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Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991

Titolo 1
- DISPOSIZIONI GENERALI E TIPOLOGIE D’INTERVENTO
Art. 1
- Finalità, obiettivi, contenuti
1. In osservanza delle disposizioni di cui all’Sito esternoart. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge Sito esternodel DL 30 gennaio 1971, n. 5 , e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), Sito esternodella legge 9 gennaio 1989, n. 13 , modificata ed integrata dalla Sito esternolegge 27 febbraio 1989, n. 62 , Sito esternodella legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e Sito esternodel DPR 24 luglio 1996, n. 503 la presente legge detta norme per la realizzazione e per la piena utilizzazione di un ambiente costruito rispondente alle esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente dall’età, dalle caratteristiche psico-fisiche e senso-percettive al fine di garantire a ciascuno l’esercizio autonomo di ogni attività.(1)

Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.1.

1 bis. La Regione determina nei propri atti di programmazione il coordinamento delle disposizioni in materia di barriere architettoniche contenute all’interno delle specifiche leggi di settore definendo regole e modalità per il soddisfacimento della domanda sociale relativa all’accessibilità e mobilità territoriale.(2)

Comma aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.1.

2. Ai fini della presente legge per ambiente costruito si intende l’insieme degli edifici e degli spazi architettonici ed urbanistici con le relative infrastrutture, compresi i mezzi di trasporto pubblico, in cui si svolgono attività legate alla vita di relazione.
3. La presente legge disciplina l’attività dei soggetti pubblici e privati per conseguire gli obiettivi atti ad eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale - comunemente definiti barriere architettoniche e sensoriali - e reca prescrizioni nonché individua incentivi per la sua attuazione.
Art. 2
- Ambito di applicazione
1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici, pubblici e privati, nonché agli spazi urbani ed alle infrastrutture di trasporto pubblico destinati alla fruizione dei cittadini.
2. In particolare le norme della presente legge trovano applicazione:
a) agli edifici e locali di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità;
b) agli edifici di uso residenziale realizzati da soggetti sia pubblici che privati;
c) agli edifici ed ai locali destinati ad attività sportive e turistiche;
d) agli edifici ed ai locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo;
e) agli spazi ed ai percorsi urbani, nonché alle strutture esterne alla costruzioni di cui al Sito esternoDPR 503/96 ;(3)

Lettera così sostituita con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.2.

f) alle strutture e agli impianti fissi connessi all’esercizio del trasporto pubblico di competenza regionale;
g) ai mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro e fune, nonché ai mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;
h) alle strutture e agli impianti di servizio di uso pubblico, interni ed esterni alle costruzioni;
i) ai segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti e nei luoghi di cui alle lettere precedenti.
3. L’esecuzione degli adempimenti per rendere fruibili gli ambienti e le strutture di cui al precedente comma sono esenti dal pagamento del contributo di cui all’Sito esternoart. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
Art. 3
- Norme tecniche
1. La progettazione e l’esecuzione degli ambienti e delle strutture comprese nel campo di attuazione della presente legge, quali definiti all’art. 2, devono essere conformati alle disposizioni di cui all’Sito esternoart. 27 della legge 118/71 ed al Sito esternoDPR 503/96 per gli edifici pubblici e alle prescrizioni tecniche del DM 14 giugno 1989, n. 236 emanate ai sensi del Sito esternocomma 2 dell’art. 1, della legge n. 13/89 e sue successive modifiche ed integrazioni per gli edifici privati, nonchè alle istruzioni tecniche emanate ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modificazioni ed alla normativa in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi.(4)

Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.3.

2. Le normative di cui al primo comma prevalgono sugli strumenti urbanistici e sui regolamenti edilizi comunali fino all’adeguamento degli stessi alle norme della presente legge.
Art. 4
- Competenze della Regione
1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e di settore, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 , modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 , la Regione tiene conto dell'obiettivo di eliminare le barriere architettoniche in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di sua competenza. (16)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.1.

2. La Regione finanzia con risorse proprie, determinate annualmente con legge di bilancio, l'esecuzione di opere e la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili. Provvede, a tal fine, ad assegnare attraverso il piano integrato sociale regionale ai comuni singoli o associati, ai sensi dell'articolo 5 bis, secondo il procedimento di cui al titolo I bis, una quota di risorse determinata in relazione:
a) ai dati demografici;
b) ai dati epidemiologici relativi alla disabilità rilevati;
c) ai dati di utilizzazione dei contributi erogati negli anni precedenti per l'eliminazione delle barriere nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili.(16)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.1.

3. Al fine di promuovere e sostenere l'attuazione dei programmi comunali di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 9, la Regione elabora indirizzi per un coordinamento degli interventi al livello territoriale di zona, all'interno del piano integrato sociale regionale. In tale ambito, prevede specifiche misure di sostegno utilizzando il fondo sociale istituito ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità; riordino dei servizi socio - assistenziali e socio - sanitari integrati), e con altri eventuali stanziamenti previsti nel bilancio regionale.(16)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.1.

