. 16 febbraio 2018, n. 8, art. 2.
9. Il Comitato di gestione è responsabile dell’amministrazione dell’ATC e svolge le attività di cui all’articolo 12.
10. Al Presidente e ai membri del Comitato di gestione è corrisposta un’indennità, a carico del bilancio dell’ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
11. I comitati di gestione possono attuare con gli ATC contigui forme di gestione concordata finalizzata anche all’interscambio dei cacciatori.
Art. 11 quater
1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.
2. Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
3. Al revisore è corrisposta un’indennità annua pari al 3 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con il comitato di gestione, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
6. Il revisore può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
Art. 11 quinquies
Abrogato.
Art. 11 sexies
- Procedure di affidamento dei contratti (122) Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88, art. 8, poi sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 18, poi sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 84, art. 5. Infine l'articolo è nuovamente così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 9.
1. Gli ATC svolgono le procedure per l’affidamento di servizi e forniture nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ricorrendo ad una centrale di committenza, oppure avvalendosi di una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica. Art. 12
1. Per il perseguimento delle finalità gestionali previste nel piano faunistico venatorio regionale l’ATC svolge le seguenti attività:
a) decide, nel rispetto di quanto disposto dalle norme regionali, in ordine all'accesso all'ATC dei cacciatori richiedenti;
b) predispone programmi di intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitat;
c) determina il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscritti all'ATC, sono realizzate in territori delimitati riferibili a zone con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche ed alle aree di cui all’articolo 23;
d) svolge i compiti relativi alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
e) attua, nel rispetto di quanto disposto dalle norme generali, le misure per la gestione in sicurezza e la valorizzazione delle carni dei capi di ungulati cacciati e abbattuti;
f) predispone programmi di miglioramento ambientale comprendenti coltivazioni per l’alimentazione della fauna selvatica, il ripristino di zone umide e fossati, la differenziazione delle colture, l’impianto di siepi, cespugli e alberature, l’adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché l’attuazione di ogni altro intervento rivolto all’incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;
g) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio regionale e può richiedere modifiche e integrazioni al piano stesso;
h) determina ed eroga, nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, i contributi per l’indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi. In casi eccezionali l’ATC può richiedere alla Regione l’attivazione del fondo di cui all’articolo 12 bis nei limiti delle risorse disponibili; (270) Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 10.
h bis) determina, anche in rapporto alle attività di cui alla lettera h), previo parere della Giunta regionale, la percentuale dei pioventi derivanti dalle quote di iscrizione all'ATC da utilizzarsi per operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all'incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria; (269) Lettera inserita con con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 10.
i) organizza forme di collaborazione dei cacciatori per il raggiungimento delle finalità programmate;
k) realizza le convenzioni per la vigilanza venatoria di cui all’articolo 53;
l) esercita ogni altra attività di gestione del territorio a fini faunistici e di organizzazione del prelievo venatorio funzionale al perseguimento degli obiettivi programmati.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce direttive per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. Per realizzare quanto previsto al comma 1, lettera f), l’ATC, anche in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della l. 157/1992 si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni. Art. 12 bis
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare, con deliberazione, un fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC che, per motivi eccezionali debitamente giustificati, si trovino in difficoltà finanziarie.
2. La delibera di cui al comma 1 definisce altresì le modalità per l’erogazione delle risorse agli ATC e per la relativa restituzione.
Art. 13
Art. 13 bis
Art. 13 ter
1. In ogni ATC è garantito l'accesso ad un numero di cacciatori determinato sulla base dell'indice di densità di cui all’articolo 13 bis.
2. Ogni cacciatore ha diritto ad un proprio ATC denominato, una volta accordata l’iscrizione, ATC di residenza venatoria.
3. L’ATC può ammettere un numero di cacciatori superiore a quello risultante dall'applicazione dell'indice di densità venatoria, purché siano accertate, mediante stime, modificazioni positive delle popolazioni animali selvatiche. Tali decisioni sono comunicate (129) Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82, art. 12.
alla competente struttura della Giunta regionale. 5. L'espletamento volontario delle attività di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), può essere considerato condizione necessaria per la riconferma dell'iscrizione all'ATC medesimo oppure costituire titolo per l'eventuale recupero di parte della quota di iscrizione versata.
6. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità di accesso agli ATC dei cacciatori residenti e non residenti in Toscana anche attraverso la mobilità venatoria.
