Menù di navigazione

Legge regionale 2 aprile 1984, n. 20

Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima dell' 11 marzo 1984

Art. 1 - Finalità della legge
La presente legge, nell’ambito delle competenze legislative regionali, detta norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico della Regione e per lo sviluppo della speleologia.
Art. 1 - Finalità della legge
La presente legge, nell’ambito delle competenze legislative regionali, detta norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico della Regione e per lo sviluppo della speleologia.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 148.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 105.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.