Legge regionale 7 maggio 1985, n. 57
Finanziamenti per la redazione e l’attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Bollettino Ufficiale n. 24, parte unica, del 17 maggio 1985
Art. 8
- Convenzioni
1. Mediante firma di apposita convenzione, gli operatori assegnatari dei finanziamenti si impegnano a:
- rispettare le modalità e i tempi di attuazione previsti nel piano;
- fissare, limitatamente agli interventi di edilizia agevolata, gli eventuali prezzi di vendita e i canoni di locazione degli alloggi;
- concedere, in caso di vendita degli alloggi recuperati, la prelazione ai soggetti indicati dal Comune;
- seguire, in caso di affitto, le priorità indicate dal Comune stesso.
2. Il mancato rispetto della convenzione comporta la decadenza dai finanziamenti.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.