Legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96
Procedure amministrative per l'estinzione delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza.(1)
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 7 gennaio 1982
Art. 1
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, le II.PP.AA.BB. operanti esclusivamente nel territorio regionale che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 70, 1° comma della legge 17 luglio 1890 n. 6972 , vengono dichiarate estinte con provvedimento del Consiglio regionale nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla presente legge.
Analogamente a quanto previsto al precedente comma possono essere dichiarate estinte le II.PP.AA.BB. non più in grado di perseguire i propri scopi statutari in quanto in situazione oggettiva di non contingente mancanza di mezzi economici e finanziari, la cui attività non sia parte integrante dei piani zonali elaborati dagli organi delle UU.SS.LL. in conformità del piano regionale dei servizi sociali.
Agli effetti della presente legge con l'espressione comuni singoli o associati si fa riferimento ai soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 .
Art. 2
L'estinzione può essere proposta:
a) dagli organi statutari di amministrazione delle istituzioni;
b) dal Comune nel cui territorio trovasi la sede ovvero, in tutto o in parte, il patrimonio immobiliare della istituzione;
c) dall'assemblea dei Comuni singoli od associati nel cui territorio è posta la sede della istituzione;
d) dalla Giunta regionale.
Sulla proposta formulata da uno dei soggetti di cui al comma precedente è acquisito il parere dei soggetti indicati alle lettere a), b), c), ai quali è pertanto trasmessa, a cura dello stesso proponente, copia del provvedimento di proposta.
I pareri devono pervenire nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta dalla Giunta regionale la quale è tenuta a formulare la conseguente determinazione al Consiglio munita del proprio parere. Trascorso tale termine le amministrazioni che non hanno adottato alcuna deliberazione sono considerate assenzienti.
La Giunta regionale provvede altresì ad acquisire il parere dell'ente destinatario dei beni e del personale dell'istituzione.
Art. 3
L'organo di amministrazione dell' I.P.A.B., mediante l'atto deliberativo con il quale promuove l'estinzione e comunque entro i 30 giorni successivi al termine di cui al terzo comma dell'art. 2, provvede altresì a:
a) la rilevazione, secondo le modalità stabilite dagli articoli 3 e 4 del Regolamento di Contabilità approvato con R.D. 5-2-1891, n. 99, della consistenza patrimoniale desunta dagli inventari presso l'Ente, da iscrizioni catastali o ipotecarie o da trascrizione sui registri immobiliari; l'elencazione e catalogazione, nonché‚ la identificazione dei beni patrimoniali appartenenti alle II.PP.AA.BB. raggruppate, anche essi descritti, catalogati e distinti secondo la pertinenza a ciascuna I.P.A.B.;
b) la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, eventualmente distinti secondo la pertinenza delle II.PP.AA.BB. raggruppate;
c) la ricognizione del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data dell'atto deliberativo, mediante la formazione di un elenco nominativo dal quale risultino per ciascun dipendente, oltre ai dati anagrafici, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica e il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto.
In caso di mancata funzionalità o di inadempienza anche parziale da parte degli organi amministrativi, per le rilevazioni e ricognizioni di cui al 1° comma per gli adempimenti di cui all'articolo 5, il comune nomina un commissario ai sensi della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4
Con il provvedimento di estinzione di cui al precedente art. 1, il Consiglio regionale individua l'ente pubblico, e di norma il comune, al quale sono trasferiti il personale e la proprietà dei beni. Esso subentra nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni e loro pertinenze, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.
Nel caso in cui i beni della istituzione estinta siano destinati a più Enti, fra i medesimi vengono ripartiti pro-quota, in ragione del valore dei beni ricevuti, gli oneri passivi gravanti sul patrimonio dell' I.P.A.B.
Nell'ipotesi considerata al comma precedente il personale viene trasferito con preferenza all'ente in cui sono assegnate le strutture presso le quali ciascun dipendente di norma presta servizio.
Art. 5
Il provvedimento di estinzione, divenuto esecutivo a termini di legge, è comunicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante dell'istituzione estinta ed agli enti interessati alle attribuzioni previste dagli articoli precedenti.
