Legge regionale 7 maggio 1985, n. 57
Finanziamenti per la redazione e l’attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Bollettino Ufficiale n. 24, parte unica, del 17 maggio 1985
Art. 3
- Contributi per la redazione dei piani di recupero
1. Entro il 31 luglio di ogni anno, i Comuni che intendono usufruire dei contributi regionali per la redazione del piano di recupero, inoltrano domanda alla Giunta regionale corredata dalle seguenti indicazioni:
a) una relazione che descriva gli obiettivi del piano, gli immobili e le urbanizzazioni oggetto dell’intervento, i rapporti tra proprietari ed utenti, la quantificazione in linea di massima dei fondi necessari;
b) gli elaborati grafici e tecnici atti ad illustrare quanto sopra.
2. Su proposta della Giunta, il Consiglio regionale individua i Comuni ai quali assegnare un contributo di entità fino a 30 milioni di lire.
2 bis. L'entità massima del contributo previsto dal comma 2 del presente articolo è elevata fino a euro 25.000,00, nel caso di comuni in situazione di maggior disagio, come risultanti dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 ; la soglia del disagio rilevante per l'attuazione del presente comma è individuata dalla Giunta regionale.(2)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.