4. Oltre agli indirizzi di cui al comma 3, nel piano integrato sociale regionale la Regione individua altresì i criteri per la definizione di indicatori e parametri volti a garantire un sistema omogeneo e continuo di informazioni e conoscenze relative all'ambiente costruito idonei a favorire il processo di programmazione sul territorio indicando le forme di compatibilità e fattibilità, con particolare riferimento alle zone caratterizzate da forme di degrado insediativo urbano e territoriale in rapporto agli indirizzi forniti dalla normativa in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi. (16)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.1.

5. Al fine di ottimizzare l’uso delle risorse la Regione verifica che nei vari programmi e piani relativi alle politiche regionali di settore sia assicurata l’integrazione con gli indirizzi contenuti nel PISR in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.(6)

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.4.

Art. 4 bis
1. Per il perseguimento di specifici obiettivi di innovazione e sperimentazione, la Giunta Regionale promuove e cura particolari progetti che abbiano rilievo regionale e alla cui realizzazione possono partecipare enti locali e/o altri soggetti di diritto pubblico e privato.
2. A tal fine la Giunta Regionale assume le eventuali intese, convenzioni, accordi di programma con tali soggetti e con le organizzazioni rappresentative delle persone con handicap con le Aziende e gli Enti preposti alla gestione del trasporto pubblico.
3. La Regione Toscana attiva specifici accordi di programma con enti e società di gestione delle telecomunicazioni, enti e società preposti alla gestione del trasporto pubblico su gomma, ferro nonché società di gestione di strutture aeroportuali e portuali al fine di attuare specifici programmi di abbattimento delle barriere architettoniche e di ricerca di soluzioni innovative relativamente ai problemi di trasporto urbano ed extraurbano e con lo scopo di definire eventuali prototipi e soluzioni conformi relative alla sistemazione delle principali stazioni, aree di sosta, zone aeroportuali e portuali.
Art. 4 ter
- Osservatorio della mobilità e accessibilità (7)

Articolo inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.5.

1. Al fine di costituire una base informativa per l’attività di programmazione e gestione degli interventi previsti dalla presente legge è istituito un osservatorio della mobilità e accessibilità da realizzarsi in accordo con le procedure previste per l’attivazione del SIT di cui all’ art. 4 della LR 5/95 e successive modificazioni e dell’osservatorio sociale articolato a livello provinciale previsto dalla LR 72/97.
2. La Giunta Regionale stabilisce le modalità e le forme organizzativi di attivazione dell’osservatorio, stabilisce inoltre il materiale documentale da inserire in un Archivio Regionale di studi e progetti sulla mobilità e accessibilità, nonché le modalità di una periodica revisione dello stesso e delle forme di pubblicizzazione degli atti e degli studi più efficaci.
Art. 4 quater
1. Nell’ambito della più vasta azione di formazione professionale, le Province promuovono e realizzano, anche in collaborazione con le Associazioni di tutela delle persone con handicap più rappresentative operanti sul territorio azioni formative sulle problematiche della progettazione per l’accessibilità, rivolte a coloro che intervengono direttamente sia nel ruolo di progettisti che in quello di autorizzazione e vigilanza.
Art 5
1. I Comuni adeguano la propria normativa urbanistica ed edilizia, i propri atti di pianificazione e l’attività di espressione dei pareri su opere o progetti di competenza di altre amministrazioni secondo quanto indicato al precedente art. 3.
2. I Comuni inoltre, prima dell’approvazione del bilancio di previsione, provvedono ad approvare i programmi di abolizione delle barriere architettoniche, indicati al successivo art. 9.
2 bis. Per l’elaborazione e la realizzazione dei programmi di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 9, i Comuni, singoli o associati, trasmettono al Presidente dell’Articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci proposte progettuali redatte sulla base degli indirizzi e delle priorità indicati dal PISR ai fini della loro approvazione nei piani di zona secondo le procedure previste all’art. 11 della LR 72/97 e dallo stesso Piano integrato sociale regionale. (8)

Comma inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6.

2 ter. Nei progetti territoriali i Comuni indicano le modalità del coinvolgimento delle Associazioni di tutela delle persone con handicap più rappresentative operanti sul territorio per la verifica dei risultati degli interventi realizzati. (8)

Comma inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6.

4. Il comune, in sede di rilascio delle concessioni edilizie, prescrive l'esecuzione delle opere necessarie ad ottenere la conformità con la normativa tecnica di cui all'articolo 3.(9)

Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.

4 bis. Le concessioni edilizie non possono essere rilasciate qualora i singoli progetti non si conformino alle prescrizioni di cui al comma 4. (24)

Comma inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 152.

4 ter. Nella relazione a corredo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il progettista abilitato assevera la conformità della progettazione ed esecuzione delle opere e degli interventi alla normativa tecnica di cui all'articolo 3. (25)

Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40, art. 44.

5. Il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 3 è attestato in sede di certificazione di abitabilità e di agibilità, effettuata ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 52/1999.(18)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.2.

6. Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto si applicano anche agli interventi di ristrutturazione parziale su edifici pubblici o privati esistenti, limitatamente allo specifico intervento progettato.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.1.

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Comma aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.1.

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Lettera così sostituita con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.2.

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.4.

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Articolo inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.5.

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Comma inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6.

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Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.

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Articolo così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.7.

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Articolo così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.8.

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Comma abrogato con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.9.

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.10.

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Comma aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.1.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.2.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.2.

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Titolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.5.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 novembre 2004, n. 65 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 152.

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Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.