Art. 3
- Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
1. Secondo il disposto di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 , è istituito, presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:
a) conducenti di autovettura e motocarrozzetta;
b) conducenti di natanti;
c) conducenti di veicoli a trazione animale.
3. È ammessa l’iscrizione nei ruoli di più province, nonché in più sezioni del ruolo nella medesima provincia.
4. L’iscrizione a ciascuna sezione del ruolo è subordinata al pagamento di un diritto fisso per spese di segreteria di euro 51,65 (12) a favore della Regione Toscana.
5. L’iscrizione nel ruolo provinciale abilita a concorrere, in tutti i comuni del territorio della provincia, per il rilascio di licenze e di autorizzazioni per veicoli e natanti corrispondenti alla sezione di appartenenza.
Note del Redattore:
V. anche l.r. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".
Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.
Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 60, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.