Legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96
Procedure amministrative per l'estinzione delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza.(1)
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 7 gennaio 1982
Art. 9
Le funzioni delle istituzioni estinte sono esercitate dagli enti destinatari in conformità alle linee programmatiche regionali e, quando ente destinatario è il comune, a norma degli articoli 29 e seguenti della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 e successive modificazioni.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito in proprietà ai sensi della presente legge nonché i corrispettivi delle loro alienazioni e trasformazioni rimangono specificatamente vincolati ai servizi sociali.
I proventi netti derivanti dall'amministrazione dei beni acquisiti a seguito dell'estinzione debbono essere portati ad incremento dei fondi di bilancio iscritti per lo svolgimento di attività assistenziali degli enti destinatari.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.