Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991
Art. 5 bis
- Esercizio delle funzioni di concessione dei contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili (20)
1. Alla concessione dei contributi di cui all' articolo 4 , comma 2 provvedono i comuni, secondo le disposizioni del presente titolo.
2. I comuni possono associarsi per l'esercizio della funzione di concessione dei contributi di cui all' articolo 4 , comma 2.
3. I comuni che si associano ai sensi del comma 2, nell'atto associativo disciplinano, tra l'altro, il procedimento diretto alla concessione dei contributi, in attuazione del regolamento di cui all'articolo 5 quater. Per quanto non previsto dall'atto associativo, alla disciplina del procedimento provvede l'ente responsabile della gestione associata.
4. I comuni che partecipano all'associazione di cui al comma 2 sono tenuti a dare pubblicità ai procedimenti per la concessione dei contributi.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.
Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.
Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.
Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.