Legge regionale 21 agosto 1989, n. 51
Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima del 31 agosto 1989
INDICE
Articolo aggiunto con l.r. 14 novembre 1991, n. 53 , art. 3 e abrogato con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .
Le qualifiche ed i profili professionali della 2ª e della 1ª qualifica dirigenziale sono stati abrogati con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .
Il Reg. 13 dicembre 1995, n. 12 "Regolamento di disciplina dei dipendenti regionali inquadrati in qualifiche funzionali non dirigenziali", all’ art. 6 così recita: "A norma dell’ art. 29, comma 3, della l.r. 7 novembre 1994, n. 81 , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono inapplicabili nei confronti del personale regionale inquadrato in qualifiche funzionali non dirigenziali le seguenti norme:
- l.r. 21 agosto 1989 n. 51 : artt. 85, 86, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 155 limitatamente alla parte in cui richiama l’istituto della destituzione ai sensi dell’ art. 108, art. 157 comma 1 lettera b), c) ed e); - l.r. 22 marzo 1990 n. 20 ; - l.r. 9 aprile 1990 n. 41 : art. 16 ; - l.r. 16 maggio 1994 n. 36 ; - l.r. 7 novembre 1994 n. 81 : art. 11, comma 5, lett. i)".L’art. 12 del Reg. 18 luglio 1996, n. 5, all’art. 12 così recita: "Dalla data in entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:
- art. 4 comma 5 e 6 della l.r. 21 agosto 1989, n. 51 - art. 33 della l.r. 21 agosto 1989, n. 51 - art. 41 comma 3, 4 e 6 della l.r. 21 agosto 1989, n. 51 - art. 10 della l.r. 20 luglio 1992, n. 32 "Comma inapplicabile. A seguito dell’entrata in vigore del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 13 maggio 1996, integrativo del C.C.N.L. del 6 luglio 1995 e del C.C.N.L. per il personale di area dirigenziale del 10 aprile 1996, con Del. G. n. 1036 del 5 agosto 1996, integrata con Del. G. n. 1183 del 16 settembre 1996, è stato preso atto della sopravvenuta inapplicabilità di alcune norme contenute nella presente legge.
Rubrica inapplicabile limitatamente alle parole: "aspettativa e" e limitatamente al personale di qualifica dirigenziale. V. nota 13.
Comma inapplicabile limitatamente alle parole: "aspettativa per motivi di salute" e limitatamente al personale di qualifica dirigenziale. V. nota 13.
L'articolo 138 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , così recita:....”A far data dal 1° gennaio 2012 cessano gli effetti della disposizione di cui all'articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale).