Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991
Titolo 1
- DISPOSIZIONI GENERALI E TIPOLOGIE D’INTERVENTO
Art. 1
- Finalità, obiettivi, contenuti
1. In osservanza delle disposizioni di cui all’art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del DL 30 gennaio 1971, n. 5 , e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), della legge 9 gennaio 1989, n. 13 , modificata ed integrata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e del DPR 24 luglio 1996, n. 503 la presente legge detta norme per la realizzazione e per la piena utilizzazione di un ambiente costruito rispondente alle esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente dall’età, dalle caratteristiche psico-fisiche e senso-percettive al fine di garantire a ciascuno l’esercizio autonomo di ogni attività.(1)
1 bis. La Regione determina nei propri atti di programmazione il coordinamento delle disposizioni in materia di barriere architettoniche contenute all’interno delle specifiche leggi di settore definendo regole e modalità per il soddisfacimento della domanda sociale relativa all’accessibilità e mobilità territoriale.(2)
2. Ai fini della presente legge per ambiente costruito si intende l’insieme degli edifici e degli spazi architettonici ed urbanistici con le relative infrastrutture, compresi i mezzi di trasporto pubblico, in cui si svolgono attività legate alla vita di relazione.
3. La presente legge disciplina l’attività dei soggetti pubblici e privati per conseguire gli obiettivi atti ad eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale - comunemente definiti barriere architettoniche e sensoriali - e reca prescrizioni nonché individua incentivi per la sua attuazione.
Art. 2
- Ambito di applicazione
1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici, pubblici e privati, nonché agli spazi urbani ed alle infrastrutture di trasporto pubblico destinati alla fruizione dei cittadini.
2. In particolare le norme della presente legge trovano applicazione:
a) agli edifici e locali di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità;
b) agli edifici di uso residenziale realizzati da soggetti sia pubblici che privati;
c) agli edifici ed ai locali destinati ad attività sportive e turistiche;
d) agli edifici ed ai locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo;
e) agli spazi ed ai percorsi urbani, nonché alle strutture esterne alla costruzioni di cui al DPR 503/96 ;(3)
f) alle strutture e agli impianti fissi connessi all’esercizio del trasporto pubblico di competenza regionale;
g) ai mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro e fune, nonché ai mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;
h) alle strutture e agli impianti di servizio di uso pubblico, interni ed esterni alle costruzioni;
i) ai segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti e nei luoghi di cui alle lettere precedenti.
3. L’esecuzione degli adempimenti per rendere fruibili gli ambienti e le strutture di cui al precedente comma sono esenti dal pagamento del contributo di cui all’art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
Art. 3
- Norme tecniche
1. La progettazione e l’esecuzione degli ambienti e delle strutture comprese nel campo di attuazione della presente legge, quali definiti all’art. 2, devono essere conformati alle disposizioni di cui all’art. 27 della legge 118/71 ed al DPR 503/96 per gli edifici pubblici e alle prescrizioni tecniche del DM 14 giugno 1989, n. 236 emanate ai sensi del comma 2 dell’art. 1, della legge n. 13/89 e sue successive modifiche ed integrazioni per gli edifici privati, nonchè alle istruzioni tecniche emanate ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modificazioni ed alla normativa in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi.(4)
2. Le normative di cui al primo comma prevalgono sugli strumenti urbanistici e sui regolamenti edilizi comunali fino all’adeguamento degli stessi alle norme della presente legge.
Art. 4
- Competenze della Regione
1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e di settore, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 , modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 , la Regione tiene conto dell'obiettivo di eliminare le barriere architettoniche in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di sua competenza. (16)
2. La Regione finanzia con risorse proprie, determinate annualmente con legge di bilancio, l'esecuzione di opere e la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili. Provvede, a tal fine, ad assegnare attraverso il piano integrato sociale regionale ai comuni singoli o associati, ai sensi dell'articolo 5 bis, secondo il procedimento di cui al titolo I bis, una quota di risorse determinata in relazione:
a) ai dati demografici;
b) ai dati epidemiologici relativi alla disabilità rilevati;
c) ai dati di utilizzazione dei contributi erogati negli anni precedenti per l'eliminazione delle barriere nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili.(16)
3. Al fine di promuovere e sostenere l'attuazione dei programmi comunali di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 9, la Regione elabora indirizzi per un coordinamento degli interventi al livello territoriale di zona, all'interno del piano integrato sociale regionale. In tale ambito, prevede specifiche misure di sostegno utilizzando il fondo sociale istituito ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità; riordino dei servizi socio - assistenziali e socio - sanitari integrati), e con altri eventuali stanziamenti previsti nel bilancio regionale.(16)
4. Oltre agli indirizzi di cui al comma 3, nel piano integrato sociale regionale la Regione individua altresì i criteri per la definizione di indicatori e parametri volti a garantire un sistema omogeneo e continuo di informazioni e conoscenze relative all'ambiente costruito idonei a favorire il processo di programmazione sul territorio indicando le forme di compatibilità e fattibilità, con particolare riferimento alle zone caratterizzate da forme di degrado insediativo urbano e territoriale in rapporto agli indirizzi forniti dalla normativa in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi. (16)
5. Al fine di ottimizzare l’uso delle risorse la Regione verifica che nei vari programmi e piani relativi alle politiche regionali di settore sia assicurata l’integrazione con gli indirizzi contenuti nel PISR in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.(6)
Art. 4 bis
- Progetti sperimentali (7)
1. Per il perseguimento di specifici obiettivi di innovazione e sperimentazione, la Giunta Regionale promuove e cura particolari progetti che abbiano rilievo regionale e alla cui realizzazione possono partecipare enti locali e/o altri soggetti di diritto pubblico e privato.
2. A tal fine la Giunta Regionale assume le eventuali intese, convenzioni, accordi di programma con tali soggetti e con le organizzazioni rappresentative delle persone con handicap con le Aziende e gli Enti preposti alla gestione del trasporto pubblico.
3. La Regione Toscana attiva specifici accordi di programma con enti e società di gestione delle telecomunicazioni, enti e società preposti alla gestione del trasporto pubblico su gomma, ferro nonché società di gestione di strutture aeroportuali e portuali al fine di attuare specifici programmi di abbattimento delle barriere architettoniche e di ricerca di soluzioni innovative relativamente ai problemi di trasporto urbano ed extraurbano e con lo scopo di definire eventuali prototipi e soluzioni conformi relative alla sistemazione delle principali stazioni, aree di sosta, zone aeroportuali e portuali.
Art. 4 ter
- Osservatorio della mobilità e accessibilità (7)
1. Al fine di costituire una base informativa per l’attività di programmazione e gestione degli interventi previsti dalla presente legge è istituito un osservatorio della mobilità e accessibilità da realizzarsi in accordo con le procedure previste per l’attivazione del SIT di cui all’ art. 4 della LR 5/95 e successive modificazioni e dell’osservatorio sociale articolato a livello provinciale previsto dalla LR 72/97.
2. La Giunta Regionale stabilisce le modalità e le forme organizzativi di attivazione dell’osservatorio, stabilisce inoltre il materiale documentale da inserire in un Archivio Regionale di studi e progetti sulla mobilità e accessibilità, nonché le modalità di una periodica revisione dello stesso e delle forme di pubblicizzazione degli atti e degli studi più efficaci.
Art. 4 quater
- Formazione (7)
1. Nell’ambito della più vasta azione di formazione professionale, le Province promuovono e realizzano, anche in collaborazione con le Associazioni di tutela delle persone con handicap più rappresentative operanti sul territorio azioni formative sulle problematiche della progettazione per l’accessibilità, rivolte a coloro che intervengono direttamente sia nel ruolo di progettisti che in quello di autorizzazione e vigilanza.
Art 5
- Competenze dei Comuni (29)
1. I Comuni adeguano la propria normativa urbanistica ed edilizia, i propri atti di pianificazione e l’attività di espressione dei pareri su opere o progetti di competenza di altre amministrazioni secondo quanto indicato al precedente art. 3.
2. I Comuni inoltre, prima dell’approvazione del bilancio di previsione, provvedono ad approvare i programmi di abolizione delle barriere architettoniche, indicati al successivo art. 9.
