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Legge regionale 2 aprile 1984, n. 20

Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima dell' 11 marzo 1984

Titolo 2
- NORME PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA
Art. 7
- Attività promozionale
Al fine di incentivare e sviluppare la ricerca speleologica in Toscana, la Giunta regionale propone alla approvazione del Consiglio regionale un programma per l’attuazione di ricerche e studi.
Il programma annuale può prevedere la concessione di contributi ai soggetti di cui al successivo articolo 8 oltre che per le iniziative di cui al comma precedente anche per:
- promozione di pubblicazioni di settore e di guide speleologiche;
- acquisto e ammodernamento di attrezzature;
- organizzazione di corsi di speleologia;
- organizzazione di gruppi regionali di ispettori-guide speleologiche volontarie.
Contestualmente alla presentazione del programma dei finanziamenti, la Giunta regionale presenta una relazione sulle attività finanziate e svolte nell’anno precedente.
Restano ferme le disposizioni di cui alla L.R. 17 agosto 1977, n. 51 relative al soccorso speleologico.
Art. 8
- Soggetti
I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente titolo sono:
1. Federazione speleologica regionale;
2. I singoli gruppi speleologici.
Per beneficiare i contributi, i suddetti soggetti devono:
a) produrre il proprio statuto;
b) produrre l’elenco dei soci in regola con l’assicurazione infortuni nell’espletamento dell’attività speleologica;
c) assumere l’impegno di fornire ogni anno la dimostrazione e la documentazione dell’impiego dei fondi assegnati per gli scopi indicati dalla presente legge e presentare, ogni anno, una relazione illustrata della attività svolta.
Art. 9
- Presentazione delle domande
Per ottenere i contributi di cui alla presente legge i soggetti interessati devono presentare domanda, corredata di un programma di intervento e della relativa previsione di spesa, diretta alla Giunta regionale, entro il 30 aprile (2)

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 105.

di ciascun anno.
Art. 10
- Disposizioni finanziarie
Ai fini dell’attuazione della presente legge, è autorizzata, per l’anno finanziario 1984, la spesa di L. 70 milioni di cui L. 50 milioni per contributi di cui all’ art. 6 e L. 20 milioni per i contributi di cui all’ art. 7.
Alla copertura della spesa per l’esercizio corrente si provvede con la variazione di bilancio di cui al successivo art. 11.
La spesa per gli esercizi finanziari successivi sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Art. 11
- Variazioni di bilancio
Agli stati di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio 1984, sono apportate per analogo importo di competenza e di cassa le seguenti variazioni:
Omissis.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 148.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 105.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.