Legge regionale 2 dicembre 1993, n. 90
Provvedimenti in materia di tributi regionali.
Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima del 10 dicembre 1993
Art. 1
1. A decorrere dal 1º gennaio 1994 le tasse sulle concessioni regionali, di cui alla tariffa annessa al
decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 , rettificata con
decreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 31 , con esclusione di quelle relative alle voci di tariffa di cui ai numeri d’ordine 15, 17, 18 e 27, sono aumentate del cento per cento degli importi in vigore, ai sensi dell’
art. 3, comma 5, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall’
art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158 .
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2. Sono aumentati altresì con la medesima decorrenza e nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, gli importi delle tasse, sopratasse e contributi indicati nelle note alle voci della succitata tariffa.
3. Gli importi dovuti ai sensi del presente articolo sono arrotondati alle mille lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinare in relazione a quantità variabili, per i quali l’arrotondamento va operato sul totale della tassa e del contributo.
Art. 2
Con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1º gennaio 1994 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, gli importi annui della tassa automobilistica regionale, ad eccezione di quella dovuta per il possesso di motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV, della soprattassa annuale regionale e della tassa speciale regionale, di cui all’
art. 23, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , sono determinati nella misura del 110 per cento degli importi dei tributi di cui al comma 1 dello st esso articolo, vigenti alla data del 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.