Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991
Art. 10 bis
- Norma transitoria relativa ai procedimenti pendenti ai sensi della l. 13/1989 (21)
1. Con decreto del dirigente competente, la Regione approva una graduatoria con la quale individua le persone disabili con invalidità totale non deambulanti ammesse al contributo per la realizzazione di opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, tra coloro che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della l. 13/1989 alla data del 1 marzo 2003. In base a tale graduatoria, la Regione anticipa ai comuni le risorse già richieste allo Stato ai sensi dell'articolo 10 d ella l. 13/1989 e dallo stesso non ancora erogate.
2. La graduatoria di cui al comma 1 è approvata nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.
3. Oltre alla graduatoria di cui al comma 1, al momento in cui lo Stato ripartirà il fondo speciale di cui all'articolo 10 della l. 13/1989 , con decreto del dirigente competente, la Regione approva un'altra graduatoria con la quale individua le persone disabili con invalidità parziale ammesse al contributo per la realizzazione di opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, tra coloro che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della l. 13/1989 alla data del 1 marzo 2003.
4. In relazione alla graduatoria di cui al comma 3, la Regione trasferisce ai comuni le risorse già richieste allo Stato ai sensi dell'articolo 10 della l. 13/1989 quando lo Stato ripartirà il fondo speciale per le barriere architettoniche di cui al medesimo articolo 10 della l. 13/1989 .
5. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 3 sono approvate con riferimento a quanto previsto dalla l. 13/1989 .
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.
Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.
Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.
Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.