7. I cacciatori non residenti in Toscana possono avvalersi della mobilità venatoria previo pagamento di una somma annua definita con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 13 quater
1. La Regione verifica lo svolgimento delle attività degli ATC per garantire il coordinamento delle attività di gestione faunistico venatoria su tutto il territorio regionale e l’effettivo perseguimento delle finalità programmate.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato di gestione dell’ATC trasmette alla competente struttura della Giunta regionale una dettagliata relazione dell’attività svolta sui censimenti faunistici, sulla gestione venatoria degli ungulati, sui miglioramenti ambientali, sulla prevenzione e il risarcimento dei danni alle colture agricole e su ogni ulteriore argomento richiesto dalla competente struttura della Giunta regionale. Unitamente alla relazione il Comitato di gestione dell’ATC trasmette tutti i dati faunistici di propria competenza.
3. A seguito delle verifiche di cui al comma 2, la Giunta regionale può impartire specifiche direttive al Comitato di gestione dell’ATC. In caso di mancato adeguamento alle direttive impartite, la Regione è autorizzata ad esercitare il potere sostitutivo di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). 3 bis. Gli ATC costituiscono un organismo di coordinamento composto da tre membri individuati tra i presidenti e i commissari nominati ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) di cui uno con funzioni di responsabile del coordinamento. L’organismo di coordinamento degli ATC ha funzioni di raccordo e di consultazione con la Regione Toscana e resta in carica per la durata del mandato dei comitati di gestione. (277) Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 14.
Art. 14
1. La struttura regionale competente, nel rispetto del piano faunistico-venatorio regionale e con le modalità stabilite nel regolamento regionale, istituisce zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall’ISPRA.
2. La Regione, nelle zone di protezione, interviene per il ripristino e la salvaguardia degli ecosistemi.
3. I confini delle zone di protezione sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26, recanti la scritta “Zone di protezione - Divieto di caccia.
3 bis. Per la gestione delle zone di protezione la Regione può avvalersi degli ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole. La priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nella zona. Nel caso in cui le zone ricadano in terreni demaniali, la gestione avviene d’intesa con l’ente competente. Qualora ricorrano particolari condizioni ambientali la Regione può procedere alla modifica del perimetro delle zone di protezione esistente o la revoca delle stesse o la loro trasformazione in zone di rispetto venatorio previa intesa con l’ATC competente. (278) Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 15.
Art. 15
1. Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.
2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l’insediamento e l’irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie.
3. Per l’istituzione delle oasi di protezione viene adottato un decreto del dirigente della struttura regionale competente che ne determina il perimetro. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, sul sito istituzionale della Regione e dei comuni territorialmente interessati e comunicato alle aziende agricole presenti nell’area da vincolare.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, i proprietari o conduttori di fondi possono presentare, anche con modalità telematiche, opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali.
5. Qualora le opposizioni presentate siano superiori al 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, l’oasi di protezione non può essere istituita.
6. Le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, si applicano anche in caso di modifica del perimetro delle aree da vincolare.
8. Per la gestione delle oasi di protezione la Regione può avvalersi attraverso specifiche convenzioni (280) Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 16.
degli ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole. La priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nell’oasi. Nel caso in cui le oasi ricadano in zone di terreno demaniale la gestione avviene d’intesa con l’ente gestore. 10. Le oasi sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scritta "Oasi di protezione - divieto di caccia". Nella segnaletica posta sulle principali vie o punti di accesso all’oasi sono altresì indicate le attività vietate o limitate.
Art. 16
1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione e il suo irradiamento sul territorio, in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.
2. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalla struttura regionale competente, sentiti gli ATC, (282) Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 17.
in attuazione del piano faunistico venatorio regionale, con le modalità di cui all’articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6 su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non suscettibili di comportare gravi danni alle produzioni agricole. 4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata agli ATC che utilizzano in via prioritaria forme associate dei conduttori dei fondi rustici inclusi per le necessarie attività gestionali. In assenza di tali forme associate l’ATC costituisce, per ogni zona di ripopolamento e cattura, una commissione di verifica e controllo composta in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione per lo svolgimento delle necessarie attività gestionali.
5. I confini delle zone di ripopolamento e cattura sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scritta “Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia.
Art. 17
1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l’immissione in altri territori ai fini del ripopolamento.
2. I centri pubblici sono istituiti, in attuazione del piano faunistico-venatorio, dalla struttura regionale competente su terreni di cui siano proprietari o conduttori lo Stato o gli enti territoriali. La gestione è affidata agli enti stessi.
