Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991
Art 5
- Competenze dei Comuni (29)
1. I Comuni adeguano la propria normativa urbanistica ed edilizia, i propri atti di pianificazione e l’attività di espressione dei pareri su opere o progetti di competenza di altre amministrazioni secondo quanto indicato al precedente art. 3.
2. I Comuni inoltre, prima dell’approvazione del bilancio di previsione, provvedono ad approvare i programmi di abolizione delle barriere architettoniche, indicati al successivo art. 9.
2 bis. Per l’elaborazione e la realizzazione dei programmi di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 9, i Comuni, singoli o associati, trasmettono al Presidente dell’Articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci proposte progettuali redatte sulla base degli indirizzi e delle priorità indicati dal PISR ai fini della loro approvazione nei piani di zona secondo le procedure previste all’art. 11 della LR 72/97 e dallo stesso Piano integrato sociale regionale. (8)
2 ter. Nei progetti territoriali i Comuni indicano le modalità del coinvolgimento delle Associazioni di tutela delle persone con handicap più rappresentative operanti sul territorio per la verifica dei risultati degli interventi realizzati. (8)
4. Il comune, in sede di rilascio delle concessioni edilizie, prescrive l'esecuzione delle opere necessarie ad ottenere la conformità con la normativa tecnica di cui all'articolo 3.(9)
4 bis. Le concessioni edilizie non possono essere rilasciate qualora i singoli progetti non si conformino alle prescrizioni di cui al comma 4. (24)
4 ter. Nella relazione a corredo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il progettista abilitato assevera la conformità della progettazione ed esecuzione delle opere e degli interventi alla normativa tecnica di cui all'articolo 3. (25)
5. Il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 3 è attestato in sede di certificazione di abitabilità e di agibilità, effettuata ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 52/1999.(18)
6. Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto si applicano anche agli interventi di ristrutturazione parziale su edifici pubblici o privati esistenti, limitatamente allo specifico intervento progettato.
2 bis.
2 ter.
3.
4.
4 bis.
4 ter.
5.
2.
3.
4.
5.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.
Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.
Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.
Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.