Art. 6
- Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli
1. È istituita la Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui al precedente art. 3 , che ha sede presso la Giunta Regionale.
2. La Commissione regionale è composta da:
a) un dirigente della Direzione generale (10) della Regione Toscana competente per materia, designato dalla Giunta regionale che la presiede;
b) un funzionario designato dall’Ufficio provinciale della MTCT di Firenze;
c) un rappresentante designato dall’Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana;
d) tre esperti del settore designati dalla Giunta regionale;
e) un esperto del settore nautico designato dalla Giunta regionale, che partecipa ai lavori della Commissione solo nel caso in cui la Commissione medesima debba procedere all’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio con natanti;
f) un esperto di conduzione di veicoli a trazione animale designato dalla Giunta Regionale, che partecipa ai lavori della Commissione solo nel caso in cui la Commissione medesima debba procedere all’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio con veicoli a trazione animale.(1/c)
3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, che accerta la sussistenza dei requisiti previsti per la designazione. In corrispondenza di ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
3 bis. L’Ufficio provinciale MCTC e l’Unione regionale delle Camere di commercio possono richiedere la nomina di due supplenti per ciascun membro effettivo. (13)
4. Il decreto di nomina attribuisce altresì funzioni di segretario e di segretario supplente della Commissione a un dipendente della Direzione generale (10) competente per materia, ritenuto idoneo all’incarico in base alle mansioni ed a livello di inquadramento.(3)
5. La commissione resta in carica tre anni, fatta salva l'eventuale conclusione della sessione di esami alla scadenza del triennio. (11)
6. Per la validità degli esami è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti effettivi o supplenti.
7. Il membro della Commissione è revocato, oltre che nei casi previsti dal comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), anche qualora, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive della Commissione stessa. (8)
8. La revoca è pronunciata, (9) su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale che promuove altresì le procedure per la sostituzione.
9. Ogni organismo rappresentato nella commissione può sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale che provvede, con decreto, alla sostituzione.
10 . Il Presidente della Giunta regionale provvede alla prima nomina della Commissione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non appena siano stati designati i due terzi dei suoi componenti. In tal caso la Commissione è validamente costituita per lo svolgimento dei suoi compiti.
11 . Almeno 60 giorni prima della scadenza della Commissione, il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure per il rinnovo della commissione.
12. Ai membri e al Segretario della Commissione è attribuito, per ogni giorno di seduta della Commissione e per un massimo di sedici sedute (14) l’anno un gettone di presenza di euro 30,00, (7) ai membri della Commissione è attribuita l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute nella misura e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali. Al Segretario della Commissione è attribuita l’indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio previste per la qualifica di appartenenza.(1/d)
Note del Redattore:
V. anche l.r. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".
Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.
Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 60, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.