3. I centri pubblici sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scritta “Centro pubblico di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia”.
3 bis. I centri pubblici possono essere gestiti in collaborazione con gli enti cui è affidata la gestione e gli ATC tramite specifiche convenzioni. Le spese sostenute dagli ATC sono imputabili alle attività di immissione della fauna selvatica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c). (285) Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 18.
Art. 17 bis
3. Le superfici interessate dalle zone di rispetto venatorio sono escluse dalla quota di territorio di cui all’articolo 6, comma 5, nel caso abbiano durata inferiore a quella del piano faunistico venatorio regionale e siano di superficie inferiore a 150 ettari.
4. Le zone di rispetto venatorio sono istituite con le modalità di cui all’articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6, su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non suscettibili di comportare gravi danni alle produzioni agricole.
6. La gestione delle zone di rispetto venatorio è affidata agli ATC che utilizzano in via prioritaria forme associate dei conduttori dei fondi rustici inclusi per le necessarie attività gestionali. In assenza di tali forme associate l’ATC costituisce per ogni zona di rispetto venatorio una commissione di verifica e controllo composta in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari e conduttori dei fondi rustici ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione per lo svolgimento delle necessarie attività gestionali. (287)Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 19.
7. Le zone di rispetto venatorio sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scritta “Zone di rispetto venatorio - divieto di caccia”. Nella segnaletica posta sulle principali vie o punti di accesso alla zona (286) Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 61, art. 19.
sono altresì indicate le attività vietate o limitate. Art. 18
- Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
3. La superficie complessiva dei centri privati non può superare l’1% della superficie agro-silvo-pastorale della Provincia. Il provvedimento di autorizzazione determina il quantitativo minimo di capi appartenente a ciascuna specie in indirizzo produttivo che il centro è tenuto a produrre annualmente.
4. Nei centri privati l’esercizio dell’attività venatoria è vietato. I centri privati sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all’
art. 26 , recanti la scritta "Centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia".
5. Il titolare della autorizzazione di centro privato non può vantare alcuna pretesa al risarcimento dei danni arrecati alle colture dalle specie selvatiche prodotte all’interno del centro stesso, né di quelli eventualmente arrecati in terreni ad esso limitrofi in suo possesso.
7. Il prelievo, tramite cattura, degli animali appartenenti alle specie in indirizzo produttivo è consentito al titolare dell’impresa agricola, ai dipendenti nonché alle persone nominativamente indicate nel provvedimento di autorizzazione.
Art. 19
- Revoca dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica
1. La autorizzazione di centro privato di riproduzione della fauna selvatica è revocata qualora il titolare dell’impresa agricola contravvenga alle norme di cui all’
articolo 18 della presente legge, nonché alle disposizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione.
2. In particolare la revoca è disposta qualora il titolare dell’impresa agricola:
b) eserciti nel centro privato l’attività venatoria o ne consenta a terzi l’esercizio.
Art. 20
1. Le aziende faunistico-venatorie sono finalizzate al mantenimento, all’organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, all’incremento della fauna selvatica e all’irradiamento nel territorio circostante. Le aziende faunistico-venatorie hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche e sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica.
2. Le aziende faunistico-venatorie sono istituite con riferimento alla fauna acquatica nelle zone umide e vallive, nonché alla tipica fauna regionale appartenente alle specie coturnice, lepre, pernice rossa, starna e fagiano.
3. La struttura regionale competente autorizza, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatorio e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale, l’istituzione di aziende faunistico-venatorie su richiesta dei soggetti interessati, previa presentazione di programmi di conservazione e di ripristino ambientale.
4. Le aziende faunistico-venatorie non possono essere confinanti e fra loro deve intercorrere la distanza di almeno metri 500. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti.
5. La superficie minima per il rilascio dell’autorizzazione di azienda faunistico-venatoria è di 400 ettari accorpati. Per una migliore perimetrazione delle aziende faunistico-venatorie, è possibile ridurre, fino ad un massimo del 5 per cento, la superficie minima.
6. Le aziende faunistico-venatorie sono delimitate da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti, oltre al nome dell’azienda, la scritta “Azienda faunistico-venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati”.
7. Nelle aziende faunistico-venatorie l'attività venatoria è consentita ai soli soggetti autorizzati nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo piani di assestamento e di prelievo elaborati dalle aziende stesse e approvati dalla struttura regionale competente. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto della presente legge con l'esclusione del limite dell’esercizio in via esclusiva in una delle forme indicate dall’articolo 28, comma 3.
