Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991
Art. 4
- Competenze della Regione
1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e di settore, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 , modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 , la Regione tiene conto dell'obiettivo di eliminare le barriere architettoniche in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di sua competenza. (16)
2. La Regione finanzia con risorse proprie, determinate annualmente con legge di bilancio, l'esecuzione di opere e la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili. Provvede, a tal fine, ad assegnare attraverso il piano integrato sociale regionale ai comuni singoli o associati, ai sensi dell'articolo 5 bis, secondo il procedimento di cui al titolo I bis, una quota di risorse determinata in relazione:
a) ai dati demografici;
b) ai dati epidemiologici relativi alla disabilità rilevati;
c) ai dati di utilizzazione dei contributi erogati negli anni precedenti per l'eliminazione delle barriere nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili.(16)
3. Al fine di promuovere e sostenere l'attuazione dei programmi comunali di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 9, la Regione elabora indirizzi per un coordinamento degli interventi al livello territoriale di zona, all'interno del piano integrato sociale regionale. In tale ambito, prevede specifiche misure di sostegno utilizzando il fondo sociale istituito ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità; riordino dei servizi socio - assistenziali e socio - sanitari integrati), e con altri eventuali stanziamenti previsti nel bilancio regionale.(16)
4. Oltre agli indirizzi di cui al comma 3, nel piano integrato sociale regionale la Regione individua altresì i criteri per la definizione di indicatori e parametri volti a garantire un sistema omogeneo e continuo di informazioni e conoscenze relative all'ambiente costruito idonei a favorire il processo di programmazione sul territorio indicando le forme di compatibilità e fattibilità, con particolare riferimento alle zone caratterizzate da forme di degrado insediativo urbano e territoriale in rapporto agli indirizzi forniti dalla normativa in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi. (16)
5. Al fine di ottimizzare l’uso delle risorse la Regione verifica che nei vari programmi e piani relativi alle politiche regionali di settore sia assicurata l’integrazione con gli indirizzi contenuti nel PISR in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.(6)
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.
Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.
Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.
Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.