2 bis. Per l’elaborazione e la realizzazione dei programmi di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 9, i Comuni, singoli o associati, trasmettono al Presidente dell’Articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci proposte progettuali redatte sulla base degli indirizzi e delle priorità indicati dal PISR ai fini della loro approvazione nei piani di zona secondo le procedure previste all’art. 11 della LR 72/97 e dallo stesso Piano integrato sociale regionale. (8)
2 ter. Nei progetti territoriali i Comuni indicano le modalità del coinvolgimento delle Associazioni di tutela delle persone con handicap più rappresentative operanti sul territorio per la verifica dei risultati degli interventi realizzati. (8)
4. Il comune, in sede di rilascio delle concessioni edilizie, prescrive l'esecuzione delle opere necessarie ad ottenere la conformità con la normativa tecnica di cui all'articolo 3.(9)
4 bis. Le concessioni edilizie non possono essere rilasciate qualora i singoli progetti non si conformino alle prescrizioni di cui al comma 4. (24)
4 ter. Nella relazione a corredo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il progettista abilitato assevera la conformità della progettazione ed esecuzione delle opere e degli interventi alla normativa tecnica di cui all'articolo 3. (25)
5. Il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 3 è attestato in sede di certificazione di abitabilità e di agibilità, effettuata ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 52/1999.(18)
6. Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto si applicano anche agli interventi di ristrutturazione parziale su edifici pubblici o privati esistenti, limitatamente allo specifico intervento progettato.
Titolo I bis
- PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DIRETTI A FAVORIRE L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI DOVE SONO RESIDENTI PERSONE DISABILI(19)
Art. 5 bis
- Esercizio delle funzioni di concessione dei contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili (20)
1. Alla concessione dei contributi di cui all' articolo 4 , comma 2 provvedono i comuni, secondo le disposizioni del presente titolo.
2. I comuni possono associarsi per l'esercizio della funzione di concessione dei contributi di cui all' articolo 4 , comma 2.
3. I comuni che si associano ai sensi del comma 2, nell'atto associativo disciplinano, tra l'altro, il procedimento diretto alla concessione dei contributi, in attuazione del regolamento di cui all'articolo 5 quater. Per quanto non previsto dall'atto associativo, alla disciplina del procedimento provvede l'ente responsabile della gestione associata.
4. I comuni che partecipano all'associazione di cui al comma 2 sono tenuti a dare pubblicità ai procedimenti per la concessione dei contributi.
Art. 5 ter
- Interventi ammessi al contributo (20)
1. Sono ammessi ai contributi previsti nel presente titolo gli interventi concernenti:
a) civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere fisico o sensoriale o cognitivo;(23)
b) condomini di civili abitazioni dove risiedono i soggetti di cui alla lettera a).
Art. 5 quater
1. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione della disciplina del presente titolo su tutto il territorio della Regione ed al fine di garantire a tutte le persone disabili parità di trattamento nella concessione dei contributi concernenti le civili abitazioni di cui all' articolo 5 ter , con regolamento, da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati:
a) criteri e modalità di assegnazione dei contributi in relazione:
1) alla gravità della disabilità accertata dando diritto di precedenza ai soggetti con invalidità totale non deambulanti;
2) alle caratteristiche degli interventi edilizi e alla tipologia delle apparecchiature e degli interventi di adeguamento che possono accedere alla richiesta di contributo;
3) al reddito del soggetto beneficiario del contributo;
b) criteri e modalità di quantificazione del contributo massimo erogabile a ciascun richiedente, in relazione
1) al costo complessivo dell'intervento;
2) al rapporto tra le richieste di contributi e le disponibilità finanziarie;
c) modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare alle stesse.
Titolo 2
- TRASPORTO PUBBLICO
Art. 6
- Caratteristiche dei veicoli destinati al trasporto pubblico(10)
1. Il materiale rotabile per trasporto pubblico deve rispondere ai requisiti previsti dal Decreto ministro dei trasporti 18 luglio 1981 e dal DPR 503/96 .
2. I veicoli che vengono immessi in servizio devono essere conformi alle norme relative all’accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche contenute nella proposta di direttiva del Parlamento europeo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 20/01/98, come previsto dalla legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti).
Art. 7
- Programma di adeguamento del trasporto pubblico (11)
1. Le Aziende e gli Enti preposti alla gestione del trasporto pubblico su ferro, su gomma, su fune nonché di navigazione di ambito regionale, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 503/96 , predispongono programmi specifici per l’adeguamento del proprio materiale rotabile e delle proprie strutture ed impianti fissi.
Tali programmi fissano scadenze temporali per la loro attuazione ed indicano le modalità di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti e in conformità alle indicazioni del Programma regionale e provinciale dei servizi e alle indicazioni di pianificazione dei trasporti a livello comunale.
