Art. 12
- Vigilanza e sanzioni amministrative
1. Chiunque esercita l’attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l’iscrizione a ruolo prevista dall’ articolo 3 della presente legge e dall’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1.032,92 a euro 5.164,57 (16) .
2. L’accertamento dell’esercizio abusivo dell’attività di trasporto di terze persone è effettuata dagli Organi competenti ed è comunicato alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, alla Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli prevista all’ articolo 6 della presente legge, nonché agli Uffici provinciali della Guardia di Finanza, della Motorizzazione Civile, dell’IVA, delle Imposte Dirette, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Note del Redattore:
V. anche l.r. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".
Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.
Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 60, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.