Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991
Art. 10 ter
- Norma transitoria relativa ai procedimenti di cui al titolo I bis (22)
1. In fase di prima attuazione del procedimento di cui al titolo I bis, il termine per la presentazione delle domande di contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili è fissato al 31 dicembre 2004.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall' articolo 5 quater , cessano di avere efficacia gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12
della l. 13/1989 per i nuovi procedimenti di concessione di contributi concernenti l'eliminazione di barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili.

Note del Redattore:
Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.
Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.
Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.
Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.