2. I programmi di investimento nel settore del trasporto pubblico locale autorizzato si conformano a quanto previsto al comma 1 e all’art. 6.
3. È fatto comunque obbligo alle Aziende ed Enti di cui ai comma 1 e 2 di adeguare il parco veicoli assicurando una quota non inferiore del 20% di mezzi opportunamente attrezzati per il trasporto di invalidi entro il 31.12.2002: il superamento della soglia minima costituisce elemento di priorità nell’assegnazione dei finanziamenti regionali.
4. I programmi e piani comunali per l’abbattimento delle barriere architettoniche sono preventivamente coordinati con i piani urbani del traffico di cui all’art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 secondo quanto previsto dall’ art. 9 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 .
5. Al fine di garantire la mobilità delle persone con handicap i Comuni con più di 80.000 abitanti o comunque i Comuni che ricadono in un’area metropolitana devono prevedere, entro il 31.12.2001, l’approvazione di progetti specifici di mobilità che assicurino un miglioramento della qualità della stessa.
A tal fine devono essere previste:
a) dotazione minima del 5% di Taxi con ingresso diretto e stazionamento autonomo;
b) tariffe differenziate per le persone con handicap;
c) convenzioni con le associazioni di volontariato per la realizzazione di servizi personalizzati;
d) realizzazione di linee pilota dove siano utilizzati esclusivamente mezzi privi di barriere architettoniche e dove le principali fermate siano realizzate senza barriere architettoniche. Tali linee devono essere individuate preferibilmente tra quelle che collegano sedi di ospedali, uffici pubblici, impianti sportivi e ricreativi.
Art. 8
- Acquisto dei veicoli e incentivazione per lo studio e la produzione degli stessi
1. La Giunta regionale all’atto di deliberare i provvedimenti per l’acquisto del materiale rotabile destinato al miglioramento del sistema di trasporto pubblico, privilegia i veicoli che presentano le caratteristiche rispondenti ai requisiti della presente legge e alle sue successive disposizioni attuative.
Titolo 3
- DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE, SANZIONATORIE E FINANZIARIE
Art. 9
- Programmi comunali di intervento (29)
1. I Comuni predispongono programmi operativi di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche anche avvalendosi degli strumenti previsti dalla normativa regionale in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi.(13)
2. Gli Enti e le Società pubbliche che svolgono servizi aperti al pubblico predispongono un programma di adeguamento alle disposizioni della presente legge sui beni immobili di loro proprietà.
3. Tale programma deve fissare scadenze temporali per la sua attuazione ed indicare le modalità di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti.
4. Il programma di cui al secondo e terzo comma viene inoltrato al Sindaco per la predisposizione dei programmi di cui al primo comma.
5. I programmi di cui ai precedenti commi sono costituiti dai seguenti elaborati:
- rilievo di spazi, strutture ed edifici, sia pubblici che privati, aperti al pubblico, riguardante la situazione su tutto il territorio rispetto all’accessibilità, fruibilità e sicurezza di detti luoghi;
- relazione che illustra le azioni da realizzare nei vari settori di cui all’ art. 2 e definisce le priorità d’intervento in riferimento alla disponibilità finanziaria ed ai programmi di intervento nei settori stessi nonché alle indicazioni contenute nelle disposizioni di cui al primo comma dell’ art. 3 ;
- schede tecniche riferite ai singoli interventi con l’indicazione dell’entità delle opere e dei relativi costi, nonché dei tempi previsti per la realizzazione degli stessi;
- relazione finanziaria contenente, tra l’altro, l’indicazione dei modi con i quali si intende far fronte alle spese.
6. Per la realizzazione dei programmi e dei relativi interventi di cui al presente articolo, i comuni destinano il 10 per cento dei proventi annuali derivanti dai permessi di costruire e dalle SCIA, delle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, ivi comprese le somme introitate ai sensi dell’articolo 37 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e della legge regionale 7 maggio 1985, n. 51 (Prime disposizioni di attuazione della legge n. 47/1985 recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservati ai portatori di handicap motori e sensoriali.(26)
7. La concessione di contributi regionali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, è vincolata all’inclusione nei programmi di cui al presente articolo delle opere e degli interventi riferiti al campo d’applicazione della presente legge.