7 bis. L’azienda deve conferire alla Regione un importo corrispondente al valore del 10 per cento della quantità di fauna immessa annualmente e degli ungulati abbattuti nei recinti. La competente struttura della Giunta regionale stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione dell’equivalente valore in denaro. (241) Comma inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 5.
8. Nelle aziende faunistico–venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, salvo il caso di deroghe autorizzate dalla competente struttura della Giunta regionale in caso di condizioni climatiche sfavorevoli o epizoozie. (242) Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 5.
9. Nelle aziende faunistico-venatorie la struttura regionale competente può autorizzare, al di fuori del periodo di caccia, il controllo ai sensi dell'articolo 37 nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.
10. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico-venatorie è affidata alle guardie a disposizione dall’azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all’articolo 51.
11. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende faunistico-venatorie.
Art. 21
1. Le aziende agrituristico-venatorie sono finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle aree agricole, in particolare di quelle montane e svantaggiate, attraverso l’organizzazione dell’attività venatoria.
2. Nei limiti fissati dal piano faunistico-venatorio e nel rispetto del regolamento, la struttura regionale competente autorizza l’istituzione di aziende agrituristico-venatorie su richiesta dei soggetti interessati previa presentazione di un programma di ripristino ambientale e di un piano economico e di gestione.
3. Non può essere autorizzata la costituzione di aziende agrituristico-venatorie nelle zone umide e vallive.
4. Le aziende agrituristico-venatorie non possono essere confinanti; fra loro deve intercorrere la distanza di almeno 500 metri. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti.
5. La superficie minima per il rilascio dell’autorizzazione di azienda agrituristico-venatoria è di 100 ettari.
6. Le aziende agrituristico-venatorie sono delimitate da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti, oltre al nome dell’azienda, la scritta “Azienda agrituristico-venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati”.
7. Nelle aziende agrituristico-venatorie è consentito per tutta la stagione venatoria, ad eccezione dei giorni di martedì e di venerdì, l’abbattimento di fauna selvatica di allevamento con l’esclusione dei limiti dell’esercizio in via esclusiva in una delle forme indicate dall’articolo 28, comma 3.
8. Le immissioni di fauna selvatica sono effettuate a discrezione del titolare in tutti i periodi dell’anno. Le specie ungulate devono essere immesse in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali.
8 bis. L’azienda deve conferire alla Regione un importo corrispondente al valore del 10 per cento dei capi abbattuti calcolato, applicando i parametri di riferimento stabiliti dalla competente struttura regionale, nel modo seguente:
a) per i galliformi il 10 per cento fino a 2000 capi; la quota è ridotta al 5 per cento per la quota eccedente le 2000 unità;
9. La struttura regionale competente può approvare piani di prelievo degli ungulati, delle specie predatrici e opportuniste da attuare nel corso della stagione venatoria. La struttura regionale competente può autorizzare il controllo ai sensi dell'articolo 37, nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.
10. La vigilanza venatoria nelle aziende agrituristico-venatorie è affidata alle guardie a disposizione dall’azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all’articolo 51.
Art. 22
- Revoca di azienda faunistico venatoria e di azienda agrituristico-venatoria
1. L’autorizzazione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agrituristico-venatoria è revocata quando non siano rispettate le disposizioni di legge o quelle del provvedimento di autorizzazione. In luogo del provvedimento di revoca della autorizzazione, la struttura regionale competente, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può sospendere per un periodo, fino a due mesi, l’attività venatoria. (170) Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 32.
2. Trascorsi 30 giorni dal provvedimento di revoca,
la struttura regionale competente (171) Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 32.
può, qualora non sia stato interposto ricorso giurisdizionale, prelevare dall’azienda faunistico-venatoria o dall’azienda agrituristico-venatoria, a scopo di ripopolamento, la fauna selvatica catturabile.
3. Il prelievo di fauna selvatica può essere effettuato anche in caso di rinuncia alla autorizzazione.
Art. 23
- Aree contigue a parchi naturali e regionali
1. L’esercizio venatorio nelle aree contigue a parchi naturali e regionali, individuate dalla Regione ai sensi dell’
art. 3, 2º comma, della L. 6 dicembre 1991, n. 394 , si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all’accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l’area contigua all’area naturale protetta.
3. Nelle aree contigue, individuate ai sensi del 1º comma del presente articolo, la gestione dei piani e programmi di prelievo è affidata al comitato di gestione dell’A.T.C. in cui ricadono le aree interessate, d’intesa con l’organismo di gestione del Parco.
