Legge regionale 2 dicembre 1993, n. 90
Provvedimenti in materia di tributi regionali.
Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima del 10 dicembre 1993
Art. 2
Con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1º gennaio 1994 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, gli importi annui della tassa automobilistica regionale, ad eccezione di quella dovuta per il possesso di motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV, della soprattassa annuale regionale e della tassa speciale regionale, di cui all’
art. 23, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , sono determinati nella misura del 110 per cento degli importi dei tributi di cui al comma 1 dello st esso articolo, vigenti alla data del 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
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