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Legge regionale 7 maggio 1985, n. 57

Finanziamenti per la redazione e l’attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte unica, del 17 maggio 1985

Art. 1
- Finalità
1. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la presente legge promuove il finanziamento della redazione dei piani di recupero definiti dall’ Sito esternoart. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall’ art. 17 della L.R. 21 maggio 1980, n. 59 , e della realizzazione degli interventi in essi compresi.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma aggiunto con l.r. 27 luglio 2004, n. 39 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 150.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.