INDICE
Art. 1 - Oggetto della legge
Art. 2 - Commissione regionale consultiva
Art. 3 - Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
Art. 4 - Iscrizione di diritto al ruolo
Art. 5 - Requisiti per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
Art. 6 - Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli
Art. 7 - Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli
Art. 8 - Domanda di iscrizione al ruolo
Art. 9 - Svolgimento dell’esame
Art. 10 - Criteri per la redazione dei regolamenti comunali sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea
Art. 11 - Servizio taxi: sanzione per inosservanza dell’obbligo di prestazione del servizio
Art. 12 - Vigilanza e sanzioni amministrative
Art. 13 - Norma finanziaria
Note del Redattore:
V. anche l.r. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".
Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.
Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 60, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.