Art. 24
1. La struttura regionale competente, sentiti i comuni interessati, autorizza le aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani, individuate nel piano faunistico venatorio, e ne affida la gestione prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, ovvero a imprenditori agricoli, singoli o associati, che ne facciano richiesta. Le aree di addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di autorizzazione di azienda agrituristico-venatoria devono ricadere all’interno dell’azienda stessa. (174) Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 34.
3. Le aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani devono insistere su terreni idonei, per specifiche condizioni ambientali, agli scopi della cinofilia venatoria. Qualora sia previsto l’abbattimento di selvaggina, tali aree devono essere costituite in territori di scarso rilievo faunistico. (27) Comma così sostituito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17, art. 1.
4. L’emanazione del provvedimento di cui al comma 1 è condizionata al consenso del proprietario o del conduttore del fondo interessato. Il provvedimento fissa tempi e modalità di esercizio nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica, nell’arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. (27) Comma così sostituito con l.r. 9 aprile 2009, n. 17, art. 1.
5. L’accesso alle aree addestramento cani è consentito ai soli soggetti autorizzati.
6. La superficie complessiva di territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia destinato all’istituto di cui al presente articolo non può risultare superiore al 2% di cui lo 0,5% può essere destinato ad aree in cui è consentito l’abbattimento ai sensi del successivo comma. Le autorizzazioni concesse all’interno delle aziende agrituristico-venatorie non concorrono al raggiungimento delle percentuali di cui al presente comma.
7 quater. Fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree di cui al comma 7 bis, l’abbattimento può essere effettuato in superfici non superiori a 15 ettari non confinanti, fatta eccezione per le aziende agrituristico-venatorie all’interno delle quali possono essere individuate aree di abbattimento di superficie non superiore a 50 ettari a corpo, non confinanti fra loro, per una superficie massima di 100 ettari. I soggetti devono essere immessi immediatamente prima dell’utilizzazione, muniti di anello o contrassegno di riconoscimento di colore arancione. (75) Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 25.
7 quinquies. Il titolare dell’area addestramento cani con abbattimento deve conferire alla Regione un importo massimo pari al 10 per cento del valore della fauna immessa annualmente, escluse le quaglie. La competente struttura della Giunta regionale stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione dell’equivalente valore in denaro. (245) Comma inserito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 7.
8. I soggetti cui spetta la gestione delle aree sono tenuti alla cartellazione perimetrale delle stesse. Le relative tabelle, recanti la scritta "Area addestramento cani" devono essere conformi ai requisiti prescritti dall’
art. 26 della presente legge.
9. L’irregolare gestione o le violazioni del provvedimento di autorizzazione comportano la decadenza dell’autorizzazione stessa.
Art. 25
- Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata
1. I fondi chiusi sono delimitati da muro o da rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno mt. 3.
3. I proprietari o i conduttori dei fondi cui ai commi precedenti provvedono ad apporre tabelle esenti da tasse, recanti la scritta "Fondo chiuso" nei modi previsti dall’
art. 26 della presente legge.
4. In detti fondi, su richiesta dei proprietari o dei conduttori interessati,
la struttura regionale competente può (176) Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 35.
effettuare catture di fauna selvatica ovvero autorizzare i richiedenti a provvedere alle catture della stessa definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.
10. Il divieto per i fondi di cui al precedente comma è reso noto mediante l’apposizione, o da parte dell’organo gestore dell’Istituto o da parte del proprietario o conduttore del fondo, di tabelle, esenti da tasse, recanti la scritta "Divieto di caccia ai sensi dell’
art. 25 della l.r.12 gennaio 1994, n.3 ." conformi a quanto indicato dall’
art. 26 della presente legge.
Art. 26
- Tabelle di segnalazione
1. Le tabelle di segnalazione prescritte ai sensi della presente legge, devono avere le dimensioni di centimetri 20 per centimetri 30. Le tabelle recano scritta nera su fondo bianco e sono collocate su tutto il perimetro dei territori interessati e lungo le strade che li attraversano, fatta eccezione per le strade vicinali e poderali, su pali o alberi tinteggiati di bianco. Nel caso di utilizzo di alberi le tabelle sono appese con fascette di plastica. (78) Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 27.
3. Le tabelle devono in ogni caso essere visibili frontalmente da una distanza di almeno 30 metri.
4. Le tabelle perimetrali di segnalazione dei divieti di caccia devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.