Menù di navigazione

Legge regionale 2 aprile 1984, n. 20

Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima dell' 11 marzo 1984

INDICE

chudere cartella
- Art. 1 - Finalità della legge
chudere cartella Titolo 1 - - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO
Art. 2 - Pubblico interesse del patrimonio speleologico
Art. 3 - Istituzione del Catasto Regionale
Art. 4 - Commissione speleologica regionale
Art. 5 - Normativa per le grotte e aree carsiche iscritte nella sezione speciale del Catasto
Art. 6 - Miglioramento e incremento del patrimonio speleologico
espandere cartella Titolo 2 - - NORME PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 148.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 105.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.