Legge regionale 2 aprile 1984, n. 20
Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia.
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima dell' 11 marzo 1984
Art. 9
- Presentazione delle domande
Per ottenere i contributi di cui alla presente legge i soggetti interessati devono presentare domanda, corredata di un programma di intervento e della relativa previsione di spesa, diretta alla Giunta regionale, entro il 30 aprile (2) di ciascun anno.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.