Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991
Art. 9
- Programmi comunali di intervento (29)
1. I Comuni predispongono programmi operativi di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche anche avvalendosi degli strumenti previsti dalla normativa regionale in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi.(13)
2. Gli Enti e le Società pubbliche che svolgono servizi aperti al pubblico predispongono un programma di adeguamento alle disposizioni della presente legge sui beni immobili di loro proprietà.
3. Tale programma deve fissare scadenze temporali per la sua attuazione ed indicare le modalità di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti.
4. Il programma di cui al secondo e terzo comma viene inoltrato al Sindaco per la predisposizione dei programmi di cui al primo comma.
5. I programmi di cui ai precedenti commi sono costituiti dai seguenti elaborati:
- rilievo di spazi, strutture ed edifici, sia pubblici che privati, aperti al pubblico, riguardante la situazione su tutto il territorio rispetto all’accessibilità, fruibilità e sicurezza di detti luoghi;
- relazione che illustra le azioni da realizzare nei vari settori di cui all’ art. 2 e definisce le priorità d’intervento in riferimento alla disponibilità finanziaria ed ai programmi di intervento nei settori stessi nonché alle indicazioni contenute nelle disposizioni di cui al primo comma dell’ art. 3 ;
- schede tecniche riferite ai singoli interventi con l’indicazione dell’entità delle opere e dei relativi costi, nonché dei tempi previsti per la realizzazione degli stessi;
- relazione finanziaria contenente, tra l’altro, l’indicazione dei modi con i quali si intende far fronte alle spese.
6. Per la realizzazione dei programmi e dei relativi interventi di cui al presente articolo, i comuni destinano il 10 per cento dei proventi annuali derivanti dai permessi di costruire e dalle SCIA, delle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, ivi comprese le somme introitate ai sensi dell’articolo 37 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e della legge regionale 7 maggio 1985, n. 51 (Prime disposizioni di attuazione della legge n. 47/1985 recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservati ai portatori di handicap motori e sensoriali.(26)
7. La concessione di contributi regionali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, è vincolata all’inclusione nei programmi di cui al presente articolo delle opere e degli interventi riferiti al campo d’applicazione della presente legge.
8. Per l’elaborazione dei programmi di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche i Comuni possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni di tutela delle persone con handicap più rappresentative operanti sul territorio.(14)
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.
Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.
Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.
Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.