Legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96
Procedure amministrative per l'estinzione delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza.(1)
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 7 gennaio 1982
Art. 7
Quando enti destinatari del personale delle I.P.A.B. estinte sono i comuni, oltre a quanto disposto dall'articolo precedente, si applica la disciplina che segue.
Dalla data di assegnazione il personale sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla C.P.D.E.L. e all' I.N.A.D.E.L.
Entro novanta giorni dalla data di assegnazione, i comuni provvedono all'inquadramento nei propri ruoli organici del personale indicato al primo comma del presente articolo, con i criteri e le modalità previsti dal D.P.R. 1-6-79 n. 191 e D.P.R. 7-11-80 n. 810 , sulla base della posizione giuridica acquisita nell'istituzione di provenienza alla data di assegnazione e con effetto dalla data di estinzione.
I comuni, attraverso l'applicazione dei provvedimenti attuativi del D.P.R. 1-6-1979 n. 191 e del D.P.R. 7-11-1980 n. 810 assicurano una collocazione del personale inquadrato corrispondente ai profili e qualifiche professionali esistenti nell'organizzazione funzionale degli uffici o servizi di destinazione.
Al personale delle II.PP.AA.BB. soppresse, privo di sviluppo contrattuale nel triennio 79/81 ed eventualmente nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici dei contratti dell'ente di destinazione, sia ai fini della determinazione della posizione economica alla data del trasferimento che per le competenze relative ai predetti periodi di vuoto contrattuale.
Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti comma del presente articolo, i comuni possono dar luogo all'ampliamento delle piante organiche tenendo conto anche di quanto disposto dall'art. 4, sesto comma del D.L. 10-11-78, n. 702 convertito con modificazioni nella legge 8-1-79 n. 3 , dandone informazione in occasione dell' acquisizione del parere previsto dall'ultimo comma dell'art. 2.
Il personale trasferito ai comuni è di norma utilizzato in conformità di quanto previsto dall'art. 32 della legge 19-12-79 n. 63 e successive modificazioni.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.