Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93
Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.
Bollettino Ufficiale n. 76, parte prima, del 23 dicembre 1993
Art. 4
- Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Procedure di approvazione
1. Le Province, entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle direttive regionali di cui all’ art. 2 , adottano, previa acquisizione del parere delle altre Province eventualmente interessate, il piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate tenuto conto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane di cui all’art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché del piano di bacino di cui all’ art. 9 della L.R. 28 febbraio 1984, n. 14 ed assicurando comunque la partecipazione di tutti gli enti locali interessati.
2. Il piano, entro dieci giorni dalla esecutività della deliberazione di adozione, è depositato nella segreteria di tutti i Comuni territorialmente interessati per trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell’eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante pubblici avvisi.
3. Nel termine di trenta giorni di cui al comma precedente, chiunque può presentare osservazioni, opposizioni e proposte, che vengono trasmesse, entro i successivi venti giorni, dai Comuni alla Provincia unitamente alle proprie osservazioni e proposte.
4. La Provincia delibera sulle osservazioni, proposte e opposizioni presentate entro trenta giorni dal ricevimento e quindi approva il piano previa acquisizione del nulla osta della giunta regionale circa la congruità del piano stesso con le direttive regionali. Il nulla osta si intende concesso salva diversa determinazione della giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni (4) dal ricevimento del piano.
5. Il piano è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana(2)
7. Scaduto il termine di cui al primo comma, la Giunta regionale diffida la Provincia inadempiente ad adottare il piano entro un ulteriore termine, ai sensi dell’ art. 9 , terzo comma, della L.R. 30 aprile 1973, n. 30 . Decorso inutilmente tale ultimo termine, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede in via sostitutiva ai sensi dell’ art. 66 dello Statuto.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.