Entro trenta giorni dal ricevimento della liberazione, il legale rappresentante dell'istituzione effettua la consegna dei beni da attribuire agli enti destinatari mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contraddittorio, dei legali rappresentanti dei predetti enti.
I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore degli enti competenti, da eseguirsi a cura e spesa degli stessi nei termini di legge.
Art. 6
Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso l' I.P.A.B. è assegnato con il provvedimento di estinzione agli enti ai quali sono attribuiti i beni della istituzione a norma degli articoli 3 e 4 della presente legge.
Gli enti subentrano altresì nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera in corso alla data del trasferimento del personale di cui al comma precedente.
Al personale di cui al primo comma continuano ad applicarsi provvisoriamente, fino all'inquadramento nei ruoli organici del personale degli enti di rispettiva destinazione, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti nell'istituzione di provenienza alla data del trasferimento.
Art. 7
Quando enti destinatari del personale delle I.P.A.B. estinte sono i comuni, oltre a quanto disposto dall'articolo precedente, si applica la disciplina che segue.
Dalla data di assegnazione il personale sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla C.P.D.E.L. e all' I.N.A.D.E.L.
Entro novanta giorni dalla data di assegnazione, i comuni provvedono all'inquadramento nei propri ruoli organici del personale indicato al primo comma del presente articolo, con i criteri e le modalità previsti dal D.P.R. 1-6-79 n. 191 e D.P.R. 7-11-80 n. 810 , sulla base della posizione giuridica acquisita nell'istituzione di provenienza alla data di assegnazione e con effetto dalla data di estinzione.
I comuni, attraverso l'applicazione dei provvedimenti attuativi del D.P.R. 1-6-1979 n. 191 e del D.P.R. 7-11-1980 n. 810 assicurano una collocazione del personale inquadrato corrispondente ai profili e qualifiche professionali esistenti nell'organizzazione funzionale degli uffici o servizi di destinazione.
Al personale delle II.PP.AA.BB. soppresse, privo di sviluppo contrattuale nel triennio 79/81 ed eventualmente nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici dei contratti dell'ente di destinazione, sia ai fini della determinazione della posizione economica alla data del trasferimento che per le competenze relative ai predetti periodi di vuoto contrattuale.
Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti comma del presente articolo, i comuni possono dar luogo all'ampliamento delle piante organiche tenendo conto anche di quanto disposto dall'art. 4, sesto comma del D.L. 10-11-78, n. 702 convertito con modificazioni nella legge 8-1-79 n. 3 , dandone informazione in occasione dell' acquisizione del parere previsto dall'ultimo comma dell'art. 2.
Il personale trasferito ai comuni è di norma utilizzato in conformità di quanto previsto dall'art. 32 della legge 19-12-79 n. 63 e successive modificazioni.
Art. 8
Il trasferimento dei beni e del personale utilizzati dall' I.P.A.B. estinta in base all'articolo 1, per attività che rientrano tra le funzioni del servizio sanitario nazionale è comunque disciplinato dalle leggi regionali 24-5-1980, n. 68 e 26-11-1979, n. 59.
L'individuazione dei beni e del personale destinato a funzioni o servizi di carattere sanitario è eseguita dal Consiglio regionale con il provvedimento di estinzione.
Le Unità Sanitarie Locali di destinazione applicano al suddetto personale le norme contrattuali e gli accordi degli enti di provenienza ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761 .
Art. 9
Le funzioni delle istituzioni estinte sono esercitate dagli enti destinatari in conformità alle linee programmatiche regionali e, quando ente destinatario è il comune, a norma degli articoli 29 e seguenti della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 e successive modificazioni.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito in proprietà ai sensi della presente legge nonché i corrispettivi delle loro alienazioni e trasformazioni rimangono specificatamente vincolati ai servizi sociali.
I proventi netti derivanti dall'amministrazione dei beni acquisiti a seguito dell'estinzione debbono essere portati ad incremento dei fondi di bilancio iscritti per lo svolgimento di attività assistenziali degli enti destinatari.
Art. 10
- Norma transitoria
Abrogato. (2)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.