Art. 13
- Norma finanziaria
1. Agli oneri di spesa derivanti dall’applicazione della presente legge, decorrenti dall’anno 1993, si fa fronte da tale anno e per gli anni successivi con la legge di bilancio, utilizzando allo scopo la dotazione iscritta sul capitolo 720 del bilancio 1993.
2. Gli oneri di diritto fisso di cui al precedente art. 3 , comma 4, sono acquisiti per il corrente anno e per gli anni successivi sul capitolo 24810 del bilancio regionale, che viene istituito, fin dall’esercizio 1993, con la seguente denominazione: diritti fissi per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
3. Con legge di variazione del bilancio 1993 sarà provveduto all’adeguamento delle previsioni di entrata nel cap. 24810 e all’utilizzo delle medesime.
Note del Redattore:
V. anche l.r. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".
Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.
Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 60, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.