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Legge regionale 2 aprile 1984, n. 20

Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima dell' 11 marzo 1984

Art. 9
- Presentazione delle domande
Per ottenere i contributi di cui alla presente legge i soggetti interessati devono presentare domanda, corredata di un programma di intervento e della relativa previsione di spesa, diretta alla Giunta regionale, entro il 30 aprile (2)

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 105.

di ciascun anno.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 148.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 105.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.