Legge regionale 29 agosto 1983, n. 68
Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione e della Legge 25 gennaio 1982 n. 17 in materia di Associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali. (1)
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 7 settembre 1983
Art. 8
- Nomine e designazioni
La Regione considera l’avvenuta condanna per violazione della legge 25 gennaio 1982 n. 17 quale elemento generale di non idoneità a rappresentare l’Ente sotto forma di nomine o designazioni in qualsiasi organismo di qualsiasi natura.
Qualora risulti accertato con sentenza irrevocabile che persone nominate o designate appartengono ad associazioni segrete si procede alla pronunzia di decadenza della nomina o designazione, salvo la validità degli atti compiuti.
Qualora, ancor prima che sia stata emessa la sentenza irrevocabile di cui all’ art. 3 della legge 25 gennaio 1982 n. 17 , l’autorità giudiziaria abbia esercitato l’azione penale nei confronti dei soggetti nominati o designati ai sensi del primo comma, si procede alla sospensione fino all’atto del proscioglimento o dell’assoluzione.
Per gli accertamenti istruttori è competente la Giunta regionale.
Fatta salva la competenza del Consiglio regionale per le nomine e designazioni di sua competenza, la Giunta regionale provvede alla sospensione od alla pronunzia di decadenza.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.