Art. 9
- Svolgimento dell’esame
1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento, di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, le materie d’esame per le varie sezioni del ruolo e le modalità di svolgimento dell’esame medesimo.
Note del Redattore:
V. anche l.r. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".
Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.
Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 60, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.