Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991
Art. 6
- Caratteristiche dei veicoli destinati al trasporto pubblico(10)
1. Il materiale rotabile per trasporto pubblico deve rispondere ai requisiti previsti dal Decreto ministro dei trasporti 18 luglio 1981 e dal
DPR 503/96 .

2. I veicoli che vengono immessi in servizio devono essere conformi alle norme relative all’accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche contenute nella proposta di direttiva del Parlamento europeo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 20/01/98, come previsto dalla
legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti).

Note del Redattore:
Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.
Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.
Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.
Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.