Legge regionale 2 aprile 1984, n. 20
Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia.
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima dell' 11 marzo 1984
Art. 1 - Finalità della legge
La presente legge, nell’ambito delle competenze legislative regionali, detta norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico della Regione e per lo sviluppo della speleologia.
Art. 1 - Finalità della legge
La presente legge, nell’ambito delle competenze legislative regionali, detta norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico della Regione e per lo sviluppo della speleologia.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.