Legge regionale 2 dicembre 1993, n. 90
Provvedimenti in materia di tributi regionali.
Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima del 10 dicembre 1993
Art. 1
1. A decorrere dal 1º gennaio 1994 le tasse sulle concessioni regionali, di cui alla tariffa annessa al
decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 , rettificata con
decreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 31 , con esclusione di quelle relative alle voci di tariffa di cui ai numeri d’ordine 15, 17, 18 e 27, sono aumentate del cento per cento degli importi in vigore, ai sensi dell’
art. 3, comma 5, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall’
art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158 .




2. Sono aumentati altresì con la medesima decorrenza e nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, gli importi delle tasse, sopratasse e contributi indicati nelle note alle voci della succitata tariffa.
3. Gli importi dovuti ai sensi del presente articolo sono arrotondati alle mille lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinare in relazione a quantità variabili, per i quali l’arrotondamento va operato sul totale della tassa e del contributo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.