Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991
Art. 4 ter
- Osservatorio della mobilità e accessibilità (7)
1. Al fine di costituire una base informativa per l’attività di programmazione e gestione degli interventi previsti dalla presente legge è istituito un osservatorio della mobilità e accessibilità da realizzarsi in accordo con le procedure previste per l’attivazione del SIT di cui all’ art. 4 della LR 5/95 e successive modificazioni e dell’osservatorio sociale articolato a livello provinciale previsto dalla LR 72/97.
2. La Giunta Regionale stabilisce le modalità e le forme organizzativi di attivazione dell’osservatorio, stabilisce inoltre il materiale documentale da inserire in un Archivio Regionale di studi e progetti sulla mobilità e accessibilità, nonché le modalità di una periodica revisione dello stesso e delle forme di pubblicizzazione degli atti e degli studi più efficaci.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.
Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.
Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.
Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.