Art. 11
- Servizio taxi: sanzione per inosservanza dell’obbligo di prestazione del servizio
1. L’esercente del servizio di taxi che rifiuti la prestazione del servizio nell’area a cui la licenza si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 129,12 a euro 774,72 (15) .
2. Qualora l’autore dell’illecito sia sostituto alla guida o collaboratore familiare secondo quanto previsto all’art. 10 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 , l’accertamento dell’illecito è contestato, ai sensi dell’art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689 , anche al titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
3. Alla applicazione della sanzione di cui al precedente comma 1, si procede ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 .
4. Ai sensi, per gli effetti e con i poteri previsti all’art. 1 della sovracitata legge 689/81 e ferme restando le funzioni spettanti agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, l’accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli organi di polizia municipale nei limiti della propria circoscrizione territoriale.
5. Competente alla erogazione delle sanzioni amministrative stabilite è il comune nel cui territorio l’infrazione è stata commessa.
6. I proventi relativi alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 1, spettano al comune.
Note del Redattore:
V. anche l.r. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".
Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.
Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 60, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.