Art. 7
- Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli (18)
1. La commissione di cui all'articolo 6:
a) valuta la regolarità delle domande per l’iscrizione al ruolo;
b) redige l’elenco dei candidati ammessi a sostenere l’esame per l’accertamento del requisito dell’idoneità professionale all’esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente;
c) accerta, mediante esame, il requisito dell’idoneità professionale;
d) procede all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate in ordine ai requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
e) vigila sul permanere del possesso, da parte dei soggetti già iscritti al ruolo, dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, con controlli anche a campione.
2. I ruoli provinciali, suddivisi per sezione, sono trasmessi, a cura del segretario della Commissione, entro trenta giorni dall’aggiornamento conseguente agli adempimenti di cui al comma 1, alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I ruoli sono pubblici.
3. Il segretario della Commissione, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’esame, pubblica sul sito istituzionale della Regione Toscana l'elenco dei candidati ammessi, la data ed il luogo dell’esame. Con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata (PEC) sono comunicati agli esclusi i motivi della non ammissione.
4. Il segretario provvede alla convocazione dei membri effettivi della Commissione. Qualora un membro effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà immediata comunicazione alla segreteria della Commissione al fine di consentire la convocazione del relativo supplente.
Note del Redattore:
V. anche l.r. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".
Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.
Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 60, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.