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Legge regionale 10 gennaio 1985, n. 1

Istituzione fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento gravante sugli enti delegati.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 16 gennaio 1985

Art. 4
- Abrogazione
1. Sono abrogate dal 1º gennaio 1985 le seguenti norme:
a) sesto comma dell’ art. 13 della L.R. 30 aprile 1973 n. 30 concernente norme generali per l’esercizio del potere di delega di funzioni regionali;
b) art. 15 della L.R. 21 novembre 1974 n. 70 concernente norme in materia di mostre, fiere ed esposizioni;
c) art. 21 della L.R. 7 aprile 1976 n. 15 , modificato dall’ art. 16 della L.R. 30 maggio 1978 n. 35 , concernente interventi in materia di assistenza sociale;
d) art. 19 e art. 21 della L.R. 3 luglio 1976 n. 33 concernente norme in materia di biblioteche di enti locali;
e) art. 17 della L.R. 4 settembre 1976 n. 64 concernente norme in materia di patrimonio agricolo-forestale;
f) art. 35 della L.R. 23 dicembre 1977 n. 83 concernente norme in materia di bonifica;
g) art. 4 della L.R. 17 marzo 1978 n. 17 concernente norme per l’esercizio delle funzioni relative alla tenuta dell’Albo provinciale degli autotrasportatori;
h) art. 15 della L.R. 2 novembre 1979 n. 52 concernente sub-delega delle funzioni riguardanti la protezione delle bellezze naturali;
i) art. 33 della L.R. 15 novembre 1980 n. 86 concernente norme in materia di formazione professionale;
l) art. 8 della L.R. 9 febbraio 1981 n. 15 concernente norme per l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e foreste;
m) art. 13 della L.R. 12 novembre 1981 n. 82 concernente provvidenze per danni ad aziende ed immobili causati da calamità naturali;
n) art. 32 della L.R. 31 agosto 1982 n. 72 concernente norme sul diritto allo studio universitario;
o) art. 4 della L.R. 8 novembre 1982 n. 80 concernente delega delle funzioni in materia di sicurezza della circolazione;
p) art. 25 della L.R. 28 febbraio 1984 n. 14 concernente delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.