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Legge regionale 7 maggio 1985, n. 57

Finanziamenti per la redazione e l’attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte unica, del 17 maggio 1985

Art. 2
- Interventi finanziari
1. I fondi, con i quali far fronte alle finalità di cui all’articolo precedente, sono quelli relativi ai finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed agevolata di cui alla Sito esternolegge n. 457/78 , nonché quelli appositamente stanziati nel bilancio regionale.
2. Tali finanziamenti sono concessi dalla Regione, anche in attuazione dell’ Sito esternoart. 29 della legge 5 agosto 1978, n. 457 :
a) per la redazione dei piani di recupero;
b) per la realizzazione di interventi di recupero sul patrimonio edilizio di proprietà di enti pubblici;
c) per la realizzazione di interventi di recupero su patrimonio edilizio di proprietà di privati;
d) per l’adeguamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie;
e) per l’acquisto anche tramite esproprio od occupazione d’urgenza nei casi previsti dall’ Sito esternoart. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , di immobili compresi nel piano di recupero;
f) per il trasferimento e la sistemazione anche temporaneo delle famiglie occupanti immobili interessati a interventi di recupero;
g) per la prosecuzione delle attività economiche collocate negli immobili interessati agli interventi.
3. La Regione inoltre:
a) promuove convenzioni con gli istituti di credito per la concessione agli operatori di mutui agevolati e non;
b) stipula apposite convenzioni come concorso alla copertura degli oneri relativi ai rischi di cambio, nel caso in cui gli operatori contraggono prestiti con Istituti di Credito ed Enti pubblici di paesi appartenenti alla CEE.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma aggiunto con l.r. 27 luglio 2004, n. 39 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 150.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.