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Legge regionale 6 settembre 1993, n. 67

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 15 settembre 1993

Art. 6
- Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli
1. È istituita la Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui al precedente art. 3 , che ha sede presso la Giunta Regionale.
2. La Commissione regionale è composta da:
a) un dirigente della Direzione generale (10)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 74.

della Regione Toscana competente per materia, designato dalla Giunta regionale che la presiede;
b) un funzionario designato dall’Ufficio provinciale della MTCT di Firenze;
c) un rappresentante designato dall’Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana;
d) tre esperti del settore designati dalla Giunta regionale;
e) un esperto del settore nautico designato dalla Giunta regionale, che partecipa ai lavori della Commissione solo nel caso in cui la Commissione medesima debba procedere all’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio con natanti;
f) un esperto di conduzione di veicoli a trazione animale designato dalla Giunta Regionale, che partecipa ai lavori della Commissione solo nel caso in cui la Commissione medesima debba procedere all’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio con veicoli a trazione animale.(1/c)

Lettera aggiunta con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 4.

3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, che accerta la sussistenza dei requisiti previsti per la designazione. In corrispondenza di ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
3 bis. L’Ufficio provinciale MCTC e l’Unione regionale delle Camere di commercio possono richiedere la nomina di due supplenti per ciascun membro effettivo. (13)

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 43.

4. Il decreto di nomina attribuisce altresì funzioni di segretario e di segretario supplente della Commissione a un dipendente della Direzione generale (10)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 74.

competente per materia, ritenuto idoneo all’incarico in base alle mansioni ed a livello di inquadramento.(3)

Comma così sostituito con l.r. 15 maggio 1997, n. 34 , art. unico.

5. La commissione resta in carica tre anni, fatta salva l'eventuale conclusione della sessione di esami alla scadenza del triennio. (11)

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 74.

6. Per la validità degli esami è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti effettivi o supplenti.
7. Il membro della Commissione è revocato, oltre che nei casi previsti dal comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), anche qualora, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive della Commissione stessa. (8)

Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 16.

8. La revoca è pronunciata, (9)

Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 16.

su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale che promuove altresì le procedure per la sostituzione.
9. Ogni organismo rappresentato nella commissione può sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale che provvede, con decreto, alla sostituzione.
10 . Il Presidente della Giunta regionale provvede alla prima nomina della Commissione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non appena siano stati designati i due terzi dei suoi componenti. In tal caso la Commissione è validamente costituita per lo svolgimento dei suoi compiti.
11 . Almeno 60 giorni prima della scadenza della Commissione, il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure per il rinnovo della commissione.
12. Ai membri e al Segretario della Commissione è attribuito, per ogni giorno di seduta della Commissione e per un massimo di sedici sedute (14)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 43.

l’anno un gettone di presenza di euro 30,00, (7)

Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 60, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 62.

ai membri della Commissione è attribuita l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute nella misura e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali. Al Segretario della Commissione è attribuita l’indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio previste per la qualifica di appartenenza.(1/d)

Comma così sostituito con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 4.


Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 1.

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Comma così sostituito conl.r. 8 febbraio 1994, n. 1 , art. 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 4.

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V. anche l.r. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

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Comma così sostituito con l.r. 15 maggio 1997, n. 34 , art. unico.

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Articolo abrogato con l.r. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 60, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 74.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 42.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 45.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 42.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.