Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991
Art. 7
- Programma di adeguamento del trasporto pubblico (11)
1. Le Aziende e gli Enti preposti alla gestione del trasporto pubblico su ferro, su gomma, su fune nonché di navigazione di ambito regionale, nel rispetto di quanto previsto dal
DPR 503/96 , predispongono programmi specifici per l’adeguamento del proprio materiale rotabile e delle proprie strutture ed impianti fissi.

Tali programmi fissano scadenze temporali per la loro attuazione ed indicano le modalità di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti e in conformità alle indicazioni del Programma regionale e provinciale dei servizi e alle indicazioni di pianificazione dei trasporti a livello comunale.
2. I programmi di investimento nel settore del trasporto pubblico locale autorizzato si conformano a quanto previsto al comma 1 e all’art. 6.
3. È fatto comunque obbligo alle Aziende ed Enti di cui ai comma 1 e 2 di adeguare il parco veicoli assicurando una quota non inferiore del 20% di mezzi opportunamente attrezzati per il trasporto di invalidi entro il 31.12.2002: il superamento della soglia minima costituisce elemento di priorità nell’assegnazione dei finanziamenti regionali.
4. I programmi e piani comunali per l’abbattimento delle barriere architettoniche sono preventivamente coordinati con i piani urbani del traffico di cui all’
art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 secondo quanto previsto dall’ art. 9 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 .

5. Al fine di garantire la mobilità delle persone con handicap i Comuni con più di 80.000 abitanti o comunque i Comuni che ricadono in un’area metropolitana devono prevedere, entro il 31.12.2001, l’approvazione di progetti specifici di mobilità che assicurino un miglioramento della qualità della stessa.
A tal fine devono essere previste:
a) dotazione minima del 5% di Taxi con ingresso diretto e stazionamento autonomo;
b) tariffe differenziate per le persone con handicap;
c) convenzioni con le associazioni di volontariato per la realizzazione di servizi personalizzati;
d) realizzazione di linee pilota dove siano utilizzati esclusivamente mezzi privi di barriere architettoniche e dove le principali fermate siano realizzate senza barriere architettoniche. Tali linee devono essere individuate preferibilmente tra quelle che collegano sedi di ospedali, uffici pubblici, impianti sportivi e ricreativi.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.
Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.
Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.
Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.