8. Per l’elaborazione dei programmi di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche i Comuni possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni di tutela delle persone con handicap più rappresentative operanti sul territorio.(14)
Art. 10
- Sanzioni
1. Per gli interventi di cui all’ art. 3 eseguiti in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge si applicano le sanzioni di cui ai seguenti commi.
2. Il Sindaco ordina la demolizione delle opere eseguite in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge e la restituzione in pristino in conformità al progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell’articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 . Quando la demolizione o la restituzione in pristino non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il Sindaco rilascia la concessione in sanatoria che, comunque, è subordinata al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia.
3. Nel caso di mancata realizzazione delle opere, previste nel progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell’articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , il Sindaco ne ordina l’esecuzione.
4. Salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previsti da norme vigenti il Sindaco nei casi di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al quarto comma dell’ art. 5 , irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.
5. Le somme introitate dal Comune derivanti da riscossioni di sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti sono destinate alla realizzazione dei programmi previsti dall’ art. 9
Art. 10 bis
- Norma transitoria relativa ai procedimenti pendenti ai sensi della l. 13/1989 (21)
1. Con decreto del dirigente competente, la Regione approva una graduatoria con la quale individua le persone disabili con invalidità totale non deambulanti ammesse al contributo per la realizzazione di opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, tra coloro che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della l. 13/1989 alla data del 1 marzo 2003. In base a tale graduatoria, la Regione anticipa ai comuni le risorse già richieste allo Stato ai sensi dell'articolo 10 d ella l. 13/1989 e dallo stesso non ancora erogate.
2. La graduatoria di cui al comma 1 è approvata nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.
3. Oltre alla graduatoria di cui al comma 1, al momento in cui lo Stato ripartirà il fondo speciale di cui all'articolo 10 della l. 13/1989 , con decreto del dirigente competente, la Regione approva un'altra graduatoria con la quale individua le persone disabili con invalidità parziale ammesse al contributo per la realizzazione di opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, tra coloro che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della l. 13/1989 alla data del 1 marzo 2003.
4. In relazione alla graduatoria di cui al comma 3, la Regione trasferisce ai comuni le risorse già richieste allo Stato ai sensi dell'articolo 10 della l. 13/1989 quando lo Stato ripartirà il fondo speciale per le barriere architettoniche di cui al medesimo articolo 10 della l. 13/1989 .
5. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 3 sono approvate con riferimento a quanto previsto dalla l. 13/1989 .
Art. 10 ter
- Norma transitoria relativa ai procedimenti di cui al titolo I bis (22)
1. In fase di prima attuazione del procedimento di cui al titolo I bis, il termine per la presentazione delle domande di contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili è fissato al 31 dicembre 2004.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall' articolo 5 quater , cessano di avere efficacia gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della l. 13/1989 per i nuovi procedimenti di concessione di contributi concernenti l'eliminazione di barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili.
Art. 11
- Norma finanziaria (15)
1. Le risorse per l'attuazione della presente legge, escluso gli interventi di cui al titolo I bis, sono quelle stabilite annualmente nelle unità previsionali di base (UPB) n. 214, 222, 231 e 233 del bilancio regionale per il finanziamento del piano integrato sociale regionale di cui all' articolo 9 della l.r. 72/1997 così come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 2002, n.42 .
2. Il programma finanziario di cui all' articolo 9, comma 4 della l.r. 72/1997 determina la quota di risorse, da ripartire alle zone socio-sanitarie, riservate al sostegno delle proposte progettuali di cui all'articolo 5.
3. Per gli interventi di cui al titolo I bis è stanziata la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
4. Per l'anticipazione effettuata dalla Regione ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 1 è stanziata la somma di euro 4.000.000 per l'anno 2004.
5. Al bilancio di previsione 2004 e al bilancio pluriennale 2004/2006 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
anno 2004
- in diminuzione:UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 4.000.000;
- in aumento:UPB n. 211 "Interventi nei trasporti e per la mobilità - spese correnti", per euro 4.000.000;
anno 2005
- in diminuzione:UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 2.000.000;
- in aumento:UPB n. 211 "Interventi nei trasporti e per la mobilità - spese correnti", per euro 2.000.000;
anno 2006
- in diminuzione:UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 2.000.000;
- in aumento:UPB n. 211 "Interventi nei trasporti e per la mobilità - spese correnti", per euro 2.000.000.
6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.
Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.
Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.
Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.