Art. 10
- Criteri per la redazione dei regolamenti comunali sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea
1. Il Consiglio regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento i criteri cui devono attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti relativi all’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 5 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 .
2. I criteri di cui al precedente comma riguardano tra l’altro:
a) l’individuazione dei titoli valutabili ai fini dell’inserimento nelle graduatorie comunali per il rilascio di licenze e autorizzazioni;
b) l’individuazione delle modalità di svolgimento del servizio nonché del numero e dei tipi di veicolo da adibire ad ogni singolo servizio anche in relazione a servizi di taxi collettivo e di trasporto di soggetti portatori di handicaps;
c) la determinazione delle tariffe dei servizi;
d) la determinazione degli orari di lavoro e dei turni di riposo.
3. Il mancato rispetto dei criteri indicati dalla Regione costituisce vizio di legittimità del regolamento comunale ai sensi dell’art. 46 della legge 8 giugno 1990 n. 142 .
Note del Redattore:
V. anche l.r. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".
Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.
Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 60, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.